CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2019
Cassazione n. 06595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10220/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: otel- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona de procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RICI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1532/2019, depositata in data 25/10/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]- zioni per chiederne la condanna al pagamento dell’indennizzo dei danni occorsi al veicolo di sua proprietà, nellanotte tra il 6 ed il 7 luglio 2007, a causa di una violenta tempesta verificatasi in zona [OSCURATO:PERSONA], quando l’auto, parcheggiata in un garage seminter- rato, rimaneva gravemente danneggiata in quanto l’interno del lo- cale, ove era parcheggiata, si era riempito completamente di acqua e fango; il veicolo era as s icurato con pol i zza “ Auto in” che pre- vedeva la garanzia accessoria per i danni materiali e diretti s u biti dal mezzo in occasione di trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine (art. 25 bis delle [OSCURATO:PERSONA]- rali di Assicurazione); la convenuta contestava in fatto e in diritto la pretesa attorea, in- vocando l’art. 26 delle condizioni generali di polizza che escludeva dall’assicurazione “i sinistri avvenuti in occasione di (…) trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni”; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 271/2015, rigetta- va la domanda attorea, ritenendo operanti le esclusioni di cui all’art. 26; la Corte d’appello, investita dell’impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1532/2019, resa pubblica in data 2 5/10/2019 , ha rigettato l’appello e confermato la decisione di prime cure; in particolare, dato per accertato che il danno all’auto si era verifi- cato a causa dell’allagamento del garage provocato da una violenta tempesta d’acqua, ha ritenuto fondata l’eccezione di esclusione del- la garanzia per i sinistri avvenuti in occasione di allagamenti, in ragione del fatto che: i) le condizioni di polizza chiarivano che per sinistro doveva intendersi “il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia” e per danno quello “materialmente riscontrabile sul mezzo e derivato dal sinistro” ; ii)dette definizioni erano conformi a quanto disposto dall’art. 1882 cod.civ. secondo cui l’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore verso il pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro; ha concluso, pertanto, che l’uso del termine sinistro sta ad indicare l’evento che corrisponde al ri- schio assicurato; ha escluso che l’art. 26 del contratto dovesse es- sere specificamente approvato per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod.civ., perché nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessa- ria e specifica approvazione preventiva per iscritto) quelle che limi- tano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che esclu- dono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto -e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal 2° comma dell’art. 1341 cod.civ. - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e che, quindi, specificano il rischio garantito; non essendo l’art. 26 una clausola imitativa della re- sponsabilità, ma essendo volta a determinare l’oggetto del contrat- to non era da sottoporre al regime di cui all’art. 1341 cod.civ.; ha, in aggiunta, escluso che la clausola 26 del contratto avesse un con- tinuo ambiguo e che dovesse essere interpretata, ai sensi dell’art. 35 cod. consumo, nel senso più favorevole al consumatore; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formu- lando sei motivi; resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in fatto che: 1) con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ. (letto in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost.), in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte d’appelloomesso di considerare e di motivare circa l’eccezione di giudicato esterno della sentenza n. 79/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la doman- da di indennizzo formulata da [OSCURATO:PERSONA], suo figlio, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], relativa ai danni alla sua auto verificatisi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di quelle per cui è causa; detta pronuncia aveva rigettato l’eccezione di non indennizzabilità formulata dall’impresa assicuratrice, rite- nendo applicabile l’art. 25 bis della polizza; l’eccezione di giudicato era stata proposta all’udienza del 7 marzo 2014, nella comparsa conclusionale di primo grado, nella memoria di replica di primo grado, nell’atto di appello, nella conclusionale di appello, nella re- plica conclusionale d’appello; 2) con il secondo motivo alla Corte d’appello si imputa la violazione degli artt. 132, n. 4, cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per omessa motivazione, non essendosi il giudice a quo espresso sul secondo motivo di appello con cui aveva lamentato la violazione e/o falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rendendo una pronuncia inidonea a far comprendere la ratio del rigetto dell’eccezione di giudicato; 3) i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla stessa questione; anche senza considerare che detta questione è sottoposta allo scrutinio di legittimità sotto due profili – l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione – che si elidono a vicenda [ in sede di legit- timità è, infatti, intrinsecamente contraddittoria la denuncia dei vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione, il primo dei quali im- plica la totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce nella violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., mentre il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, che l'abbia tuttavia risolta senza alcuna motivazione o con motivazione apparente, perplessa, illogica o gravemente contraddittoria, e va fatta valere ai sensi dell'articolo 132, 2° comma cod.proc.civ.