CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24467/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 56, 614 cod. pen. (capo a) e 4, commi 2 e 3 della legge n. 110 del 1975 (capo b); - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al capo b) - è manifestamente infondato, in quanto i fatti sono stati commessi il 10 settembre 2018 e, pertanto, ai termini massimi di prescrizione, decorsi il 10 settembre 2023, va sommato il periodo di sospensione della prescrizione, come previsto dalla dall'art. 159 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (che si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019: Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175) e, quindi, un anno e sei mesi tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione in primo e la pronuncia di secondo grado e un ulteriore anno e sei mesi tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di secondo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva; termine complessivo ad oggi non ancora maturato; - che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen. - è indeducibile in quanto la valutazione della sussistenza degli elementi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) e la Corte territoriale, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia 2concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857); - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato - è indeducibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - ha indicato le ragioni fondanti la decisione assunta (cfr. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M