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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 30511/2025

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a seguente ORDINANZA de. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si invocava la rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., e la revoca della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Milano in data 8.9.2023.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, con dichiarazione sottoscritta del 10.3.2025.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.

Preliminarmente si osserva che l'ordinanza con cui viene dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione di giudicato, trattandosi di provvedimento reso, giusta la previsione dell'art. 629 bis, co. 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 127, del codice di rito, può essere impugnata con il ricorso per cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 127, co. 7, cod. proc. pen.

Orbene, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p., norma che disciplina le modalità di proposizione del ricorso per cassazione.

Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA de. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si invocava la rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., e la revoca della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Milano in data 8.9.2023. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, con dichiarazione sottoscritta del 10.3.2025. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. Preliminarmente si osserva che l'ordinanza con cui viene dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione di giudicato, trattandosi di provvedimento reso, giusta la previsione dell'art. 629 bis, co. 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 127, del codice di rito, può essere impugnata con il ricorso per cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 127, co. 7, cod. proc. pen. Orbene, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p., norma che disciplina le modalità di proposizione del ricorso per cassazione. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione". Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017). Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.
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