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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1977

Cassazione n. 04668/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1977 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di reati di falso, di sostituzione di persona e di quello previsto e punito dall'art. 495 cod. pen. (così riqualificato il capo 2 delle imputazioni).

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e tensore 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1977 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di reati di falso, di sostituzione di persona e di quello previsto e punito dall'art. 495 cod. pen. (così riqualificato il capo 2 delle imputazioni). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e tensore 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris