CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29077/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore dell’indagato avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29/11/2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermatol’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 29/09/2025 con la quale è stata applicatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazioneal reato di cui agli artt. 110 e 629 e 416-bis. 1., 416, 628 comma 3 n.1, cod. pen.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,formulando dieci motivi di seguito sinteticamente esposti nei termini di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. e 2.2. Con il primo e il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen., 110, 81, 629 cod. pen. con riferimento a capo A) dell’imputazione relativoall’estorsione contestata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con l’aggravante del metodo mafioso. Silamenta che l’ordinanza cautelare, confermata dal Tribunale del riesame, si fonda sulle soledichiarazioni della parte offesa, confliggenti con le dichiarazioni rese dall’indagato [OSCURATO:PERSONA] in sededi udienza di riesame e con le circostanze evidenziate nelle memorie difensive ivi presentate - erichiamate nel ricorso - nonché con le dichiarazioni di persone informate sui fatti escusse dalladifesa. Il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato l’illegittimità del profitto,omettendo di valutare molteplici elementi indicati nelle memorie difensive e travisando ilsignificato di elementi indiziari, derivanti dall’attività captativa, dai messaggi vocali acquisiti etrascritti dalla p.g.: secondo la ricostruzione difensiva, il ricorrente vantava un legittimo creditonei confronti della parte offesa per lavori di ristrutturazione eseguiti a suo favore presso un localedi proprietà della nuora; viene richiamato, sul punto, quanto riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sededi udienza di riesame, in cui spiegava di avere investito una somma di denaro in una società divigilanza aperta a Milano con la p.o. [OSCURATO:PERSONA], negava di avergli richiesto la restituzione ditali somme, come sostenuto dalla p.o., dopo l’esito negativo dell’impresa, specificando che lerichieste di denaro erano riconducibili a lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2016 in locali diproprietà della nuora di [OSCURATO:PERSONA]; lamenta la difesa che non sono state richiamate alcuneintercettazioni che proverebbero l’entità del debito in capo a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pertali lavori (superiore a 40 mila euro, corrispondente alla somma investita nell’impresa non andataa buon fine) e che non risulta alcun riscontro di somme di denaro asseritamente corrisposte dallap.o. a [OSCURATO:PERSONA]; nemmeno risulta che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incassato i canoni di locazione del predettolocale di proprietà della nuora di [OSCURATO:PERSONA] - di cui si sarebbe impossessato nel 2018 - condotto inlocazione da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso dalla difesa, confermava di avere sempre pagatoil canone di locazione a [OSCURATO:PERSONA]; parimenti, il teste escusso dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] che nell’anno 2016 ebbe ad eseguire lavori di ristrutturazione pagati, sia pure alnero, da [OSCURATO:PERSONA] su un immobile intestato alla nuora di [OSCURATO:PERSONA]; entrambi i testi confermavano poiche dal 2019 l’immobile non sarebbe più stato occupato da alcun soggetto, in contrasto con ledichiarazioni della p.o., secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incassato personalmente i canoni dilocazione dal 2018 al 2019; la difesa, inoltre, lamenta l’omessa valutazione da parte del tribunaledel riesame del contenuto di files audio e di messaggi whatsapp provenienti da [OSCURATO:PERSONA], oltre aconversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, dalle quali si ricaverebbe la nonverosimiglianza delle dichiarazioni della p.o. sia sull’entità del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] siasull’avvenuta restituzione di somme da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; infine, assumendo l’inesistenza dellaprova dell’illegittimità del profitto, e non contestando la sussistenza delle minacce, si prospettala riconducibilità del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.2.3. e 2.4. Con il terzo e il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’aggravante di cuiall’art. 416 bis. 1 cod. pen. con riferimento al capo A) dell’imputazione. La difesa lamenta lacontraddittorietà della motivazione del Tribunale del riesame che, da un lato, ritiene sussistentel'aggravante in funzione del rapporto matrimoniale tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia del capo del gruppocamorristico Mallardo e, dall'altro, ritiene non incidente su tale dato la cessazione del talerapporto nell’anno 2016; dato al quale va aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reatodi cui all'art 416 bis cod. pen.2.5. e 2.6. Con il quinto e il sesto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 628cod. pen. con riferimento al capo D) dell’imputazione relativo alla rapina avente per oggetto unorologio di valore ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commessa a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da