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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 46280/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Q7.

Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito rilevato l'abitualità delle condotte di evasione quale elemento ostativo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che per l'applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 è onere della parte farne istanza al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (ex art. 95 del cit. d.lgs. 150/22) atteso che secondo detta normativa transitoria le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, mentre per i procedimenti pendenti in Cassazione trova applicazione la differente modalità di accesso a tale regime sanzionatorio di favore, attraverso il giudizio di esecuzione.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Cos eciso il giorno 2 novembre 2023 - Il C Nere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA] stanzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Q7. Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito rilevato l'abitualità delle condotte di evasione quale elemento ostativo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che per l'applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 è onere della parte farne istanza al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (ex art. 95 del cit. d.lgs. 150/22) atteso che secondo detta normativa transitoria le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, mentre per i procedimenti pendenti in Cassazione trova applicazione la differente modalità di accesso a tale regime sanzionatorio di favore, attraverso il giudizio di esecuzione. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Cos eciso il giorno 2 novembre 2023 - Il C Nere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA] stanzo
Decreto Cassazione n. 46280/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris