Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46521/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, concernente l'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, con riguardo al reato posto in continuazione con quello più grave oggetto di separato giudizio, è inammissibile; rilevato che il suddetto motivo veniva proposto con i motivi aggiunti contenuti nella memoria depositata il 30.11.2023, cui seguiva l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso della quale l'imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, tranne quello inerente la continuazione, sicchè deve ritenersi che la rinuncia abbia riguardato anche il riconoscimento della prevalenza delle generiche sulla recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere-: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, concernente l'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, con riguardo al reato posto in continuazione con quello più grave oggetto di separato giudizio, è inammissibile; rilevato che il suddetto motivo veniva proposto con i motivi aggiunti contenuti nella memoria depositata il 30.11.2023, cui seguiva l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso della quale l'imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, tranne quello inerente la continuazione, sicchè deve ritenersi che la rinuncia abbia riguardato anche il riconoscimento della prevalenza delle generiche sulla recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere-: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46521/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris