CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù di procura in calce al ricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diComune di Ripacandida, in persona del Sindaco in carica;rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurain calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente e ricorrente incidentale-ricorso principale proposto per la cassazione della sentenza definitivan. 603/2022 della CORTE d’APPELLO di POTENZA, pubblicata il 24ottobre 2022;Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026ricorso incidentale condizionato proposto per la cassazione dellasentenza non definitiva n.574/2019 della CORTE d’APPELLO diPOTENZA, pubblicata il 19 agosto 2019;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con citazione notificata il 21 novembre 2001, Ofelia PierinaGentile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio,dinanzi al Tribunale di Melfi, il Comune di Ripacandida, in persona delSindaco pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento delpregiudizio emergente rispettivamente subìto in conseguenza deldanneggiamento di un frantoio oleario di proprietà dei primi due econdotto dal terzo e delle attrezzature e degli impianti ivi presenti,nonché del lucro cessante derivante dalla cessazione dell’attivitàimprenditoriale ivi svolta, causati da infiltrazioni d’acqua dovuti allacattiva custodia e manutenzione, da parte dell’ente, della vicina stradapubblica; condotta che aveva determinato l’emissione, da parte dellaASL di Venosa, di un provvedimento amministrativo volto a disporrel’interruzione dell’attività produttiva esercitata nel frantoio per ragioniigienico-sanitarie.Precisamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiproprietari del locale, domandarono il risarcimento del dannoemergente conseguente alle spese di ripristino dell’immobiledanneggiato dalle infiltrazioni.[OSCURATO:PERSONA], quale titolare dei beni aziendali ed esercentel’impresa frantoiana, domandò il risarcimento sia del danno emergentederivante dalla perdita delle attrezzature a causa degli allagamenti, siaPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026del lucro cessante per la necessitata cessazione dell’attivitàcommerciale di molitura delle olive e di produzione di olio e sansa.Si costituì in giudizio il Comune convenuto, che resistette alledomande.Disposte ed espletate due indagini peritali, l’una diretta adaccertare il danno emergente al locale e ai beni aziendali, l’altra, dinatura contabile, diretta ad accertare il lucro cessante da interruzionedell’attività imprenditoriale, il Tribunale di Melfi, con sentenza 5 maggio2010, n. 154, in accoglimento delle domande, condannò il Comune apagare agli attori, a titolo risarcitorio, la complessiva somma di euro401.704,59, oltre interessi e rivalutazione.2. Avverso questa sentenza propose appello il Comune diRipacandida.Provvedendo sull’impugnazione, la Corte d’appello di Potenza haanzitutto emesso la sentenza non definitiva 19 agosto 2019, n. 574.Con tale sentenza, ritenuto accertato, in conformità alla relativaindagine peritale svolta in primo grado, tanto il danno emergentelamentato dai proprietari dell’immobile per il danneggiamento diquest’ultimo, quanto quello lamentato dal titolare dei beni aziendali perla perdita delle attrezzature, ha condannato l’ente appellante a pagare,a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 25.000,00e, a [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 55.000,00, oltre interessi erivalutazione. Con riguardo alla «determinazione» del danno damancato guadagno asseritamente subito da [OSCURATO:PERSONA] inseguito all’interruzione dell’attività imprenditoriale di esercizio delfrantoio, la Corte d’appello ha invece ritenuto fondato il rilievo espressoPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026dalla difesa del Comune in sede di impugnazione, con cui era statacensurata la valutazione del consulente contabile per avere«quantificato» il mancato corrispettivo lordo delle campagne olearie dal2001 al 2007, senza sottrarre i costi sostenuti; pertanto, ha riservatol’ «accertamento del danno da mancato guadagno, nonché del dannorelativo alle annualità successive alla statuizione impugnata sino allaeliminazione delle infiltrazioni, all’esito di una integrazione della c.t.u.»,che è stata disposta con separata ordinanza.Effettuata la predetta integrazione dell’indagine peritale contabile,la Corte territoriale ha emesso la sentenza definitiva 24 ottobre 2022,n. 603, con cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno dalucro cessante proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha compensatointeramente le spese dei due gradi di giudizio del relativo rapportoprocessuale.La Corte territoriale ha così deciso, sulla base dei seguenti rilievi:I- il consulente contabile officiato in primo grado aveva accertato iricavi lordi che l’impresa avrebbe presumibilmente avuto tra il 2001 eil 2007, se non fosse stata interrotta l’attività, sulla base dei datireperiti presso il Dipartimento di Cultura e [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Basilicata in relazione alle campagne olearie tra il 1995 e il2000, in ordine ai quantitativi di olive molite, ai quantitativi di sansaprodotta, al corrispettivo che i privati pagavano per ogni macinatura eal prezzo praticato per la vendita di sansa; all’accertamento dei ricavilordi non si era accompagnato, tuttavia, il computo dei costi sostenutinell’esercizio dell’attività di produzione olearia, da sottrarre ai ricavi percalcolare il mancato guadagno; incaricato di svolgere talePaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026accertamento con il supplemento di indagine disposta in gradod’appello, il consulente aveva osservato che sulla base del RegistroAcquisti vidimato il 25 ottobre 1991 non era dato desumere il dettagliodei costi che normalmente caratterizzano tale tipo di attività,ovverosia, in particolare, i costi del personale dipendente e i costi delleutenze, non essendo peraltro «presenti le dichiarazioni fiscali relativialle stesse modalità per le quali si è proceduto a richiederne copiaall’agenzia delle entrate»;II- avuto riguardo alle risultanze dell’integrazione peritalecontabile, doveva escludersi la sussistenza del lamentato danno damancato guadagno, la quale avrebbe presupposto la prova, sia purepresuntiva, dell’utilità patrimoniale che il danneggiato avrebbeconseguito se non vi fosse stato l’illecito, sicché la sua liquidazioneavrebbe richiesto un rigoroso giudizio di probabilità (e non di merapossibilità), che avrebbe potuto essere equitativamente espresso soloin presenza di elementi certi offerti dal danneggiato;III- non ricorreva infatti, nella fattispecie, il presuppostodell’impossibilità o della notevole difficoltà di prova che avrebbeautorizzato l’accesso alla valutazione equitativa, dovendosi inveceritenere emersa, all’esito delle due indagini peritali «la mancanza diriscontri istruttori idonei sia con riguardo al guadagno percepito neglianni pregressi ma anche … con riguardo ai costi sostenuti e dascomputare al presumibile guadagno medio che il consulente avevaelaborato nel corso del giudizio di primo grado» (pag. 5 sella sentenzaimpugnata con il ricorso principale); tale mancanza era imputabileall’inerzia probatoria del danneggiato, il quale avrebbe avuto l’onere diPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026fornire «elementi di natura contabile o fiscale attestantiindicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utilirealizzati negli anni precedenti».3. Per la cassazione della sentenza (definitiva) 24 ottobre 2022, n.603 ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Risponde con controricorso il Comune di Ripacandida, il qualepropone ricorso incidentale condizionato, sorretto da due motivi,avverso la sentenza (non definitiva) 19 agosto 2019, n. 674.Al ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune hareplicato il ricorrente principale con distinto controricorso.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il Comune controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, i due ricorsi, sebbene non aventi ad oggetto lamedesima sentenza (arg. ex art.335 cod. proc. civ.), possono essereriuniti in applicazione del principio generale per cui, nel giudizio dilegittimità, la riunione del ricorso principale e di quello incidentale puòessere disposta anche quando, pur essendo le impugnazioni rivolteavverso pronunce diverse (nella specie, la sentenza non definitiva equella definitiva emesse nell’ambito dello stesso giudizio d’appello),queste si riferiscano alla medesima domanda e a giudizi svoltisi tra lestesse parti (Cass. 9/11/2004, n. 21349; v. anche Cass., Sez. Un.,13/09/2005, n. 18125; Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521).