CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00144/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5214/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Rieti, alla Via dei Laghi n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 40H12 H501 L) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63T50 H501 M). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] il C ONSORZIO DELLA B ONIFICA E TRURIA M ERIDIONALE E S ABINA (codice fiscale non indicato), già Consorzio della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore. - INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 6579/16/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 26 novembre 2019, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia era l’avviso di intimazione indicato in atti, con cui il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ala suindicata società il pagamento della somma di 9.769,00 € a titolo di contributi di bonifica relativi all’anno 2016 in relazione a terreni agricoli posseduti dalla contribuente; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza n. 203/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Rieti; 3. con atto notificato al citato Consorzio in data 29 gennaio 2020 la predetta società proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando sette motivi di impugnazione; 3. il Consorzio è restato intimato; 4. con atto di rinuncia al ricorso del 3 agosto 2021, sottoscritto da entrambe le parti, [OSCURATO:SOCIETA]. ha rappresentato di aver transatto la lite con atto sottoscritto il 3 agosto 2021 e di non aver quindi più interesse alla prosecuzione della lite, dichiarando quindi di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite; 5. a tale rinuncia ha prestato adesione il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] e Sabina, sottoscrivendo l’atto. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.; 2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta; 3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara estint