(ex plurimis , cfr. Cass.1/09/2022, n. 25855)], la ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato riflesso senza che ne ricorrano i presupposti; per la estensione della efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato inter aliosè richiesta una duplice condizione: a) che l'accertamento compiuto nella sentenza passata in giudica- to contenga "una affermazione di verità" che non possa essere al- trimenti smentita dal terzo; b) che - al di fuori evidentemente della estensione della efficacia di giudicato all'"avente causa" exart. 2909 cod.civ. - il terzo, rima- sto estraneo al giudizio, sia titolare di una situazione giuridica "di- pendente" ossia di una situazione giuridica negli elementi costitutivi della quale è ricompresa la stessa situazione giuridica o lo stesso diritto che sono stati già oggetto di accertamento inter alios con la sentenza passata in giudicato; va anche considerato che per quanto siano diverse e del tutto di- somogenee tra di loro le fattispecie rispetto alle quali può venire in questione una efficacia "riflessa" del giudicato, in quanto le modali- tà con cui gli effetti del giudicato possono riverberarsi sulla situa- zione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di "dipendenza" che caratterizza la situazione giuridica di cui quest'ultimo risulta essere titolare (dipendente/accessoria, dipendente/derivata, dipendente/pregiudicata: Cass. 11/06/2019, n. 15599), nessuna di esse ricorre nella fattispecie in esame; 4) con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o fal- sa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 cod.civ. e dell’art. 35 del cod. consumo, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; alla Corte d’appello è imputata la violazione: i) dell’art. 1362 cod.civ., per aver ritenuto di distinguere il significa t o delle paro- le “danno” e “sinistro”, contenute nell’art. 26, senza spiegare la ragione per cui tali due differenti locuzioni siano state confusa- mente inserite nella medesima clausola, fermandosi al criterio meramente letterale; ii) dell’art. 1363 cod.civ., perché l’art. 26 avrebbe dovuto essere letto insieme all’art. 25 bis: infatti, se da unaparte l’art. 2 5 bis estende la garanzia “ ai danni materiali e di- retti subiti dal veicolo assicurato in occasione di trombe d’aria, ura- gani, bufere e tempeste compresa la grandine”, il successivo art. 26, al punto 2, esclude dall’assicurazione “i sinistri avvenuti in oc- casione di (…) trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, alla- gamenti (… )” ; l’unica differenza tra queste d i sposizioni è l’utilizzo delle due diverse paro l e, perciò la ricorrente ipotizza che l’attribuzione del medesimo significato alle due espressioni porte- rebbe le due clausole a elidersi a vicenda; iii) dell’art. 1367 cod.civ., perché l’interpretazione accolta viola il pri ncipio di conse r- vazione degli effetti delle singole clausole in quanto l ’a r t. 25 bis non avrebbe senso di esistere; iv) degli artt. 1366, 13 7 0 cod.civ. e dell’art. 35 cod. consumo, per avere la Corte d’ap p ello ritenuto che il tenore letterale della norma non generasse incertezza interpre- tativa arrestandosi al senso letterale dell’art. 26, senza metterlo in correlazione con l’art. 25 bis e senza interpretarlo, ai sensi dell’art. 1370 cod.civ. e dell’art. 35 cod. consumo, contra stipulatorem, ma solo a favore della società [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile; mette conto al riguardo ricordare che, secondo principio consolida- to nella giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del con- tratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riser- vata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l'allegazione è og- gi consentita dal nuovo testo dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.); pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente faccia pun- tuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante spe- cifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual mo- do e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia disco- stato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomenta- zioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (ex plurimis, cfr. Cass. 20/08/2015, n. 17049; Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 31/05/2010, n. 13242; Cass. 20/11/2009, n. 24539); con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneu- tiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536); sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica inter- pretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale; le