CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 2025
Cassazione n. 32432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'Il novembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 21 giugno 2022, previa declaratoria di estinzione del reato di bancarotta semplice, ha rideterminato in anni 1 di reclusione la pena (di cui è stata revocata la sospensione condizionale) a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta colpevole del residuo reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000. Fatto commesso in Agrigento il 30 settembre 2015. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, è manifestamente infondato, computandosi il termine massimo del predetto reato in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, per cui, riferendosi l'omessa dichiarazione all'anno 2014, il termine prescrizionale matura il 31 dicembre 2025, dovendosi aggiungere alla scadenza del 30 settembre 2015 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione omessa) non solo i 10 anni della prescrizione massima, ma anche il termine dilatorio di 90 giorni riconosciuti al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884), con la conseguenza che, alla data di emissione della sentenza impugnata, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 non era decorso, né tantomeno lo è ora. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa, in termini sovrapponibili, censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, sono parimenti manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] and Carry s.r.I., di cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata legale rappresentante all'epoca dei fatti, non ha presentato la dichiarazione dei redditi riferita al 2014, pur essendovi tenuta, con un'iva evasa pari a 106.570,38 euro, avendo la Corte di appello sottolineato, con considerazioni pertinenti, la coerenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a carico dell'imputata, rimaste prive di seria smentita, e ciò anche rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, adeguatamente argomentata dai giudici di merito (cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il