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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 19403/2022

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INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27972/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

Tiepolo n.4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente p.t.; elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difense ope legis; -controrícorrente- Avverso la sentenza n. 14595/2019 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il 10 luglio 2019.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 19 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito l'[OSCURATO:PERSONA] SPERTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Giudice di pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo sull'automobile di sua proprietà originato dal mancato pagamento di due cartelle esattoriali (del valore di Euro 155,72 e 128,12) relative a sanzioni per violazioni del codice della strada; nella contumacia dei convenuti, il Giudice di pace accolse l'opposizione, ma il Tribunale di Roma, in seguito all'appello tardivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel secondo grado di giudizio, con sentenza del 10 luglio 2019 ha rilevato una nullità della citazione originaria per un vizio inerente alla vocatio in jus, consistente nella diversità del giorno fissato per l'udienza di comparizione nella copia dell'atto di citazione notificata alla convenuta appellante (ove sarebbe stata indicata la data del 20 febbraio 2015) rispetto a quello risultante dall'originale dell'atto stesso, depositato presso la cancelleria del Giudice di pace (ove sarebbe stata indicata la diversa data del 22 gennaio 2015); in conseguenza di tale rilievo, il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità (derivata) della sentenza appellata e ha rimesso la causa al primo giudice; avverso la sentenza del Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso Agenzia delle entrate - Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), invocando, inoltre, da un lato, la declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere in relazione ad una delle cartelle esattoriali (oggetto di annullamento automatico ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018) e, dall'altro, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione in relazione all'altra cartella (oggetto di istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3 del predetto decreto-legge, seguita da pagamenti effettuati in data 30 luglio 2019); non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha depositato memoria per l'udienza, manifestando il proprio perdurante interesse al proposto ricorso per cassazione ed evidenziando che il perfezionamento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 deve ritenersi raggiunto (o raggiungibile) soltanto con il pagamento dell'intero debito; Considerato che

1. il primo motivo («nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 324 e 327 c.p.c.») censura la sentenza impugnata per aver rilevato una nullità inesistente nella citazione originaria e per non aver rilevato la tardività dell'appello, in ragione della quale la decisione di primo grado avrebbe dovuto ritenersi passata in giudicato; la ricorrente deduce che la nullità della citazione originaria constatata dal giudice di appello (derivante dalla asserita non corrispondenza tra il giorno della udienza di comparizione indicato nell'originale della citazione e quello indicato nella copia notificata ad [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non si sarebbe, in realtà, verificata, in quanto l'erronea indicazione della data del 22 gennaio 2015 sarebbe stata compiuta nel portale on fine del sito internet dell'ufficio giudicante, mentre la data riportata nell'atto di citazione originale depositato preso il detto ufficio sarebbe stata perfettamente corrispondente a quella indicata nella copia notificata alla convenuta (20 febbraio 2015); sostiene che, in ogni caso, soltanto la totale assenza della data di comparizione (unitamente alla sua manifesta erroneità, ove fosse stato indicato un giorno già trascorso) avrebbe potuto determinare la nullità della citazione per vizi inerenti alla vocatio in jus, avuto riguardo al carattere tassativo di tali vizi, ai sensi dell'art.164 c.p.c.; evidenzia, pertanto, che in seguito al decorso del termine per proporre appello doveva ritenersi sceso il giudicato sulla sentenza di primo grado;

2. il secondo motivo («nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 101, 160, 163 e 164 c.p.c.») critica la sentenza di appello per non aver tenuto conto della regola secondo la quale l'impugnazione tardiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe potuto essere considerata ammissibile solo se l'appellante avesse dato la prova di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione; la ricorrente deduce che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello proposto dopo la scadenza dei termini, non era sufficiente il rilievo della nullità della originaria vocatio in jus, occorrendo la dimostrazione che questo vizio avesse determinato la mancata conoscenza del giudizio in capo alla parte chiamata; evidenzia come una simile conseguenza non potesse essere ascritta all'erronea indicazione del giorno dell'udienza di comparizione sul portale internet [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'ufficio del Giudice di pace, giacché tale errore avrebbe potuto essere neutralizzato attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria dell'ufficio medesimo; osserva, infine, che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva avuto la chiara ed indiscutibile conoscenza del giudizio in seguito alla notificazione della citazione;

3. I motivi non possono essere scrutinati, atteso che dall'esame del fascicolo risulta che la notifica a [OSCURATO:PERSONA] (che non ha svolto difese nella presente sede di legittimità) è stata effettuata in persona del Sindaco e non del difensore costituito in grado di appello; appare dunque necessario ordinare alla ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito nel giudizio di appello, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito in grado di appello, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 19 maggio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27972/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. Tiepolo n.4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente p.t.; elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difense ope legis; -controrícorrente- Avverso la sentenza n. 14595/2019 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il 10 luglio 2019.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 19 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito l'[OSCURATO:PERSONA] SPERTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Giudice di pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo sull'automobile di sua proprietà originato dal mancato pagamento di due cartelle esattoriali (del valore di Euro 155,72 e 128,12) relative a sanzioni per violazioni del codice della strada; nella contumacia dei convenuti, il Giudice di pace accolse l'opposizione, ma il Tribunale di Roma, in seguito all'appello tardivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel secondo grado di giudizio, con sentenza del 10 luglio 2019 ha rilevato una nullità della citazione originaria per un vizio inerente alla vocatio in jus, consistente nella diversità del giorno fissato per l'udienza di comparizione nella copia dell'atto di citazione notificata alla convenuta appellante (ove sarebbe stata indicata la data del 20 febbraio 2015) rispetto a quello risultante dall'originale dell'atto stesso, depositato presso la cancelleria del Giudice di pace (ove sarebbe stata indicata la diversa data del 22 gennaio 2015); in conseguenza di tale rilievo, il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità (derivata) della sentenza appellata e ha rimesso la causa al primo giudice; avverso la sentenza del Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso Agenzia delle entrate - Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), invocando, inoltre, da un lato, la declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere in relazione ad una delle cartelle esattoriali (oggetto di annullamento automatico ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018) e, dall'altro, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione in relazione all'altra cartella (oggetto di istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3 del predetto decreto-legge, seguita da pagamenti effettuati in data 30 luglio 2019); non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha depositato memoria per l'udienza, manifestando il proprio perdurante interesse al proposto ricorso per cassazione ed evidenziando che il perfezionamento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 deve ritenersi raggiunto (o raggiungibile) soltanto con il pagamento dell'intero debito; Considerato che 1. il primo motivo («nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 324 e 327 c.p.c.») censura la sentenza impugnata per aver rilevato una nullità inesistente nella citazione originaria e per non aver rilevato la tardività dell'appello, in ragione della quale la decisione di primo grado avrebbe dovuto ritenersi passata in giudicato; la ricorrente deduce che la nullità della citazione originaria constatata dal giudice di appello (derivante dalla asserita non corrispondenza tra il giorno della udienza di comparizione indicato nell'originale della citazione e quello indicato nella copia notificata ad [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non si sarebbe, in realtà, verificata, in quanto l'erronea indicazione della data del 22 gennaio 2015 sarebbe stata compiuta nel portale on fine del sito internet dell'ufficio giudicante, mentre la data riportata nell'atto di citazione originale depositato preso il detto ufficio sarebbe stata perfettamente corrispondente a quella indicata nella copia notificata alla convenuta (20 febbraio 2015); sostiene che, in ogni caso, soltanto la totale assenza della data di comparizione (unitamente alla sua manifesta erroneità, ove fosse stato indicato un giorno già trascorso) avrebbe potuto determinare la nullità della citazione per vizi inerenti alla vocatio in jus, avuto riguardo al carattere tassativo di tali vizi, ai sensi dell'art.164 c.p.c.; evidenzia, pertanto, che in seguito al decorso del termine per proporre appello doveva ritenersi sceso il giudicato sulla sentenza di primo grado; 2. il secondo motivo («nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 101, 160, 163 e 164 c.p.c.») critica la sentenza di appello per non aver tenuto conto della regola secondo la quale l'impugnazione tardiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe potuto essere considerata ammissibile solo se l'appellante avesse dato la prova di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione; la ricorrente deduce che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello proposto dopo la scadenza dei termini, non era sufficiente il rilievo della nullità della originaria vocatio in jus, occorrendo la dimostrazione che questo vizio avesse determinato la mancata conoscenza del giudizio in capo alla parte chiamata; evidenzia come una simile conseguenza non potesse essere ascritta all'erronea indicazione del giorno dell'udienza di comparizione sul portale internet [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'ufficio del Giudice di pace, giacché tale errore avrebbe potuto essere neutralizzato attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria dell'ufficio medesimo; osserva, infine, che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva avuto la chiara ed indiscutibile conoscenza del giudizio in seguito alla notificazione della citazione; 3. I motivi non possono essere scrutinati, atteso che dall'esame del fascicolo risulta che la notifica a [OSCURATO:PERSONA] (che non ha svolto difese nella presente sede di legittimità) è stata effettuata in persona del Sindaco e non del difensore costituito in grado di appello; appare dunque necessario ordinare alla ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito nel giudizio di appello, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito in grado di appello, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 19 maggio 2022