CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 37846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. r z 7 / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/03/2022 della Corte di appello di Roma che, per quanto qui rileva, decidendo la sua impugnazione, ha confermato la sentenza del 25/09/2019 del Tribunale di Latina che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perché i reati a lei ascritti erano estinti per prescrizione e aveva ordinato la confisca dei fabbricati e dei terreni abusivamente lottizzati. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 30 e 44, d.P.R. n. 380 del 2001, e della normativa edilizia ed urbanistica di cui si deve tener conto nell'applicazione del reato di lottizzazione abusiva nonché l'omissione, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione alla mancata valutazione della propria condizione soggettiva di buona fede e la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157 e segg. cod. pen. e il vizio di omessa e manifesta illogicità della motivazione in tema di estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale. 2.Con memoria del 20/03/2023 il difensore ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso 3.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si imputa alla ricorrente di avere, insieme con altre persone, provveduto alla lottizzazione abusiva di un terreno, sito in Fondi al km. 118-500 della SS n. 7 Appia, in parte assoggettato a vincolo di inedificabilità assoluta, in parte compreso all'interno della zona agricola V3 del vigente PRG, mediante la realizzazione a fasi successive di una pluralità di edifici inizialmente destinati ad attività artigianale e poi ad attività commerciale in misura tale da richiedere la successiva realizzazione di opere di urbanizzazione tecnica (viabilità e parcheggi) occorrenti per le correlate necessità, non connesse alla conduzione dei fondi e in una zona non compresa in piani particolareggiati. In particolare, si è dato dato corso alla progressiva realizzazione, a partire dall'originario frigorifero della superficie di circa 980 mq assentito [OSCURATO:PERSONA] con il nullaosta per l'esecuzione di lavori edili numero 8/1482 l'anno 1966, di un complesso commerciale della superficie coperta di circa 3500 m 2 coinvolgente una volumetria di oltre 20.000 m3 costituito da una pluralità di unità immobiliari per la vendita di prodotti alimentari e non, e la contestuale esecuzione, in assenza peraltro della specifica e legittima autorizzazione, delle opere di urbanizzazione (tecnica) necessaria all'utilizzo dell'insediamento (viabilità interna, parcheggi, illuminazione, rete di smaltimento delle acque reflue e trattamento mediante impianto di depurazione, cabina di trasformazione per soddisfare il bisogno di energia assorbita nel centro commerciale); 4.2.il Tribunale, con decisione confermata sul punto dalla Corte di appello, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere i reati a lei ascritti estinti per prescrizione, ed aveva ordinato la confisca dei fabbricati e delle aree abusivamente lottizzati di proprietà della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.»; 4.3.quanto alla penale responsabilità dell'imputata, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01); 4.4.né, in presenza di due sentenze di merito che hanno concordemente ritenuto applicabile la causa estintiva del reato, la violazione delle norme penali sostanziali (e di quelle urbanistiche di cui si deve tener conto ai fini della loro applicazione) appare "íctu ()culi" evidente, trattandosi di violazioni frutto, a loro volta, del dedotto vizio di motivazione nella ricostruzione della vicenda e nell'accertamento del fatto; 4.5.quanto al capo concernente confisca, la ricorrente non ha un interesse qualificato a coltivare l'impugnazione; 4.6.non v'è dubbio, infatti, che l'imputata, quale persona fisica, non è titolare della situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio (essendo i beni di proprietà della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.»). Ella perciò, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare la confisca dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio; 4.7.1a legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato, deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.); 4.8.1'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497); 4.9.I'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., afferma che il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce; la successiva specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.); 4.10.chiara, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto; 4.11.nel caso di specie, la ricorrente - come detto - non è proprietaria dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Ella pertanto, ancorché imputata, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre l'odierno ricorso con riferimento alla confisca; 4.12.a conclusioni non diverse conduce l'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018), trattandosi di norma che deve essere comunque coniugata con quanto dispone, in termini generali, l'art. 568 cod. proc. pen. circa l'immanenza dell'interesse a coltivare l'impugnazione;4.13.peraltro, la società, cui la confisca non è opponibile per non aver mai preso parte al processo di cognizione, potrà far valere le proprie ragioni in sede esecutiva; 4.14.è consolidato l'orientamento di questa Corte che riconosce al terzo non partecipante al giudizio, nei confronti del quale la sentenza irrevocabile non fa stato, la possibilità di far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (Sez. 3, n. 42115 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277057 - 01; Sez. 3, n. 17399 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278763 - 01; Sez. 1, n. 4096/19 del 24/10/2018, Lacatus, Rv. 276163; Sez. 1, n. 27201 del 30/5/2013, Can, Rv. 257599; Sez. 1, n. 3311/12 del 11/11/2011, Lonati, Rv. 251845); 4.15.si è in particolare affermato (Sez. 3, n. 32363 del 24/05/2017, Mantione, Rv. 270443) come attraverso il procedimento di esecuzione venga assicurato il contraddittorio ed il diritto di difesa, anche attraverso la nomina di un difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, prevedendosi che lo stesso debba essere sentito se ne fa richiesta e riconoscendosi al giudice dell'esecuzione ampi poteri, potendo egli richiedere alle autorità competenti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre, assumere prove, sempre nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; 4.16.sotto altro profilo, è altresì assicurata la pubblicità dell'udienza, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 109/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica; 4.17.né va dimenticato come questa Sezione abbia affermato la manifesta infondatezza della ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il procedimento di applicazione della confisca dinanzi al giudice dell'esecuzione si svolga, in prima istanza, con le forme dell'udienza pubblica, così come accade per il procedimento di opposizione contro la relativa ordinanza, in seguito all'intervento della Corte costituzionale appena richiamato, precisando che gli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, non impongono una "forma" unica di contraddittorio, sicché sono legittimi i procedimenti in cui esso sia eventuale, perché attivato solo su istanza di parte e posticipato, poiché collocato nella fase del controllo sulla prima decisione emessa "de plano" (Sez. 3, n. 49317 dei 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265537); 4.18.da ultimo, la posizione del terzo è stata presa in considerazione osservando che il sistema di garanzie processuali concessegli nel sistema normativo attualmente vigente, tra cui appunto la possibilità di esperire l'incidente di esecuzione, è da ritenersi conforme ai principi costituzionali e convenzionali anche nei casi in cui non sia prevista la sua partecipazione al giudizio di cognizione, non imponendosi affatto l'applicazione analogica o evolutiva di altri modelli processuali, e non traendosi contrarie indicazioni dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274242). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente