CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SACCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SACCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NAPOLI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARTINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]RUSSO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avente ad oggetto la sentenza del 12/03/2026 della Corte di cassazionevisti gli atti e l'istanza della difesa di parte civile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità dell'istanza;lette le conclusioni del difensore dell’istante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la correzione del provvedimento nei termini indicati nell'istanza;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/03/2026 la Corte di cassazione ha rigettato odichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati avverso la sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 27/11/2024, condannando, per quanto qui diinteresse, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dilegittimità dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].2. Con istanza inviata il 19/05/2026 il difensore della suddetta parte civile,Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto a questa Corte di correggere l'errore materialecontenuto nel dispositivo della pronuncia. Secondo l'istante, infatti, la condannaalla rifusione delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] ConsumatoriCampania: a) doveva essere estesa anche agli imputati [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Napoli, che, per mera dimenticanza non erano stati da lui indicati nelleconclusioni rassegnate in sede di discussione; b) nei confronti degli imputatiAntonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe '68) e [OSCURATO:PERSONA] (classe '77) i cuiricorsi erano stati respinti al pari di quelli degli altri imputati che erano staticondannati al pagamento delle spese in favore della parte civile. Inoltre, sichiedeva di specificare nel dispositivo della sentenza che anche per quantoriguarda l'imputata [OSCURATO:PERSONA] (al pari del [OSCURATO:PERSONA]), per la qualela sentenza era stata annullata con rinvio, le spese del giudizio di legittimitàsostenute dalla parte civile dovevano essere liquidate dal giudice del rinvio.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va rilevato che il Procuratore Generale nelle sueconclusioni ha chiesto che l'istanza venga qualificata come ricorso straordinarioex art. 625 bis cod. proc. pen. e, come tale, dichiarato inammissibile perchéproposto da soggetto non legittimato.Tali conclusioni non sono condivisibili. Occorre infatti considerare che mentreper quanto riguarda gli errori di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte dicassazione, l'unico strumento di correzione previsto è il ricorso straordinario dicui all'art. 625bis cod. proc. pen., attivabile solo a favore del condannato e solosu istanza del PG o del condannato stesso, per quanto riguarda i cd errorimateriali con tale strumento concorre il rimedio generale di cui all'art. 130 cod.proc. pen. al quale possono invece far ricorso indifferentemente tutte le partiinteressate. L'errore materiale consiste – secondo la definizione datane da Sez.U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281-01 – nel «divario tra volontà delgiudice e materiale rappresentazione grafica della stessa» ovvero in una«difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso».Esso non incide dunque sul procedimento cognitivo e valutativo che ha condottoalla decisione, riguardando esclusivamente la sua esteriorizzazione formale.Diversamente, l'errore di fatto ricorre quando la decisione risulti condizionata daun'inesatta percezione di dati processuali. In tal caso, il vizio incide sul processoformativo della volontà e non sulla sua mera rappresentazione esteriore.Nel caso in esame, la difesa della parte civile deduce che la Corte dicassazione nel dispositivo della sentenza avrebbe liquidato le spese dirappresentanza da lei sostenute solo a carico di alcuni degli imputati ricorrentirisultati soccombenti, omettendo di indicare i nominativi di altri imputatianch'essi soccombenti nei confronti dei quali la stessa si era pure costituita.Ritiene il Collegio che l'istante abbia sostanzialmente prospettato l'esistenza diun mero errore materiale astrattamente emendabile anche con l'istituto previstodall'art. 130 cod. proc. pen., sicché l'istanza è ammissibile. In questo senso, si èdel resto pronunciata in casi analoghi questa Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 22430del 23/05/2025, Clemente, Rv. 288277-01), affermando l'emendabilitàdell'omessa statuizione sulle spese della parte civile, purché dal provvedimentonon emergano elementi incompatibili con l'accoglimento della relativa richiesta.2. L'istanza, sebbene ammissibile per quanto sopra esposto, è tuttavia nelmerito infondata. Ed infatti, come detto, si può parlare di errore materiale soloquando vi sia una divergenza tra la decisione/volontà del giudice e la suarappresentazione/manifestazione esteriore. Nel caso in esame, dalla lettura dellasentenza in esame, emerge che il Collegio ha così motivato in ordine alle spesedelle parti private (punto 28 del considerato in diritto): “Per quanto riguarda leparti civili, va applicato il principio di diritto secondo cui non è consentitol'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggettoesclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati,in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civilie, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a caricodell'imputato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv.274935 – 01). Tenendo conto, pertanto, dell’oggetto dei singoli ricorsi e dellaloro rilevanza ai fini delle pretese risarcitorie fatte valere, si dispone la condannadei ricorrenti indicati in dispositivo alla rifusione delle spese processuali in favoredelle parti civili nel giudizio di legittimità, nei loro confronti costituite, nellamisura liquidata come segue”.Dalla lettura della sentenza risulta quindi evidente che la Corte hachiaramente inteso rigettare le richieste delle parti civili che si erano costituirenel giudizio di legittimità nei confronti di quegli imputati ricorrenti i cui motivi diricorso riguardavano solo le circostanze o il trattamento sanzionatorio. Ciò dettova rilevato che, esaminando i motivi di ricorso esposti nel ritenuto in fatto dellasentenza, tra i ricorrenti da ultimo indicati rientrano [OSCURATO:PERSONA], RaffaeleSacco (classe '68), [OSCURATO:PERSONA] (classe '77) e [OSCURATO:PERSONA] (i cui ricorsiconcernevano appunto solo la pena o le circostanze). E' quindi evidente che,contrariamente a quanto dedotto dall'istante, la Corte di cassazione ha(consapevolmente e motivatamente) inteso rigettare la richiesta di condanna allespese della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suddetti imputati;conseguentemente la mancanza nel dispositivo della statuizione di condanna allespese non è il frutto di un errore o di una dimenticanza. Va anzi rilevato chel'unico errore materiale presente nel dispositivo riguarda semmai la mancatastatuizione sul rigetto della richiesta di parte civile in ordine alle speseprocessuali. Posto che, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzionedell'errore materiale può provvedere anche d'ufficio il giudice che ha emesso ilprovvedimento, si ritiene opportuno emendare il dispositivo dell'omissione soprariscontrata.Per quanto riguarda invece gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della parte civile è manifestamente infondata. Ed invero è lo stessodifensore a rilevare che per dimenticanza i nominativi di tali imputati non eranostati da lui inseriti nelle conclusioni rassegnate dalla parte civile, sicché èevidente che l'errore è della parte privata e non del [OSCURATO:PERSONA], il quale si è limitatoa prendere atto della mancanza di una domanda di rifusione delle spese neiconfronti dei soggetti sopra indicati. P.Q.MRigetta l'istanza e dispone d'ufficio la correzione dell'errore materiale peromissione contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sullasentenza-documento n. 349 del 12/03/2026 relativa al ricorso r.g.n.40672/2025, aggiungendo di seguito alle parole "nei confronti di PellinoDomenico" la seguente statuizione "Rigetta la richiesta di liquidazione delle speseprocessuali avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di PesceAntonio, [OSCURATO:PERSONA] (1968), [OSCURATO:PERSONA] (1977) e [OSCURATO:PERSONA].manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente