CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20234/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA] n. 239, scala A, int. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza n. 399/2021del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno15 febbraio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22 marzo2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] IPOTECARIA r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi al Giudice di pace di Lecce una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., conseguente a varie cartelle di pagamento ascritte a crediti di differente ragione causale. L’adito giudice, qualificata la domanda proposta come opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, dichiarò la prescrizione del credito portato da numerose cartelle (relative a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada)e rigett ò la richiesta concernente la cartella n. 05920100041992541000. 2. Avverso detta pronuncia interposero appello in via principale [OSCURATO:PERSONA] edin via incidentale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui, in corso di causa, subentròope legis Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] , la quale sicostituì in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro. La decisione in epigrafe indicata, rigettato l’appello principale, ha accolto l’appello incidentale e dichiarato la legittimità del preavviso di ipoteca anche in relazione alle cartelle n. 059201000014938639000 e n. 059201000018288154000. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la validità della costituzione in giudizio, con il patrocinio di un r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avvocato del libero foro, dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultima non avesse fornito la prova di una motivata delibera di affidamento ad avvocato esterno né dell’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio in controversia di sicura rilevanza. 1.1. La doglianza è infondata. Risolvendo questione di massima di particolare importanza, questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia, ha chiarito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di fa r si assistere da propri dipendenti delegati davanti al T ribuna le ed al Giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, quarto comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure convenzionalmente riservati all ’ Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo,nemmeno nel giudizio di legittimità (così Cass., Sez. U, 19/11/2019, n. 30008; conformi, tra le successive, Cass. 05/06/2020, n. 10814; Cass. 10/06/2021 , n. 16314 ; Cass.24/11/2021, n. 36498). r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] onere di allegazione o di asseverazione incombeva dunque sull’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], validamente costituita nel giudizio d’appello con il patrocinio di avvocato del libero foro. 2.Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,e dell’art. 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cos. proc. civ., contesta la gravata sentenza nella parte in cui ha confermato la declaratoria di inammissibilità per tardività ex art. 617 cod. proc. civ. dell’opposizione relativa ai vizi formali della cartella esattoriale: si deduce, per contro, che l’impugnazione del preavviso di ipoteca non è soggetta al termine sancito dalla predetta norma, integrando un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore. 2.1. Ilmotivo è inammissibile . Secondo il principio dell’apparenza, l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale (e del relativo regime, ivi incluso il criterio di computo del termine di proposizione del gravame) deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie iuris operata dalle parti ( tra le tante, Cass., Sez. U, 09/05/2011, n. 10073; Cass., Sez. U, 25/02/2011, n. 4617; specificamente, in tema di opposizioni esecutive, Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 07/06/2017, n. 14222). Nel caso in esame, la sentenza di primo grado recava chiara ed univoca qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi delle contestazioni sulla regolarità formale della cartella, sicché in parte qua il rimedio esperibile era rappresentato dalricorso per cassazione: ogni doglianza sul punto in questa sede è irrimediabilmente preclusa. r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.Con il terzo mezzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 50, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, si sostiene la nullità del preavviso di ipoteca per una duplice ragione: (a) perché notificato direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione, peraltro senza compilazione della relata di notifica; (b) perché non preceduto dalla notificazione dell’avviso di mora di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.1. Sotto ambedue gli aspetti, il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., non