CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 24017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cia emessa in data 20/05/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20/05/2025 la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale diMantova emessa in data 19/06/2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cuiagli artt. 477, 482 cod. pen., così come riqualificato il reato di riciclaggiosub capo 1), punti b) e c), nonché per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 100, 648bis comma 2, cod. pen., capo 1) punto a), commessi in epoca antecedenteall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in altre date.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a otto motivi, di seguito enunciati nei limiti richiestidall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 533 cod. proc. pen. Nel dettaglio, la difesa deduce quantosegue: la Corte di appello ha reso una motivazione carente, illogica e contravisamento della prova con riguardo alla riferibilità materiale all’imputato della”taroccatura” dei dati identificativi dei veicoli di cui ai capi di imputazione;[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio solo sulla basedella sua qualità di amministratore formale della “[OSCURATO:PERSONA]” (societàfornitrice delle vetture in territorio straniero), nonché della falsità dei documentidi trasporto delle vetture, forniti dall’imputato in procedimento connesso, [OSCURATO:PERSONA],titolare della concessionaria Andromeda automobili s.r.l.s. dove le vetture eranoposte in vendita (cinque DDT datati 29 e 30 novembre 2019 artatamentepredisposti, riportanti un timbro con un numero seriale non riferibile alla vera“[OSCURATO:PERSONA]” bensì a un soggetto giuridico inesistente), nonché della suapresenza presso detto autosalone di vendita, Andromeda, all’atto dellaperquisizione insieme a [OSCURATO:PERSONA]; detta falsificazione dei documenti di trasporto nonè attribuibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], bensì a terzi ([OSCURATO:PERSONA] o i soggetti indicatinelle note del Ministero dell’interno datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 09/12/2019, quali taleVallese) “che li hanno formati palesando una riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] al solo fine discaricare su di lui le responsabilità penali” (così in ricorso, p. 3); tali documentirecavano, oltre ad una firma del concedente incomprensibile, un timbro della“[OSCURATO:PERSONA]” falso poiché recante numero identificativo noncorrispondente a quello della società; non sono stati valutati dai giudici delmerito rilevanti elementi investigativi, quali le annotazioni di p.g. del 05/12/2019e del 09/12/2019 in cui si dà atto delle dichiarazioni di tale [OSCURATO:PERSONA](pregiudicato per reati in tema di compravendita di veicoli rubati e riciclati, messiin vendita presso il concessionario Andromeda) secondo le quali tale AlbertoVallese, tramite un gruppo di bulgari, approvvigionerebbe anche laconcessionaria Andromeda di vetture di provenienza illecita “opportunamenteripulite”, senza fare alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (p.5 ricorso).2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art.192 comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione degli elementicostitutivi del reato di riciclaggio. Assume la difesa l’assenza di prova, e lacorrispondente motivazione apodittica, in ordine alla materiale falsificazione deidocumenti ed alterazione del numero di telaio delle vetture oggetto del reato diriciclaggio, osservando che: i documenti di trasporto depositati da [OSCURATO:PERSONA] recanoun timbro falso della società “[OSCURATO:PERSONA]”, non essendo perciò provata laloro provenienza da detta società; non è provato il consapevole ruolo diamministratore di detta società da parte di [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentantedella “[OSCURATO:PERSONA]” prima del cambio di denominazione; né è provato che ilricorrente avesse disposto il trasporto delle vetture, posto che [OSCURATO:PERSONA] avevariferito, in sede d’esame assistito, di avere trattato con altro soggetto, taleAgnellini, il quale gli aveva proposto di esporre all'interno dell'autosaloneAndromeda delle vetture in conto vendita; né è provato che [OSCURATO:PERSONA] fosseconsapevole della contraffazione dei documenti di circolazione e della alterazionedei numeri di telaio delle vetture.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art.110 cod. pen. con riferimento alla responsabilità concorsuale del ricorrente nellacondotta materiale di contraffazione dei documenti di circolazione e dialterazione dei numeri di telaio. La difesa censura la motivazione nella parte incui si ritiene che il ricorrente - per la sua qualità di legale rappresentante dellasocietà che ha curato il trasporto in Italia delle vetture esposte in conto venditapresso il salone Andromeda di [OSCURATO:PERSONA] - abbia concorso nella contraffazione; lasentenza impugnata avrebbe omesso di motivare su due circostanze di rilievo:[OSCURATO:PERSONA], come da lui riferito, ebbe a trattare non con [OSCURATO:PERSONA] ma con taleAgnellini e le vetture vennero portate in Italia da vari soggetti di cui [OSCURATO:PERSONA] non hainteso fare il nome (p. 7 ricorso); non si può escludere che [OSCURATO:PERSONA] abbiaoperato come mera “testa di legno”.2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio d motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa valutazione delle dichiarazionidell’imputato in procedimento connesso, [OSCURATO:PERSONA], e delle note delMinistero dell’interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 09/12/2019 (in cui si ipotizzava che lafornitura di vetture all’autosalone Andromeda fosse stata curata da Vallese);assume la difesa che la corretta valutazione di detti rilevanti elementi da partedella Corte di merito avrebbe comportato una“rilettura della vicenda” (p.10ricorso).2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione allaresponsabilità del ricorrente per le ipotesi di truffa contrattuale; travisamentodella prova sotto il profilo omissivo. Si censura la motivazione nella parte in cui,ai fini della responsabilità concorsuale nel delitto di truffa contrattuale, sivalorizza la condotta successiva al sequestro dei veicoli, consistita nell’inoltrareagli acquirenti-persone offese i verbali di sequestro con oscuramento delle partievidenzianti la falsificazione del numero di telaio: non emerge comunque alcunariferibilità a [OSCURATO:PERSONA] né dell’oscuramento dei verbali