componentidell’associazione di cui al capo B) nella quale il ricorrente si occupava della fase organizzativa.La difesa lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che, escluso il concorsomateriale del [OSCURATO:PERSONA] nella fase esecutiva nella rapina avvenuta a Torino, per la quale egli sisarebbe occupato di procurare, tramite [OSCURATO:PERSONA], falsi certificati attestanti la negativitàal covid per la trasferta in tale città, valorizza le conversazioni telefoniche in cui si discorredell’esecuzione della rapina, della vendita di un orologio corrispondente a quello rapinato, delladivisione delle somme ricavate (compreso la quota dovuta a “Totore”, da individuare nelricorrente, pur non partecipante all’esecuzione materiale), senza peraltro comprovare che ilcontributo di [OSCURATO:PERSONA], nel procurare le false attestazioni covid, sia stato essenziale o rilevante perla commissione del reato, né che dette attestazioni siano poi state utilizzate dai coindagati perla consumazione della rapina.2.7. e 2.8. Con il settimo e l’ottavo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al reato associativo dicui agli all’art. 416 cod. pen. con riferimento al capo B) dell’imputazione, nel quale a [OSCURATO:PERSONA] ècontestata la qualità di promotore e organizzatore dell'associazione (gestendo i contatti diretticon gli altri associati, impartendo loro direttive, procurandosi le certificazioni necessarie, tra lequali quelle anti covid per le trasferte degli altri membri del sodalizio, nonché curando gli aspettifinanziari del gruppo). La difesa assume che la motivazione appare carente e contraddittoria inquanto la qualità di organizzatore richiede che sia posta in essere un'attività che assume icaratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, oltre che della continuità, mentre nella specie nonsi può affermare che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nel procurare dette certificazioni, fosse essenziale edinfungibile per i fini dell'associazione, anche tenuto conto che lo stesso Tribunale del riesameafferma che [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai contenuti delle conversazioni intercettate, non semprepartecipava alle trasferte e non aveva un ruolo esecutivo; si cita sul punto una conversazioneambientale (datata 13/05/2021 tra il cugino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dalla qualeemerge che [OSCURATO:PERSONA] non riteneva [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) adeguato per la fase operativa,ma gli riconosceva un “prestigio” criminale, anche in considerazione del legame con il clanMallardo.2.9. e 2.10. Con il nono e il decimo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 274cod. proc. pen. Si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza edrilevando che i fatti contestati al capo A) sono risalenti agli anni tra il 2018 e il 2020, e quindi acirca sei anni di distanza dall'emissione dell'ordinanza cautelare, non valorizza gli elementiindicati dalla difesa nelle memorie depositate innanzi al Tribunale del riesame, come l'attualesvolgimento di lecita attività lavorativa da parte di [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità di due domicili doveavrebbe potuto essere sottoposto a misura cautelare meno afflittiva, presso la propria residenzaovvero in un immobile sito a Verona, lontano dal territorio napoletano di appartenenza e quindidal contesto territoriale nel quale i fatti contestati sono maturati; si evidenzia, ai fini delsuperamento della presunzione di cui all’art. 275 comma 3, cod. proc. pen., il “tempo silente”,intercorso tra i fatti oggetto di imputazione provvisoria e l’emissione dell’ordinanza cautelare,espressivo dell'assenza di nuove condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità,non valutato dal Tribunale del riesame, come anche la circostanza che l’ultima condannarisultante dal casellario giudiziale, per reato di minacce e lesioni, risale al 2005.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso inammissibile in quanto proposto con motivi generici, reiterativi ecomunque manifestamente infondati, affrontati e risolti dal Tribunale del riesame conmotivazione esaustiva, non illogica né contraddittoria e giuridicamente corretta.1. Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di dovere chiarire i limitidi sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Inprimo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso percassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anchequando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in unadiversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628– 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400 - 01). Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere “all’interno”del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in sensoconforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, daultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, Valente, non mass.). Nel caso di specie, il ricorrente,reiterando in larga parte le argomentazioni proposte in sede di riesame, ha offerto una letturaalternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, afronte di una ricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata in ordinealla pretesa dell’indagato di ottenere dalla persona offesa, mediante insistenti minacce verso lastessa oltre che verso suoi familiari (come il figlio, il fratello e il nipote) e verso il dipendente(diventato il tramite delle richieste dell’indagato dal momento in cui [OSCURATO:PERSONA], spaventato e temendoper la sua incolumità, aveva interrotto i contatti anche telefonici con l’indagato stesso), laconsegna di somme di denaro collegate al fallimentare investimento in un’attività economicaintrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento di lavori di ristrutturazione presso un immobile di proprietàdella nuora di [OSCURATO:PERSONA]; le minacce, come riferito nelle plurime denunce e in sede di dichiarazionidalla persona offesa, contenevano allusioni a terze persone a cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rendereconto, che [OSCURATO:PERSONA] aveva agevolmente inteso riferirsi ad ambienti camorristici, visto il legame conil clan Mallardo (“mi devi dare i soldi perché li devo restituire, altrimenti devo fare un passoindietro e poi te la vedi con loro”, pp. 7 e 9 ordinanza impugnata).2. Tanto premesso, va detto che le prime due censure, con riferimento alla sussistenza dellagravità indiziaria e alla qualificazione giuridica del fatto, ancorché formulate sotto il profilo dellaviolazione di legge e della mancanza di motivazione, di fatto sono volte ad ottenere in questasede una lettura, non consentita, alternativa di risultanze investigative già esaminate dal giudicedella cautela, il quale, confrontandosi direttamente con le doglianze difensive proposte in sededi riesame, anche nelle ulteriori memorie, e senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato unaricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendolo correttamente alloschema legale dell’estorsione tentata, con conseguente esclusione della meno grave fattispeciedi esercizio arbitrario delle proprie ragioni.2.1. L’ordinanza impugnata ha puntualmente analizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesaIoime, che nelle varie denunce sporte (in data 09/11/201, 11/11/2029, 20/07/2020,31/07/2020) e nelle dichiarazioni rese (12/11/2019), ha fornito una versione precisa edettagliata degli episodi in cui si è estrinsecata l'azione estorsiva, ritenuta dal G.i.p. e dalTribunale del riesame intrinsecamente attendibile e supportata da plurimi e pregnanti riscontridocumentali, intercettivi e dichiarativi, diffusamente illustrati alle pp. 4-19 dell’ordinanzaimpugnata: messaggi vocali acquisiti e trascritti dalla p.g., pervenuti sull'utenza mobile diImprota, diretti allo [OSCURATO:PERSONA], con i quali veniva intimata a quest'ultimo la consegna di consistentisomme di denaro, accompagnata da esplicite minacce anche verso i suoi familiari (rivolte allaloro incolumità e ai loro beni, dei quali [OSCURATO:PERSONA] minacciava di impossessarsi, come le loroabitazioni ed il negozio di barbiere del figlio); le dichiarazioni rese dal predetto dipendente diIoime, in data 12/11/2019, a conferma delle continue pressanti richieste di denaro, a partire dametà 2018, alle quali aveva assistito e che poi aveva, suo malgrado, dovuto recapitare a [OSCURATO:PERSONA](riportanti l’utilizzo di espressioni corrispondenti a quelle riferite dalla stessa persona offesa nelledenunce, alludenti al dover rendere conto ad altre persone) personalmente ovvero mediantel’inoltro allo stesso dei numerosi messaggi minatori ricevuti, da quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva bloccato ilcontatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA] (pp. 9 e 21-22 ordinanza impugnata); le conversazioniintercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e suoi familiari, il suo dipendente ed il suo legale, a riscontro del contenutodelle denunce, dalle quali emergono le minacce da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio dellapersona offesa, il forte timore del giovane per il subito allontanamento dal negozio di barbiere,le confidenze tra il ragazzo e la madre in cui si fa esplicito riferimento alle intimidazioni subiteda parte di “Totore”, come viene indicato il [OSCURATO:PERSONA] (“Totore è venuto un'altra volta mamma sideve vedere di risolvere questo problema a me!”, ha detto “stasera state quieti domani non statequieti più”, “vedi a tuo padre di farmi risolvere questo problema ha detto”, “voi con me tenete ilproblema”, p. 18 ordinanza impugnata); le conversazioni intercorse tra la persona offesa e lacompagna e tra il predetto dipendente e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali venivano fatti chiaririferimenti a tentativi di accordo con [OSCURATO:PERSONA], anche tramite l'intermediazione di un legale,naufragati a causa della sproporzione tra le pretese economiche di [OSCURATO:PERSONA] e le disponibilitàeconomiche della persona offesa; le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo legale, dalle quali emergecome le richieste di denaro fossero slegate da qualsiasi titolo negoziale, in quanto pretese sullascorta dell’insuccesso dell’investimento a cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], che aveva innescato lecontinue richieste di somme ben più consistenti dell'investimento stesso, rispetto alle quali Ioimeaveva tentato di trovare un accordo al solo fine di proteggere la sua famiglia e se stesso dallecontinue minacce di [OSCURATO:PERSONA].A fronte del consistente dato captativo riportato ed analizzato dal Tribunale del riesame (pp.12-18 ordinanza impugnata), appare doveroso ribadire, in relazione alla valenza indiziante, che ilcontenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa neiconfronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senzanecessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo delgiudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica(Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414; Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150;Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314); cosa avvenuta nel caso di specie, in cui, peraltro,la difesa lamenta genericamente l’omessa valutazione di intercettazioni relative all’entità deldebito in capo a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né specificatamente indicate né allegate.Privi di fondamento appaiono, dunque, i rilievi difensivi con cui si assume l'omessa autonomavalutazione delle proprie argomentazioni, contenute anche nelle memorie prodotte in sede diriesame, relative alla versione dell’indagato e dei testi escussi dal difensore (il locatoredell’immobile predetto di proprietà della nuora di [OSCURATO:PERSONA] e l’esecutore dei lavori diristrutturazione), avendo il Tribunale ampiamente risposto in merito alle contestazioni sollevatedalla difesa con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentataestorsione realizzato dall’odierno ricorrente, evidenziando che le pressanti richieste di denaroemerse non trovano giustificazione in alcun accordo negoziale e che risulta del tutto infondata laricostruzione alternativa proposta dal ricorrente, volta a ricondurre dette richieste ad un'attivitàdi ristrutturazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in un locale di proprietà della nuora della persona offesa(avendo l'indagato negato di avere richiesto la restituzione della somma investita); immobile delquale, invece, [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso l’utilizzo quale ulteriore forma estorsiva: al riguardo, iltribunale motiva puntualmente sull’assenza di contratto di locazione, sullo svolgimento “al nero”dei lavori di ristrutturazione asseritamente fatti eseguire da [OSCURATO:PERSONA] e sulla pretesa di quest’ultimodella consegna dei canoni relativi all’immobile in questione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui ilfondo era stato locato a terzo soggetto (pp. 23-24 ordinanza impugnata).2.2. Del tutto infondate appaiono anche le censure, contenute nel secondo motivo di ricorso, checircostanze descritte nel provvedimento impugnato, ricordate nel precedente punto 2.1., dannoconto di una condotta inequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e deisuoi familiari, volta ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa ingiusta e, come tale,sussumibile nell’alveo della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen., anziché in quella diesercizio arbitrario delle proprie ragioni. Come noto, secondo l'insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo), nella fattispeciedell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'agente persegue il conseguimento di un profittonella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero disoddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nelreato di estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nellaconsapevolezza di non averne diritto. Fermo quanto precede, nella fattispecie l’ordinanzaimpugnata ha evidenziato che: - la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] era certamente illecita, trattandosi di“recuperare non solo il capitale investito, non accettando di subire l’alea propria d ogniinvestimento, ma anche tutti i presunti interessi maturati e le spese fatte nei locali di cui si eraimpossessato” (p. 25 ordinanza impugnata); - la tesi dell'imputato, che si trattasse di sommerelative a lavori fatti svolgere “in nero” nell’immobile della nuora di [OSCURATO:PERSONA], è rimasta priva diriscontri probatori, non risultando dirimente quanto riferito dai testi escussi dalla difesa; - lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] di rivolgere minacce esplicite anche ai familiari di [OSCURATO:PERSONA], arrivandoanche a minacciare di impossessarsi di beni di famiglia per soddisfare le proprie pretese, nonpuò certo ricondurre le richieste di denaro alla versione alternativa proposta dal ricorrente (pp.22-23 ordinanza impugnata). Al riguardo, infatti, come evidenziato nella citata sentenza S. Uestorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in dannodi un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal qualescaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivoltonei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanziall'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistentenell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapportocontrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenzain danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio).3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali la difesa del ricorrente lamenta i vizi di leggee di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen., sono manifestamente infondati. La menzionata circostanzaaggravante è stata correttamente ritenuta configurabile nel caso in esame, in cui il tribunale havalorizzato le modalità del fatto “per il continuo riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] ad interventi dialtre persone, che sarebbero subentrate anche in caso di un suo arresto, parole che, inconsiderazione del rapporto familiare esistente con esponenti di noto gruppo camorristico, sonoin grado di integrare le modalità contestate nell'imputazione”, al di là delle vicende matrimonialidi [OSCURATO:PERSONA] (p. 25-26 ordinanza impugnata). Il collegio cautelare ha quindi fatto buon governo delcostante orientamento di questa Corte, di recente ribadito da Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023,Rv. 284950, secondo il quale “ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso",di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazionemafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale dellaconsorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività”. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 34786 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 284950, nell'affermare il principio secondo cui "In tema di rapina, l'agireprofessionale, violento e organizzato non è sufficiente ex se per la configurabilità dell'aggravantedell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria laragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienzadell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso", ha spiegato chela maggior soggezione generata dalla parvenza di un agire mafioso, può essere determinatadalla consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, dagliespliciti richiami all'appartenenza ovvero alla vicinanza a tali sodalizi (come nella specie, ilrapporto coniugale dell’indagato) e dalle concrete modalità di coercizione poste in essere. Allaluce di quanto esposto, non residuano dubbi circa la sussistenza dell'aggravante del metodomafioso in quanto la pretesa, nel caso esaminato, è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] evocandocontinuamente lui stesso (a prescindere dall’eventuale separazione dalla moglie) la necessità dirispondere ad altri soggetti (“mi devi dare i soldi perché li devo restituire, altrimenti devo fareun passo indietro e poi te la vedi con loro”), con un modus operandi che, nel contesto ambientaledi riferimento, suscitava un indiscusso maggiore effetto intimidatorio nei confronti deldestinatario [OSCURATO:PERSONA].4. Sono manifestamente infondati i motivi dal quinto all’ottavo, relativi ai capi B) e D)dell’incolpazione provvisoria, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.4.1. Il tribunale ha offerto un’esaustiva e persuasiva, oltre che giuridicamente corretta,motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per lapartecipazione all’associazione contestata al capo B) ed il concorso nel reato fine di rapinacontestato al capo D), a fronte della quale il ricorrente propone, sostanzialmente, di assegnareuna diversa capacità dimostrativa agli elementi indiziari evidenziati dal tribunale, senzaconfrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e chiedendoun’inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio di genericità delricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento alricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020,Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez.6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Il ricorrente lamenta i vizi di legge e di motivazionesul concorso del [OSCURATO:PERSONA] sia nella rapina, che sarebbe stato fondato soltanto sui contatti telefonicitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il fornitore di falsi tamponi negativi da utilizzare nella trasferta torineseper l’esecuzione della rapina, perpetrata nel periodo dell’emergenza pandemica per Covid) dellequali denuncia pure il travisamento dei contenuti circa il collegamento con la rapina stessa, sianel reato associativo, anch’esso, secondo la difesa, fondato soltanto su conversazioni telefonichetra terzi, alcuni dei quali sodali dell’associazione stessa. A questo proposito, deve innanzituttoribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non neilimiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite(in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.258164 – 01); cosa che non ricorre nel caso di specie, in cui il tribunale ha motivato in modoconvincente e non manifestamente illogico le risultanze della consistente attività captativa svoltanei confronti dell’indagato e di alcuni associati (come i cugini [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoEbbene, occorre ribadire, innanzitutto, che le condotte di partecipazione e promozionedell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo edell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anchenonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione deimedesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01). Insecondo luogo, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice dedurre la provadell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programmacomune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concretol'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02;Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con taliindicazioni ermeneutiche, il tribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indica lasussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato dedito a rapine di orologi divalore in Italia e all’estero, evidenziando che i reati fine accertati dimostrano la sussistenza diun indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto dell’omogeneità delle