[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026A.1. Con il primo motivo del ricorso principale avverso la sentenzadefinitiva n.603/2022, viene denunciata «violazione dell’art. 360, n. 4,c.p.c. e dell’art. 279 c.p.c. violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c.in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c.».Il ricorrente sostiene che con la sentenza non definitivan.674/2019, la Corte d’appello avrebbe già accertato la sussistenza deldanno da mancato guadagno lamentato da [OSCURATO:PERSONA],rimettendo alla pronuncia definitiva unicamente l’accertamentodell’ammontare del danno medesimo, ovverosia la sua quantificazione.La sentenza definitiva n.603/2022, escludendo in radice lasussistenza di tale voce di danno, sarebbe dunque illegittima per avereviolato il principio secondo il quale, nell’ipotesi in cui venga emessauna sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio perl’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dallapronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questionidefinite sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessariodel prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversadecisione e, ove lo faccia, il giudice legittimità può rilevare d’ufficio laviolazione della detta preclusione.A.1.1. Il motivo è infondato.Come si è sopra veduto, con la sentenza non definitiva 19 agosto2019, n. 574, la Corte potentina ha reputato accertato il dannoemergente lamentato dai proprietari dell’immobile e dal titolaredell’impresa, ma non anche il lucro cessante lamentato daquest’ultimo, riservando, anzi, l’ «accertamento (e non solo laliquidazione: n.d.r.) del danno da mancato guadagno, nonché delPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026danno relativo alle annualità successive alla statuizione impugnata sinoalla eliminazione delle infiltrazioni, all’esito di una integrazione dellac.t.u.» (pag.10 della sentenza n. 574/2019).Ciò trova conferma nella separata ordinanza istruttoria, coeva allasentenza parziale, con cui la Corte di merito aveva conferito l’incaricointegrativo al consulente contabile: tale conferimento era stato infattimotivato «al fine di accertare (e non solo di quantificare: n.d.r.) ildanno da mancato guadagno, in conseguenza del periodo di mancatao ridotta utilizzabilità del locale frantoio, con riferimento ancheall’annualità successiva alla statuizione impugnata, fino all’eliminazionedell’infiltrazione» (cfr. il testo dell’ordinanza del 19 agosto 2019,trascritto a pag. 10 del ricorso).All’esito della pronuncia non definitiva, era restata sub iudice,dunque, non solo la quantificazione ma anche la sussistenza del dannoda lucro cessante, rimanendo precluso alla Corte d’appello unicamenteil giudizio sulla sussistenza e sull’ammontare del danno emergente, giàaccertato con la predetta pronuncia.Il riferimento alla “quantificazione” compare nella sentenzadefinitiva non in funzione di presupporre definita la questione sullasussistenza del danno ma solo per dar conto della (criticata)valutazione del consulente contabile che aveva appunto «quantificato»i (mancati) ricavi senza tener conto dei costi e che era statafondatamente censurata dalla difesa del Comune (pag. 10 dellasentenza n. 574/2019).Il primo motivo del ricorso principale, dunque, deve essererigettato.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata«violazione dell’art. 360 n. 3, violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e2697. omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 5».La sentenza impugnata è censurata per non avere proceduto allavalutazione equitativa del danno da lucro cessante lamentato daPasquale Labriola.Il ricorrente osserva: a) che di tale danno sarebbe stata giàaccertata la sussistenza con la sentenza non definitiva ed avendocomunque il consulente, nella prima indagine contabile, quantificato i(mancati) ricavi lordi relativi alle annate dal 2001 al 2007; b) che, datala prova dell’esistenza del danno, il giudice del merito non avrebbepotuto attribuire «rilevanza determinante ed esclusiva ad un singolocriterio di valutazione», ovverosia la mancata indicazione dei costi, chetra l’altro, quale fatti impeditivi del diritto azionato, avrebbero dovutoessere allegati e provati dal danneggiante in quanto oggetto dieccezione; c) che, comunque, l’impossibilità di effettuare il conteggiodei costi non avrebbe mai potuto portare al rigetto della domanda, nonpotendo costituire oggetto di giudizio di probabilità la valutazione circauna gestione antieconomica dell’impresa, in cui i costi siano superioriai ricavi.A.2.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato – e qui va ribadito – che la liquidazioneequitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presupponel’esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva,poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze oPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse, di modo cheindefettibili presupposti per l’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. sono,da un lato, la dimostrata esistenza di un danno certo (e non soltantoeventuale od ipotetico) e, dall’altro, che l’impossibilità (o la rilevantedifficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioèpositivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole,ovvero non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere dellaprova (Cass. 28/07/2025, n. 21607).Per accedere alla valutazione equitativa – anche nell’ipotesi di undanno futuro come il lucro cessante, il quale va bensì valutato con equoapprezzamento delle circostanze del caso (art.2056, secondo comma,cod. civ.), ma sempre che ne ricorrano i presupposti – occorre, in altritermini, che si verifichino due condizioni, l’una oggettiva (certezza dellasussistenza del danno e impossibilità o grave difficoltà di stimarnel’ammontare), l’altra soggettiva (l’impossibilità o rilevante difficoltà distima deve essere assoluta e non deve dipendere da una carenzaprobatoria imputabile al creditore).Nel caso di specie, all’esito dell’accertamento di merito, sono restatiesclusi entrambi i presupposti: infatti, escluso – come sopra si èrilevato – che la sussistenza del danno fosse stata accertata già con lasentenza parziale, nella pronuncia definitiva qui impugnata la Corted’appello, valutati gli esiti dell’indagine contabile e della suaintegrazione, da un lato, ha evidenziato la «mancanza di riscontriistruttori idonei sia con riguardo al guadagno percepito negli annipregressi ma anche … con riguardo ai costi sostenuti e da scomputareal presumibile guadagno medio che il consulente aveva elaborato nelPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026corso del giudizio di primo grado»; dall’altro lato, ha imputato lamancata emersione di elementi da cui ricavare la consistenza, laredditività, il fatturato e gli utili realizzati dall’impresa negli anniprecedenti (elementi, il cui accertamento avrebbe autorizzato l’accessoalla valutazione equitativa) alla mancata assoluzione, da partedell’attore, dell’onere di fornire elementi di natura contabile o fiscaleidonei a tal uopo.Il motivato – e pertanto insindacabile – giudizio di merito espressodalla Corte potentina è fondato su corrette premesse in iure, dato cheil computo dei presumibili ricavi lordi era stato effettuato sulla base,non di documentazione contabile e fiscale fornita dall’imprenditore, madi dati reperiti presso il Dipartimento di Cultura e [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Basilicata.Le doglianze formulate dal ricorrente, secondo cui i (mancati) ricavilordi sarebbero stati accertati e il giudice del merito avrebbeindebitamente attribuito rilevanza determinante, in funzione del rigettodella domanda, a un singolo criterio di valutazione (i costi), la cuisussistenza ed entità, in quanto fatto impeditivo del diritto, avrebbedovuto formare oggetto di eccezione da parte del Comune, non èfondata, dal momento che, alla stregua dell’illustrato giudizio di meritosono restati indimostrati non solo i costi ma pure i (mancati) ricavi, inquanto desunti dal consulente in assenza di documentazione contabilee fiscale atta a giustificarne la presumibile consistenza.Del tutto illogico è, poi, il rilievo circa la probabilità della sussistenzadi (mancati) guadagni netti una volta che sia data la prova (peraltro,come detto, nella specie reputata insufficiente dal giudice del merito)[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026di (mancati) ricavi lordi, atteso che il criterio economicistico di gestionedell’impresa individuale non ne postula la necessaria lucratività, masoltanto la copertura dei costi con i ricavi (arg. comb. disp. artt. 2082e 2246 cod. civ.).Il secondo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essererigettato.A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata«violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, del c.p.c. inrelazione agli artt. 1226 e 2056, c.c.; omesso esame di fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,n. 5, c.p.c.».Il ricorrente si duole, da un lato, dell’omessa valutazione, da partedel giudice del merito, dei rilievi tecnici da lui mossi, in sede dicomparsa conclusionale, alla integrazione della consulenza contabile;dall’altro, della circostanza che la Corte d’appello si sia uniformata alsupplemento di indagine contabile, asseritamente in contrasto con lerisultanze della consulenza svolta in primo grado, senza valutare lecensure di parte e senza giustificare la sua preferenza.A.