CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45952/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che ripropongono l'argomento della estinzione del reato -per intervenuta prescrizione- già respinto nel momento valutativo di merito in grado di appello. 1.1. In particolare, il ricorrente evidenzia che i fatti contestati si sono consumati tra il 10 ed il successivo 24 luglio del 2011. Il termine massimo, per effetto delle intervenute interruzioni (anni sei, cui va aggiunto il quarto, ai sensi degli art. 157, 161 cod. pen. applicabili ratione temporis), cadeva pertanto il 1° gennaio 2019, coprendo gradualmente fino al successivo 24 i diversi fatti-reato avvinti nella continuazione. A tale data devono aggiungersi gli intervalli determinati dalle sospensioni verificatesi nel corso dell'intero giudizio. A parere della difesa la sospensione non opera dal 17 dicembre 2013 al 20 maggio 2014 (complessivi 154 giorni), allorquando il giudice monocratico dispose il rinvio dell'udienza per adesione del difensore alla astensione proclamata dall'organismo sindacale di categoria, giacché alla successiva udienza lo stesso giudice rilevò un difetto di notifica all'imputato dell'atto di citazione a giudizio, sicché deve ritenersi che non si fosse perfezionato il rapporto processuale per l'udienza differita in ragione della adesione alla astensione collettiva dalle udienze. L'argomento è fondato, giacché il giudice ha rilevato (sia pure successivamente al rinvio disposto per l'adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze) una causa di nullità che incide sulla corretta formazione del contraddittorio, preliminare rispetto alla costituzione delle parti ed alla verifica della presenza in udienza delle parti e dei difensori (Sez. 2, n. 11039 del 3/12/2019, RV. 278523-01; Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, Rv. 277964; più in generale, sui criteri applicabili in materia, v. Sez. 2, n. 11559 del 9/2/2011, Rv. 249909). Il periodo di 154 giorni di differimento dell'udienza non può pertanto esser efficacemente computato tra quelli per i quali opera la sospensione. 1.2. La sospensione, anche ad avviso del ricorrente, opererebbe invece dal 12 aprile 2017 al 4 ottobre 2017 (complessivi 176 gg.), in ragione della richiesta difensiva di rinvio per la sola discussione; non potrebbe, tuttavia, calcolarsi un periodo di sospensione superiore a sessanta giorni (art. 159, primo comma, n. 3 cod. pen.). In ragione di tale calcolo il termine massimo di prescrizione per tutti i reati contestati si sarebbe colmato ben prima della data di celebrazione del giudizio di appello (14 maggio 2021) e precisamente il 24 marzo 2019 (tenendo conto del limite di 60 giorni alla sospensione per il differimento disposto su richiesta del difensore), quindi ben prima della prima udienza di appello, celebrata in data 9 luglio 2019, ma dopo la data di emissione della sentenza di primo grado (4 ottobre 2017). L'argomento è manifestamente infondato: nel caso di differimento disposto dal giudice, che aderisce alla richiesta rivolta in tal senso dall'imputato o dal suo difensore, non opera il limite dei 60 giorni indicato al primo comma, n. 3, dell'art. 159 del codice penale (Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509; Sez. 3, n. 11671, del 24/3/2015, Rv. 263052). Va pertanto computato, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, l'intero periodo di 176 giorni, già valorizzato dal giudie del merito. 1.3. Quanto ai periodi di sospensione realizzatisi nel corso del giudizio di appello, occorrerebbe calcolare la sospensione per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'organo sindacale di categoria per il periodo corrente dal 9 luglio 2019 all'il dicembre 2020 (complessivi 521 giorni) ed un ulteriore periodo, dall'Il dicembre 2020 al 14 maggio 2021 (complessivi 154 giorni), in ragione della richiesta di differimento per munirsi di procura speciale. Se non dovesse ritenersi corretto il calcolo che vede elasso il termine di prescrizione già prima della celebrazione del giudizio di appello, aggiungendo i periodi di sospensione realizzatisi nel corso del grado di appello (per complessivi 19 mesi) il termine ultimo andrebbe comunque a cadere il 24 ottobre 2020, ben prima quindi della data (14 maggio 2021) della decisione oggi impugnata. 2. Orbene, ritiene il Collegio che il calcolo dei periodi di sospensione operato dalla difesa, ad eccezione del primo periodo, non risponda ai criteri indicati in tema da questa Corte. 2.1. Opera la sospensione della prescrizione per tutta la durata del periodo di differimento in caso di richiesta non motivata da impedimento legittimo dell'imputato o del suo difensore (Sez. U. 1021/2001 cit.). 2.2. Il termine della prescrizione resta del pari sospeso nel caso in cui la trattazione del merito del processo sia differita per la dichiarata adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'organo di categoria, ancorché concorra l'assenza dei testi di lista del p.m., giacché in tale ipotesi l'impossibilità di celebrare l'udienza non deriva dalla assenza dei testimoni (che il giudice potrebbe far accompagnare coattivamente ad horas) quanto invece dalla adesione alla astensione di categoria (Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, Rv. 275834; Sez. 2, n. 5050, del 19/1/2021, Rv. 280564). 2.3. Sulla base di tali criteri di calcolo, il complessivo periodo di sospensione del corso della prescrizione è pari ad anni due e mesi nove; il relativo termine sarebbe pertanto scaduto il 24 ottobre 2021, ben oltre la data di celebrazione del processo di appello (14 maggio 2021). Quanto a rilevanza del tempo decorso successivamente alla decisione impugnata ai fini del calcolo del termine di prescrizione, va ribadito che in tale segmento temporale il procedimento penale versa in una fase di pendenza «condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla decisione (come il decorso del tempo), in quanto la parte eserciti validamente (v. Sez. U. n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento, mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale. Ove ciò non accada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona, con la conseguenza che il tempo decorso tra la emissione del dispositivo (sul tema specifico della irrilevanza dello iato tra emissione del dispositivo e deposito della motivazione v. anche Sez. 7, n. 38143 del 13/2/2014, Rv. 262616- 01) e l'esercizio del potere di impugnazione diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U., n. 12602, del 17/12/2015, Rv. 266819, ove si precisa che è consentito proporre come motivo unico di ricorso per cassazione l'intervenuta prescrizione solo se, essendo maturato l'effetto estintivo prima della decisione impugnata, sia riconoscibile un vizio della decisione stessa, consistente nella omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; da ultimo, per l'incidenza del ricorso inammissibile sul decorso del termine di prescrizione, Sez. U. n. 12778 del 27/2/2020, in motivazione, sub 15). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3.1. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, la liquidazione segue secondo le indicazioni tabellari in parte dispositiva. 4. La natura non particolarmente complessa della questione processuale dedotta e l'applicazione di principi giurisprudenziali non controversi consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro tremilaquindici/00, oltre accessori di legge. Sentenza con motivazione semplificata. Così deci