esponendo ragioni per rimeditare il pacifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di nomofilachia, cui ha prestato adesione l’impugnatadecisione. Come più volte affermato da questa Corte, in forza del disposto dell’art. 26, primo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, la notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti della riscossione coattiva (giusta la relatio operata dall’art. 49, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973) ben può essere effettuata dall’agente della riscossione mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso, la notificazionesi perfeziona con consegna del plico al domicilio del destinatario e si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relazione di notifica, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e non la disciplina dettata dalla legge n. 890 del 1982 (tra le tantissime, Cass. 21/04/2022, n. 12706; Cass. 28/03/2022, n. 9989; Cass. 23/11/2021, n. 36215; Cass. 21/09/2020, n. 19680; Cass.28/05/2020, n. 10131; Cass.04/02/2020, n. 2489; Cass. 03/04/2019, n. 9240; Cass. 12/11/2018, n. 28872; Cass. 15/06/2016, n. 12351; Cass. 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23/10/2015, n. 21663; Cass.06/03/2015, n.4567; Cass. 19/03/2014, n. 6395). r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pari da tempo consolidato è il principio di diritto secondo cui l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione dicui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, la quale è prescritta per l’ ipotesi in cui l’ espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dallanotifica della cartella di pagamento (sulle orme di Cass., Sez. U, 18/09/2014, n. 19667, cfr., da ultimo, Cass. 29/11/2021, n. 37347; confo rmi anche Cass. 13 /05/ 2021, n. 12876; Cass.21/02/2020, n. 4672; Cass. 22/02/2017, n. 4587; Cass.12/01/2016, n. 259; Cass. 23/11/2015, n. 23875). 4. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 3 dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito portato dalla cartella n.05920100041992541000, lamentando erronea valutazione del giudice territoriale sotto un triplice profilo: (a) in quanto l’illecito amministrativo contestato (emissione di assegni senza autorizzazione o provvista) era stata commesso «nei primi anni del duemila», per cui la notifica della cartella, risalente al 2011, era successiva al decorso del termine di prescrizione; (b) per la nullità della notifica della cartella, effettuata secondo il c.d. rito degli irreperibili ma senza il compimento ad opera dell’agente notificatore di ricerche anagrafiche presso il Comune di ultima residenza del destinatario dell’atto; (c) per l’omessa produzione da parte dell’agente della riscossione dell’originale o della copia della cartella, essendo insufficiente l’allegazione dell’estratto di ruolo e della copia fotografica della relazione di notifica. r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. È inammissibile la censura sub (a). Essa si limita a reiterare, anche qui in maniera indeterminata ed approssimativa, l’assunto formulato in appello circa la collocazione temporale delle violazioni, senza in alcun modo attingere criticamente l’apprezzamento di genericità e mancanza di provaespresso sul punto dalla sentenza impugnata, valutazione, peraltro, tipicamente riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 4.2. È infondata la censura sub (b). Al riguardo, il giudice territoriale ha ritenuto interrotto il decorso del termine prescrizionale afferente il credito portato dalla cartella de qua al momento della notifica di essa, così motivandone la regolare esecuzione: «dalla relata di notifica si ricava che dalle ricerche effettuate dal notificatore in data 01.03.2011 in Matino alla via Marche, n. 22,la contribuente risultava irreperibile ragion per cui, constatata la detta irreperibilità, la cartella è stata depositata presso il Comune di Matino in data 31.03.2011, con perfezionamento del relativo procedimento notificatorio l’ottavo giorno successivo al deposito». L’errore inficiante il ragionamento risiede, secondo l’impugnante, nell’aver valutato l’idoneità della irreperibilità della destinataria sic et simpliciter constatata al suo indirizzo, senza considerare che ai fini della regolarità della notificagravava sull’agente notificatore l’onere di svolgere indagini e ricerche presso il Comune di ultima residenza. L’argomentazioneva disattesa. Non va revocato in dubbio il principio di diritto, reiteramente enunciato da questa Corte e richiamato dal ricorrente, secondo cui in tema di notificazione di atti impositivi o della riscossione coattiva, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, devono svolgerericerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilitàassoluta del contribuente, ossia che quest’ ultimo r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non abbia più né l’abitazione né l ’ ufficio o l ’ azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale(così, tra le altre, Cass. 08/03/2019, n. 6765; Cass. 07/02/2018, n. 2877). L’obiettivo di dette ricerche consiste - come precisano gli arresti citati –nel riscontrare l’inesistenza di un luogo riferibile al destinatario ove la notifica, in base ad elementi certi ed obiettivi, possa avvenire con modalità consentanee a realizzare la migliore conoscibilità dell’atto: il meccanismo notificatorio c.d. della irreperibilità assoluta è allora valido soltanto se le ricerche espletate (di cui nessuna prescrizione positiva individua il modo di compimento o le formalità di estrinsecazione) conducano ad accertare l’avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto, escludendo, ad esempio, che non si sia invece verificato un mero mutamento di indirizzo nell’àmbito dello stesso Comune di residenza o l’emigrazione in altro Comune. Di ricerche di tal fatta e dell’esito legittimante il ricorso al c.d. rito degli irreperibili dà conto la relazione di notifica in parola (posta a fondamento della decisione qui gravata), senza tuttavia minutamente dettagliare le attività a tal fine svolte dal notificatore (si legge infatti semplicemente «ricerche effettuate in Matino»). Da tale incompletezza della fase documentativa parte ricorrente inferisce l’assenza di indagini anagrafiche e l’idoneità di queste, ove compiute, ad individuare l’effettivo indirizzo della destinataria dell’atto: ma proprio la documentazione prodotta dalla stessa ricorrente sin dal primo grado di giudizio (e nuovamente allegata al fascicoletto relativo al presente grado)smentisce l’assunto. Invero, la certificazione anagrafica storica allegata sub 7 al ricorso attesta la residenza di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Casarano alla data del 23 marzo 2011 in seguito a «iscrizione per ricomparsa». A mente dell’art. 7, comma secondo, del d.P.R. 30/05/1989, n. 223 («Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] residente»), si procede a nuova iscrizione anagrafica «per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse»: la nuova iscrizione postulaquindi che la persona sia stata in precedenza cancellata perché irreperibile dai registri anagrafici del Comune ove risiedeva e, d’altro canto, genera una soluzione di continuità nelle iscrizioni che rende impossibile risalire al Comune di ricomparsa dell’irreperibile(in tal senso, Cass. 06/04/2017, n. 8908). La constatazione di irreperibilità assoluta attestata dall’agente notificatore risulta, pertanto, corroborata (e non già smentita, come invece opinato dalla ricorrente) dalle risultanze anagrafiche: queste ultime comprovano la cancellazione dai registri per tale ragioni di [OSCURATO:PERSONA] e la sua non rintracciabilità tanto alla data della tentata notificazione all’indirizzo (1° marzo 2011) quanto (in ragione della chiarita soluzione di continuità) alla data (30 marzo 2011) di deposito dell’atto nel Comune di ultima residenza. Corretta, in definitiva, risulta la valutazione del Tribunale salentino circa la regolare notifica della cartella in discorso. 4.3. È infondata la censura sub (c). Qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notifica di una cartella di pagamento (quale vizio asseritamente inficiante la cartella stessa o, in forza del principio di propagazione delle nullità, di un atto successivo nella sequenza della riscossione), incombe sull’agente della riscossione l’onere di dare prova della regolare notificazione della stessa. Ai fini di siffatta dimostrazione, tuttavia, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, l’agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l’originale della cartella esattoriale (il cui unico esemplare, in conseguenza della avvenuta notifica, è in possesso del contribuente debitore) né una copia autentica o integrale di essa (espressamente, Cass. 23/05/2022, n. 16476, Cass. 21/07/2021, n. r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 20769; Cass. 30/07/2019, n. 20444; Cass. 11/10/2018, n. 25292; Cass.11/10/2017, n. 23902; Cass. 15/09/2017, n. 21533). Secondo il fermo orientamento del giudice di nomofilachia - che qui si intende convintamente ribadire - , la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella (nonché della relativa data) è assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall’ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, purché la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento siano univocamente riferibili alla cartella attraverso il numero di questa indicato sulla relata o sull’avviso: la cartella, una volta pervenuta all’indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve infatti ritualmente ritenersi consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile soltanto se il medesimo destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione (ex plurimis, cfr. Cass. 26/06/2020, n. 12883; Cass. 14/06/2019, n. 16121; Cass. 28/12/2018, n. 33563; Cass. 05/10/2017, n. 23291; Cass. 04/09/2017, n.20747; Cass. 30/05/2017, n. 13662; Cass.16/06/2016, n. 12415; Cass. 27/11/2015, n. 24235; Cass.07/05/2015, n. 9246; Cass. 13/05/2014, n. 10326). 