modalitàdì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali, nonchéuna precisa distinzione dei ruoli, dalla logistica all’esecuzione materiale (pp. 26-29 ordinanzaimpugnata); ha rilevato il rodato modus operandi del gruppo consistente nel trasporto nellelocalità prescelte per l’esecuzione delle rapine di appositi furgoni contenenti i motocicli equant’altro (caschi, ricetrasmittenti, ecc.) necessario poi nei delitti messi a segno dallacompagine criminosa; ha quindi evidenziato la disponibilità di attrezzatura specifica; havalorizzato conversazioni che attestano “trasferte” con la presenza di “Totore”, soprannome didi cui al capo B) (p.35), nonché quelle, particolarmente rilevanti, in cui si discute dellaripartizione di quanto ricavato dalla vendita degli orologi sottratti (pp. 38-39). In tale ambito, ilcollegio cautelare ha spiegato come [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in diversi reati fine, oltre al reatodi cui al capo B) - come si desume anche dalla narrazione degli associati circa precedenti azionipredatorie (“…da quanti anni…facciamo orologi…”: conversazione ambientale in data 17/03/0221tra vari colloquianti tra i quali [OSCURATO:PERSONA], p. 28 ordinanza impugnata) - pur nonpartecipando sempre alle trasferte, si occupava stabilmente dell’organizzazione ed in particolare,nel periodo oggetto di monitoraggio, delle certificazioni anticovid in funzione delle “trasferte” deisodali (p. 39 ordinanza impugnata), consentendo la loro successiva attività ed agevolando cosìin maniera determinante la commissione dei delitti scopo. Si evidenzia altresì la caratura diparticolare prestigio riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente destinazione allo stessodi “quote” significative per ogni “trasferta” portata a termine, nonostante non sempre egli avesseassunto un ruolo attivo nell’esecuzione materiale delle rapine, ricollegato al rapporto con il clancamorristico Mallardo (si veda l’esemplificativa conversazione riportata nell’ordinanza in cui ilcugino [OSCURATO:PERSONA], in merito al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], spiega di dovere usare un certoriguardo: “..io mi faccio un sacco di complessi, perché se succede qualcosa a Totore sul motorino,alla fine quello ha una certa reputazione, hai capito?”, p. 41).L'ordinanza impugnata ha, pertanto, evidenziato come - sulla scorta del compendio captativoacquisito - sia stata possibile non solo la dettagliata ricostruzione del reato fine di cui al capo D)dell’imputazione provvisoria ed il contributo dell’indagato, sibbene anche l'enucleazione di indicisintomatici dell'esistenza di una compagine avente i caratteri di cui all'art. 416 cod. pen., attesala standardizzazione del modello operativo da parte degli associati, la finalità di eseguire unaindeterminata serie di delitti contro il patrimonio specificatamente consistenti in rapine di orologidi valore, la ripartizione degli utili e l'accollo dei rischi (come emerso in relazione alla narrazionedi trasferte fallite). Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in quantocoerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine allapartecipazione all'associazione a delinquere e persuasiva in ordine alla partecipazione e al ruolodel ricorrente.5. Manifestamente infondati sono il nono e il decimo motivo, con i quali il ricorrente deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.,censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelarie adeguata la misura della custodia cautelare in carcere. Come noto, nei procedimenti relativi aidelitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. opera la doppia presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche ai delitti tentati aggravati dal metodo mafioso(Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021,Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). Talepresunzione, ove non venga in rilievo una contestazione di intraneità all’associazione mafiosama il mero ricorso a modalità comportamentali tipiche di essa, conserva carattere marcatamenterelativo e impone al giudice di valutare gli elementi astrattamente idonei a superarla, desunti daltipo di reato, dalle concrete modalità del fatto e dalla situazione personale dell’indagato (Sez. 5,n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808-01). Con riferimento al casoconcreto, il Tribunale del riesame ha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali haritenuto non superata la predetta presunzione, evidenziando che il pericolo attuale e concreto direiterazione criminosa era desumibile dalle modalità dei fatti ascritti e dalla personalitàdell’indagato, per la spregiudicatezza della sua condotta (“trasgressività a tutto tondo”)manifestata nella vicenda che ha coinvoltolo [OSCURATO:PERSONA] e nella partecipazione ad un'associazionededita a rapine in Italia e all'estero (p. 42 ordinanza impugnata). Su tali basi è stata esclusal’idoneità di misure meno afflittive, ritenute inadeguate a neutralizzare i rischi cautelari ravvisati.Le censure difensive non scalfiscono tale percorso motivazionale, esente da aporie e fratturelogiche e giuridicamente corretto, e si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedegli elementi considerati, non consentita in sede di legittimità.6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni idonee adescludere la colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]