censure mosse con il motivo si risolvono, come detto, nella pro- spettazione di questioni di merito eccedenti il perimetro del sinda- cato di legittimità e, in ultima analisi, nella mera assertiva contrap- posizione di un esito diverso dell'attività esegetica riservata al giu- dice del merito e nella specie legittimamente compiuta (cfr., in tal senso, Cass. 28/11/2019, n.31078); peraltro, va osservato che la ricorrente non ha messo a fuoco la statuizione impugnata che ha fondato la sua decisione sulla distin- zione tra la nozione di sinistro e quella di danno; il sinistro è l’evento assicurato che è causa del danno e deve essere tenuta ben distinta da quella di danno provocato dal sinistro: così è nell’art. 1882 cod.civ., a mente del quale l’assicuratore (…) si obbliga a ri- valere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro, nell’art. 1905 cod.civ., secondo cui l’assicurato è tenuto a risarcire (…) il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro, nell’art. 1914, il quale impone all’assicuratore di rispondere dei danni direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistri (cfr. Cass. 7/04/2023, n. 9607 che si è pronunciata su una fattispecie analoga a quella per cui è causa, in cui si controverteva di danni non causati diretta- mente dalla grandine e dalle piogge, eventi atmosferici assicurati, ma da conseguenze delle stesse); 5) con il quarto motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per omessa motivazione in ordine alla mancata sus- sunzione della fattispecie concreta nell’art. 25 bis delle condizioni generali di contratto; afronte di due possibili soluzioni interpretati- ve, sarebbe stata applicata la clausola relativa all’esclusione della garanzia assicurativa senza motivare minimamente le ragioni per cui non è stato considerato l’art.25 bis; 6) con il quinto motivo la ricorrente, sostenuto che vi erano i pre- supposti per ritenere superata la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ., dato che la sentenza d’appello ha confermato quella di prime cure, ma con diversa moti- vazione, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per non avere la Corte d’appello esaminato la clausola di cui all’art. 25 bis delle condizioni generali di contratto; 7) i motivi quarto e quinto possono essere esaminati congiunta- mente e sono da rigettare; la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ha ben spiegato i rapporti tra l’art. 25 bise l’art. 26 delle condizioni generali di contratto ed è del tutto percepibile l’ iter logico e giuri- dico del suo percorso argomentativo, a nulla rilevando, perché la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell'esplici- tazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (inidoneità alla dimostrazione dei fatti idonei ad integrare la fatti- specie) e il fondamento di esse (tenore concreto delle allegazioni svolte); né le affermazioni motivazionali presentano profili di con- traddittorietà che possano far ipotizzare un difetto di motivazione rilevante exart. 132 n 4 cod.proc.civ.; 8) con il sesto motivo alla Corte d’appello si ascrivono la violazione e/o falsa applicazione deli artt. 1341 cod.civ. e dell’art. 34 cod. consumo, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per non avere ritenuto vessatoria la clausola di cui all’art. 26, in quanto attinente all’oggetto del contratto; invece, si tratterebbe di una clausola limitativa di responsabilità dal momento che il predisponente l’aveva dapprima garantita in occasione di determinati eventi atmosferici (art. 25-bis) e poi subi- to dopo (art.26) le avrebbe negato la garanzia per gli stessi fatti; inoltre, il giudice di appello avrebbe del tutto ignorato “la natura del bene o il servizio oggetto del contratto” ex art.34 comma 1, cod. consumo, essendo ovvio che aveva un interesse fisiologico ad esser garantita nel caso delle intemperie elencate, essendo altri- menti totalmente svuotata la causa della suddetta assicurazione;. in subordine, la ricorrente sottolinea che l’art. 34, al comma 2, cod. consumo esclude la valutazione del carattere vessatorio del- la clausola che attiene alla determinazione dell’oggetto soltanto se tale elemento è individuato in modo chiaro e comprensibile; invece, insiste la ricorrente nel caso di specie si trattava di clausole asso- lutamente dubbie e oscuree non univocamente interpretabili; di conseguenza, ai sensi dell’art. 36, letto in combinato disposto con gli artt. 33 e 34 cod. consumo, la clausola avrebbe do- vuto dichiararsi nulla; il motivo è inammissibile; la premessa delle censure mosse alla sentenza impugnata è che la clausola sia equivoca, ma in verità l’unico motivo addotto a giustifi- cazione di tale assunto è la sentenza n. 79/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente ha infondatamente invocato l’efficacia di giudicato riflesso con il primo ed il secondo motivo (cfr. supra); ad ogni modo, come si è detto, cfr. supra § 3, cui si rinvia, l’interpretazione del giudice di merito non deve essere l’unica pos- sibile, ma solo una delle interpretazioni possibili; 9) per le ragioni indicate il ricorso va rigettato; 10) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento delle spese in favore di quella controricorrente, liquidandole in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002