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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00822/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – Comune di Messina, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 1797/2021, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.2.2021; Oggetto: Tarsu - Tia - Cartelle di pagamento - Questioni di notificazione - Trascrizione delle relate - Necessita -Conseguenze. ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Incaricato per l’esazione ([OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]) notificava ad [OSCURATO:PERSONA] undici cartelle di pagamento, relative a TARSU/TIA per gli anni dal 1997 al 2008.

2. Il contribuente proponeva ricorso avverso le cartelle esattoriali, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, proponendo diverse censure.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo omessa la regolare notificazione degli atti esattivi e maturata la prescrizione dei crediti tributari.

Annullava perciò le cartelle esattoriali, disponendo la compensazione delle spese di lite.

3. Il contribuente spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, censurando la disposta compensazione delle spese di lite, mentre l’Incaricato per la riscossione proponeva appello incidentale contestando che, in realtà, la notificazione delle cartelle esattoriali risultava regolare e censurando, in conseguenza, che la prescrizione dei crediti tributari non era maturata.

La CTR accoglieva parzialmente l’appello incidentale e confermava l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari in relazione a quattro cartelle esattoriali, mentre riaffermava la validità ed efficacia delle ulteriori.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso.

Gli intimati Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Messina ricevevano notificazione del ricorso, a mezzo Pec, il 21.9.2021, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

Il contribuente ha quindi depositato anche memoria.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., degli artt. 8 e 10 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, nonché degli artt. 2943, 2944 2946 e 2948 cod. civ, dell’art. 25 del Dpr n. 602 del 1973 e della legge n. 289 del 2002, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto regolari le notificazioni delle cartelle esattoriali al contribuente, e comunque per non aver rilevato l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari azionati.

2. Premesso che delle cartelle esattoriali di valore inferiore a mille Euro è stato disposto l’annullamento, come per legge, il contribuente ha impugnato la decisione della CTR in relazione alle quattro rimanenti cartelle di pagamento non annullate.

Con il suo motivo di ricorso lamenta che la CTR non ha fatto buon governo delle regole che disciplinano la notificazione postale delle cartelle di pagamento, perché le notificazioni disposte in favore di [OSCURATO:PERSONA], di cui nessuna ha raggiunto personalmente il contribuente, risultano in realtà invalide, e ne discende pure l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari azionati.

3. In materia il giudice dell’appello scrive che “tutte le cartelle di cui agli estratti di ruolo risultano notificate regolarmente al contribuente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., previo accertamento anagrafico, deposito al Comune e affissione all’albo del Comune di residenza e contestuale invio di raccomandata (restituita al mittente per compiuta giacenza).

Trattasi di cartelle tutte notificate nel rispetto del termine di decadenza …” (sent.

CTR, p.

III).

Il contribuente contesta però che, in caso di ulteriore mancata consegna alla persona del destinatario della raccomandata informativa, ricevuta da un terzo, al destinatario deve essere inviata “una seconda raccomandata a/r … (il cd.

CAD)” (ric., p. 4).

4. Invero questa Corte intende assicurare continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo”, Cass. sez.

V, 28.2.2017, n. 5185 (conf.

Cass. sez.

V, 30.11.2018, n. 31038).

4.1. Deve allora evidenziarsi che il contribuente propone plurimi argomenti nel suo ricorso, che riprende ed amplia mediante la memoria depositata, ma non ha cura di provvedere alla cennata trascrizione.

In conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo le parti intimate svolto difese.

Risulta comunque dovuto il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – Comune di Messina, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 1797/2021, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.2.2021; Oggetto: Tarsu - Tia - Cartelle di pagamento - Questioni di notificazione - Trascrizione delle relate - Necessita -Conseguenze. ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per l’esazione ([OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]) notificava ad [OSCURATO:PERSONA] undici cartelle di pagamento, relative a TARSU/TIA per gli anni dal 1997 al 2008. 2. Il contribuente proponeva ricorso avverso le cartelle esattoriali, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, proponendo diverse censure. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo omessa la regolare notificazione degli atti esattivi e maturata la prescrizione dei crediti tributari. Annullava perciò le cartelle esattoriali, disponendo la compensazione delle spese di lite. 3. Il contribuente spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, censurando la disposta compensazione delle spese di lite, mentre l’Incaricato per la riscossione proponeva appello incidentale contestando che, in realtà, la notificazione delle cartelle esattoriali risultava regolare e censurando, in conseguenza, che la prescrizione dei crediti tributari non era maturata. La CTR accoglieva parzialmente l’appello incidentale e confermava l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari in relazione a quattro cartelle esattoriali, mentre riaffermava la validità ed efficacia delle ulteriori. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Gli intimati Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Messina ricevevano notificazione del ricorso, a mezzo Pec, il 21.9.2021, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Il contribuente ha quindi depositato anche memoria. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., degli artt. 8 e 10 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, nonché degli artt. 2943, 2944 2946 e 2948 cod. civ, dell’art. 25 del Dpr n. 602 del 1973 e della legge n. 289 del 2002, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto regolari le notificazioni delle cartelle esattoriali al contribuente, e comunque per non aver rilevato l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari azionati. 2. Premesso che delle cartelle esattoriali di valore inferiore a mille Euro è stato disposto l’annullamento, come per legge, il contribuente ha impugnato la decisione della CTR in relazione alle quattro rimanenti cartelle di pagamento non annullate. Con il suo motivo di ricorso lamenta che la CTR non ha fatto buon governo delle regole che disciplinano la notificazione postale delle cartelle di pagamento, perché le notificazioni disposte in favore di [OSCURATO:PERSONA], di cui nessuna ha raggiunto personalmente il contribuente, risultano in realtà invalide, e ne discende pure l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari azionati. 3. In materia il giudice dell’appello scrive che “tutte le cartelle di cui agli estratti di ruolo risultano notificate regolarmente al contribuente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., previo accertamento anagrafico, deposito al Comune e affissione all’albo del Comune di residenza e contestuale invio di raccomandata (restituita al mittente per compiuta giacenza). Trattasi di cartelle tutte notificate nel rispetto del termine di decadenza …” (sent. CTR, p. III). Il contribuente contesta però che, in caso di ulteriore mancata consegna alla persona del destinatario della raccomandata informativa, ricevuta da un terzo, al destinatario deve essere inviata “una seconda raccomandata a/r … (il cd. CAD)” (ric., p. 4). 4. Invero questa Corte intende assicurare continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo”, Cass. sez. V, 28.2.2017, n. 5185 (conf. Cass. sez. V, 30.11.2018, n. 31038). 4.1. Deve allora evidenziarsi che il contribuente propone plurimi argomenti nel suo ricorso, che riprende ed amplia mediante la memoria depositata, ma non ha cura di provvedere alla cennata trascrizione. In conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo le parti intimate svolto difese. Risulta comunque dovuto il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per
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