5. Il quinto motivorileva « violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91, comma quarto, e 82, comma primo, cod. proc. civ., ed art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55». Si contesta ilrigetto del motivo di appello concernente «l’erronea liquidazione delle spese di causa, parzialmente compensate, effettuata dal primo giudice a norma dell’art. 91, quarto comma, cod. proc. civ.», adducendo che «le spese di primo grado dovevano essere liquidate secondo lo scaglione dei compensi per valore indeterminabile». r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. La doglianza è inammissibile, per la carente esposizione del fatto processuale, con inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass.12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926). Ciò posto, la stringata esposizione del motivo in scrutinio omette di riferire del contenuto della statuizione in punto di spese resa dal giudice di prime cure (in particolare, dell’importo liquidato), delle censure esposte a suffragio del relativo motivo di appello formulato (il quale parrebbe -pur per ipotesi accedendo alla lettura della sentenza gravata -circoscritto alla disposta compensazione parziale, non all’entità delle somme liquidate) e della differente pronuncia invocata (segnatamente, del - diverso e maggiore - preteso importo da liquidare) nonché, al r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fondo, degli elementi determinativi del valore della controversia rilevante per la cernita dello scaglione tariffario da applicare. Una lacunosità sì grave da rendere non intellegibile alla Corte la conoscenza sufficientemente completa del fatto processuale(rendendo a tal fine necessario un accesso agli atti del processo, istituzionalmente precluso al giudice di legittimità),nonché, per l’effetto, di intendere il significato e la portata della censur a sollevata, il cui vaglio ne risulta conseguentemente precluso. 6. Il sesto motivo reca due distinte ed eterogenee censure: (a) per violazione e falsa applicazione dell’art. 334 cod. proc. civ., si lamenta la ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, ancorché l’interesse all’impugnazione per l’Ag enzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] non fossesorto per effetto dell’impugnazione principale; (b) si rileva poi la cessazione della materia del contendere sulle cartelle n. 059201000014938639000 e n. 059201000018288154000, in conseguenza del discarico automatico dei ruoli previsto dall’art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, norma sopravvenutaalla pronuncia impugnata. 6.1. Merita adesione la deduzione sub (b), da ciò derivando l’assorbimento della doglianzasub (a). L’art. 4, comma 4, del citato d.l. n. 41 del 2021 prevede che «sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 […]delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro». Nella specie, i debiti iscritti a ruolo portati dalle menzionate cartelle, computati in base alla sommatoria dei carichi (Cass. 27/08/2020, n. r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17966; Cass. 15/07/2021, n. 20254), non eccedono il limite di valore fissato dalla norma; i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; il debitore, persona fisica, ha percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito di euro 6.802,80, di gran lunga inferiore al limite stabilito (cfr. certificazione unica, allegata al ricorso per cassazione). Verificatesi le predette condizioni, l’annullamento ai sensi del citato art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, opera ipso iure in presenza dei presupposti di legge e,con riferimento ai debiti litigiosi, determina -in conformità ad un principio già reiteratamente affermato da questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi –la parziale cessazione della materia del contendere da ius superveniensin ordine al preavviso di ipoteca come seguente alle indicate cartelle, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 09/11/2022, n. 33059; Cass. 04/01/2023, n. 151). 7. Le spese del grado di legittimità vanno poste a carico del ricorrente: l’impugnazione risulta invero nel suo complesso disattesa, soltanto lo ius superveniens incidendo sulla portata precettiva della sentenza gravata, in misura peraltro assai ridotta rispetto all’entità della pretesa azionata riconosciuta fondata. 8. La parziale cessazione della materia del contendere per ius superveniens esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a r.g. n. 20234/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. p. q. m. Rigetta ilprimo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso. Pronunciando sul sesto motivo di ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla comunicazione preventiva