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.Anzitutto, non sussiste difformità tra l’indagine contabile svolta inprimo grado e quella espletata in grado d’appello, la quale avevacostituito una integrazione che non poneva in discussione i risultatidella prima indagine.Con la prima indagine, infatti, si era proceduto al computo deipresumibili mancati ricavi lordi, effettuata sulla base dei dati reperitipreso il Dipartimento di Cultura e [OSCURATO:PERSONA] della RegionePaolo Spaziani est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026Basilicata, senza tener conto dei costi; con la seconda indagine ilconsulente era stato incaricato della quantificazione dei costi, che nonsi era potuta effettuare perché il dettaglio dei costi connessi conl’esercizio dell’impresa olearia non emergeva dal [OSCURATO:PERSONA] in data 25 ottobre 1991 e non erano presenti altri atti, inparticolare le dichiarazioni fiscali, da cui potessero desumersi i datirilevanti al riguardo.Nessuna difformità, dunque, tra le due tranches dell’indaginecontabile che avevano ad oggetto un accertamento diverso; né la Cortedi merito ha manifestato la sua preferenza per l’una o per l’altra, attesoche, piuttosto, valutando l’esito di entrambe, ha ritenuto privi diriscontro probatorio tanto i mancati ricavi computati con la prima,quanto i presumibili costi, di cui la seconda aveva affermatol’impossibilità di computo.Quanto alla mancata valutazione delle osservazioni critiche svoltedal ricorrente (già appellato) va osservato che, nella fattispecie, non èinvocabile il principio di diritto secondo cui l’omessa valutazione, daparte del giudice del merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenzatecnica è deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 132, secondo comma, n.4, stesso codice, se lamotivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulented’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quellesvolte, quando tali osservazioni siano puntuali e specifiche o addiritturarivelino l’assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato (cfr.,tra le più recenti, Cass. 12/04/2024, n. 9925; Cass. 6/06/2024,n.15804; Cass. 26/09/2024, n. 25767).[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026Infatti, dalle trascrizioni dei brani della comparsa conclusionaledepositata dal ricorrente in grado d’appello, risulta che le osservazionicritiche da lui svolte avevano censurato unicamente l’indaginecontabile integrativa (per aver formulato il giudizio sull’impossibilità diacquisire il dettaglio dei costi, senza tener conto dell’insussistenza dicosti relativi al personale dipendente, di quelli relativi all’utenza del gase di quelli “fiscali” inerenti alle attrezzature ormai ammortizzate), cosìdifettando proprio dei necessari requisiti della puntualità e specificità,in relazione al tenore delle risultanze peritali assunte a fondamentodella decisione, la quale, come si è veduto, ha fondato il rigetto delladomanda in primo luogo sulla mancanza di riscontri istruttori deicaratteri di consistenza e redditività dell’impresa (nonché del fatturatoe degli utili realizzati negli anni precedenti) idonei fondare lapresunzione circa la concreta sussistenza di ricavi lordi, in mancanzadell’illecito.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n.603/2022 della Corte potentina deve essere rigettato.B. Il ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune diRipacandida avverso la sentenza n. 574/2019 della stessa Corte, restaassorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.C. L’esito alterno dei gradi di merito giustifica l’integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.D. Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4788/2023Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8645/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiaraassorbito quello incidentale condizionato.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 10 marzo 2026.Il PresidenteLina RubinoPaolo Spaziani est.