di sequestro né dellapartecipazione alle fasi delle trattative con gli acquirenti.2.6. e 2.7. Con il sesto e il settimo motivo, si deducono rispettivamente viziodi motivazione per omissione in relazione alla richiesta concessione dellecircostanze attenuanti generiche e violazione di legge in relazione all’art. 648 biscod. pen. con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuantedi cui al penultimo comma, invocata in sede di appello, pur essendo il delitto dicui all’art. 646 cod. pen. punito con pena “fino a 5 anni”, a seguito sella sentenzadella Corte Cost. n. 46/2021 nel frattempo intervenuta.2.8. Con l’ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 133 cod. pen. con riferimento all’esclusione dellarideterminazione della pena nel minimo edittale per il delitto di cui all’art. 648 biscod. pen.; assume la difesa che la Corte di merito, nel motivare il discostamentodal minimo edittale nel calcolo della pena base per il delitto di riciclaggio, hafatto riferimento a parametri non adeguati, senza valorizzare invece che si trattadi soggetto incensurato, che non ha organizzato né curato l’esecuzione materialedei reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Per quanto riguarda le censure di cui ai motivi di ricorso dal primo alquinto, se ne deve rilevare la natura del tutto fattuale, in quanto con esse ilricorrente propone, peraltro genericamente e senza confrontarsi con leargomentazioni della sentenza impugnata, una mera rivalutazione del compendioprobatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice dilegittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, sidemanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di un’operazione estraneaal giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi diprova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, sez.VI, n. 5465 del 4/11/2020, 2021, F., Rv. 280601; sez. VI, 22/01/2014, n.10289). Nel caso in esame, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrenterisultano adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntualevalutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente daincongruenze logiche e da contraddizioni e tantomeno da travisamenti. Tantobasta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, nonessendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazionedei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa siasorretta da validi elementi dimostrativi e sia, nel complesso, esauriente eplausibile.1.2. In particolare, la Corte di appello spiega come l’imputato sia risultatochiaramente avere il materiale e pieno possesso delle vetture oggetto diimputazione, indiscutibilmente e significativamente alterate (numero di telaiofalso e documenti di circolazione contraffatti), e ne abbia disposto il trasportopresso l'autosalone della società Andromeda del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in accordocon questi, ai fini della successiva rivendita. Viene specificato che l’imputato,nella sua qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] (inprecedenza denominata [OSCURATO:PERSONA], come confermato dagli accertamentipresso il Consolato della Repubblica di Slovenia), ha curato il trasferimento dellevetture sequestrate, di cui al capo 1) dell’imputazione, presso l’autosalone dellasocietà Andromeda automobili s.r.l., ivi occupandosi pure delle vendite (conriferimento anche alle vetture di cui ai capi 2 e 3 dell’imputazione) - comeappurato in occasione del controllo eseguito alla sua presenza dalla PoliziaStradale -; società della quale era legale rappresentante il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ilquale esibiva e produceva i documenti di trasporto di dette vetture, da cuirisultava come mittente, appunto, l’imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito havalorizzato (p. 11 sentenza impugnata) le modalità frazionate e progressive dellacondotta delittuosa realizzata dai coimputati, tra cui il ricorrente, titolare dellasocietà fornitrice delle vetture in territorio straniero, motivando anche sullasussistenza del dolo in capo all’imputato (nella forma del dolo generico ditrasformazione del bene per impedirne l’identificazione) e sulla correttaqualificazione dei reati (p. 12 sentenza impugnata), soffermandosi sulladifferenza tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione (p. 12). Sul punto sideve ribadire che il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione inrelazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolarel'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituitodal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione,laddove la ricettazione è connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altriun profitto (vedi Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270302-01).6. Inammissibili sono, infine, i motivi dal sesto all’ottavo, in quanto lamotivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, dell’attenuante di cui all’art. 648 bis, comma 4, cod. pen. e in puntodi determinazione della pena è esente da manifesta illogicità e giuridicamentecorretta, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.42688de1 24/9/2008, Rv. 242419). Sono state, a tali fini, congruamentevalorizzate le modalità della condotta (in particolare, la professionalitàdell’imputato e dei correi, il valore dei beni e la diversificazione dei beni giuridiciviolati). Né occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010,Giovane, Rv. 248244 - 01).Ineccepibile è il rigetto della attenuante di cui all’art. 648 bis comma 4,cod.pen., non essendo applicabile nella specie la diminuente in questione(prevista per il caso di reato presupposto punito con pena inferiore nel massimoa cinque anni), atteso che, per il reato presupposto di cui all’art. 646 cod. pen.,all’epoca dei fatti era prevista la pena detentiva nel massimo pari a cinque anni.Quanto alla graduazione della pena, la stessa rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132e 133 cod. pen.; nella specie, peraltro, la pena risulta determinata in misuraassai contenuta sia come pena base sia come aumenti a titolo di continuazione;ne discende l’inammissibile della censura che sostanzialmente mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena, che nella specie, non è frutto di meroarbitrio né di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 -04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).3. Per quanto esposto, il ricorso viene dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrete, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]