CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23898/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in persona dei curatori avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 23898/2015 Numero sezionale 1699/2022 Numero di raccolta generale 16650/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legale Data pubblicazione 23/05/2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4454/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, pubblicata il 12/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (breviter SMAT) propose opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviter APS), in amministrazione straordinaria dal 28-10-2011, per crediti vari, parte in prededuzione e parte in chirografo. In ordine al credito prededucibile, che ancora unicamente rileva, l’opposizione fu accolta dal tribunale di Palermo per l’importo di 1.249.354,73, da ricondurre a prestazioni svolte per servizi del personale, per servizi amministrativi e per servizi informatici. Nello specifico il tribunale osservò che il commissario straordinario era subentrato nei contratti in corso con l’opponente, e che essendo i contratti relativi a servizi per tenuta della contabilità, gestione del personale e progettazione della rete informatica, e dunque annoverabili F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 23898/2015 Numero sezionale 1699/2022 Numero di raccolta generale 16650/2022 tra quelli a esecuzione continuata o comunque periodica, si Data pubblicazione 23/05/2022 sarebbe dovuto fare applicazione dell’art. 74 legge fall. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sopravvenuto in pendenza dell’opposizione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura. La SMAT ha replicato con controricorso e memoria. Ragioni della decisione I. - La curatela ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 74 legge fall. e degli artt. 1559 e 1655 cod. civ. sul presupposto che, nonostante l’avvenuto subentro, i crediti vantati da SMAT avrebbero dovuto essere ammessi al chirografo, poiché aventi a oggetto mere prestazioni di fare, da ricondurre al tipo dell’appalto di servizi. Sostiene che l’art. 74 legge fall., in quanto norma di carattere eccezionale, va applicato alle sole tipologie di contratti di durata non altrimenti disciplinate, e che in base alla giurisprudenza si ha appalto in caso di prestazione principale continuativa di servizi, mentre si ha somministrazione solo ove l’attività resti strumentale all’erogazione di cose. II. – Il ricorso è infondato, giacché la ricorrente muove da un’esegesi dell’art. 74 non più conforme al testo. Nell’ampia categoria dei contratti pendenti soggetti a sospensione automatica secondo il disposto generale dall’art.72 legge fall. certamente vi sono, nel fallimento, i contratti a esecuzione continuata o periodica regolati dall’art. 74 stessa legge. L’art. 74, nella versione che rileva in questa causa, conseguente al d.lgs. n. 169 del 2007, prevede che “se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 23898/2015 Numero sezionale 1699/2022 Numero di raccolta generale 16650/2022 continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo Data pubblicazione 23/05/2022 anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati”. Donde contiene un precetto diverso rispetto a quello implicato nelle difese della ricorrente, poiché la cd. miniriforma ha riferito la disposizione a tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, oltre che a quelli di somministrazione originariamente contemplati, così da doversi ritenere applicabile anche ai contratti aventi a oggetto semplici prestazioni di fare. III. – Ora si deve osservare che nel caso di specie è stata accertata, dal giudice del merito, senza alcuna censura al riguardo da parte della ricorrente, anche la circostanza del subentro dell’organo commissariale nel contratto di cui si discute. Tale rilievo implica un chiarimento in ordine alla disciplina, poiché qui si discute di un rapporto pendente allorché la società era stata posta in amministrazione straordinaria. Per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza gli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 sottendono un meccanismo regolatorio dei contratti pendenti parzialmente diverso rispetto a quello del fallimento. In base all’art. 50 (come risultante dal d.l. n. 134 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 166 del 2008), fatte salve le regole peculiari per i contratti di lavoro e per le locazioni immobiliari nelle quali sia posto in amministrazione straordinaria il locatore, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 23898/2015 Numero sezionale 1699/2022 Numero di raccolta generale 16650/2022 apertura dell'amministrazione straordinaria; e fino a Data pubblicazione 23/05/2022 quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto semplicemente continua ad avere esecuzione. Ne segue che dall’apertura dell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti, ancora inseguiti o parzialmente eseguiti da entrambe le parti, non sono soggetti a sospensione, ma proseguono regolarmente ai sensi dell’art. 50, e questo perché la finalità dell’amministrazione straordinaria è prevalentemente conservativa (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999), tanto ove esista un programma di risanamento aziendale, quanto ove si assuma essenziale la cessione dei complessi aziendali. IV. - Sebbene la norma citata disciplini la facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dal contratto (in qualsiasi momento), la dichiarazione di subentro non è però indifferente, neppure nell’amministrazione straordinaria. Non lo è in quanto la dichiarazione implica la stabilizzazione del rapporto, così come d’altronde si desume dall’art. 1-bis della legge n. 166 del 2008; il quale chiarisce, con interpretazione autentica, che il secondo comma dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 va inteso nel senso per cui l’esecuzione del contratto, o la richiesta di sua esecuzione da parte del commissario, non precludono a quest’ultimo la facoltà di scioglimento, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario stesso, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dall’art. 51, primo e secondo comma, in caso di subingresso da parte dell’ufficio commissariale (e v. Cass.n. 1195-18). F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 23898/2015 Numero sezionale 1699/2022 Numero di raccolta generale 16650/2022 V. – Ora, riprendendo il discorso che più interessa ai Data pubblicazione 23/05/2022 fini concreti, può osservarsi che nell’art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 è posta la regola di rinvio alle norme della legge fallimentare: i diritti dell'altro contraente, sia nel caso di scioglimento sia nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, “sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare”. Discende da questo l’applicabilità, tra gli altri, degli artt. 74 e 81 legge fall. Questa Corte, in rapporto al vecchio testo dell’art.74 legge fall., ha stabilito che tale norma non costituisce attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione nei casi di continuazione del rapporto, nel corso di procedure concorsuali, cui tale disciplina non sia espressamente estesa (v. Cass. n. 22274-17). Tenuto conto dell’attuale versione del ripetuto art. 74, a una simile affermazione - richiamata da altri precedenti (per esempio Cass. n. 25737-21, in tema di locazione) - non può (più) annettersi una rilevanza sistematica tale da presupporre un coordinamento di disciplina sempre fondato sull’estensione espressa. La generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 sta a significare che, nell’amministrazione straordinaria, per un verso, nessun contratto si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 23898/2015 Numero sezionale 1699/2022 Numero di raccolta generale 16650/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 contratto, una volta stabilizzatosi l’effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno sempre parametrati alle norme richiamate della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. E, tra queste, anche e proprio all’art. 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all’interno di singole tipologie, ma allude a tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, compresi quelli involgenti prestazioni di fare. L’art. 74 dunque si estende anche all’appalto di servizi (e pure nell’amministrazione straordinaria), perché nell’appalto di servizi l’accento della prestazione è posto non sulla rielaborazione di materia, ma molto semplicemente sul facere consistente nella produzione di una certa attività o nel soddisfacimento di un particolare interesse. Ciò può realizzarsi anche mediante la “esecuzione continuata o periodica” di prestazioni, secondo l’attuale dicitura dell’art. 74 legge fall. E tanto comporta che l’art. 74 legge fall. si applica all’appalto di servizi per continenza propria rispetto alle caratteristiche di quel contratto, tutte le volte in cui sia accertata, da parte del giudice del merito, così come nella specie risulta accertata, l’effettuazione di prestazioni durevoli e sistematiche. Invero, nessuna disciplina incompatibile è data rinvenire, rispetto a simili evenienze, nell’art. 81 legge fall. VI. – Il ricorso è rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 23898/2015 Numero sezionale 1699/2022 Numero di raccolta generale 16650/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 13.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 28 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d