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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14928/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 15/06/2020, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per un totale di due semestri.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano con un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le emergenze processuali.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Milano non aveva tenuto conto del modesto disvalore delle violazioni commesse da Della Ventura e del percorso rieducativo intrapreso durante il periodo di detenzione, sul quale nel provvedimento impugnato ci si esprimeva in termini essertivi e svincolati dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua specifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Della Ventura, che appaiono valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confronta.

L'ordinanza impugnata, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, durante la sua detenzione, aveva posto in essere numerose infrazioni disciplinari, commesse nelle date del 19/09/2019, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 27/12/2019, del 05/05/2020, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 28/04/2020 e del 31/03/2020.

Tali infrazioni disciplinari, per effetto delle loro incontroverse connotazioni di serialità, assumevano una valenza altamente negativa ai fini del vaglio del percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], complessivamente inteso, rendendo evidente l'atteggiamento di rifiuto dell'opera rieducativa attivata nei suoi confronti, indispensabile ai fini della concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata.

Il provvedimento impugnato, pertanto, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti gli elementi da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, nel cui contesto le infrazioni disciplinari, anche laddove non rilevanti sul piano penale o non sovrapponibili cronologicamente con le frazioni detentive in esame, assumono un rilievo altamente sintomatico del percorso rieducativo intrapreso dal detenuto.

Non v'è dubbio, infatti, che eventuali trasgressioni comportamentali del detenuto, soprattutto se ripetute nel tempo, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Al)z- ro Centon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 15/06/2020, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per un totale di due semestri. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano con un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le emergenze processuali. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Milano non aveva tenuto conto del modesto disvalore delle violazioni commesse da Della Ventura e del percorso rieducativo intrapreso durante il periodo di detenzione, sul quale nel provvedimento impugnato ci si esprimeva in termini essertivi e svincolati dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua specifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Della Ventura, che appaiono valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confronta. L'ordinanza impugnata, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, durante la sua detenzione, aveva posto in essere numerose infrazioni disciplinari, commesse nelle date del 19/09/2019, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 27/12/2019, del 05/05/2020, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 28/04/2020 e del 31/03/2020. Tali infrazioni disciplinari, per effetto delle loro incontroverse connotazioni di serialità, assumevano una valenza altamente negativa ai fini del vaglio del percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], complessivamente inteso, rendendo evidente l'atteggiamento di rifiuto dell'opera rieducativa attivata nei suoi confronti, indispensabile ai fini della concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata. Il provvedimento impugnato, pertanto, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti gli elementi da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, nel cui contesto le infrazioni disciplinari, anche laddove non rilevanti sul piano penale o non sovrapponibili cronologicamente con le frazioni detentive in esame, assumono un rilievo altamente sintomatico del percorso rieducativo intrapreso dal detenuto. Non v'è dubbio, infatti, che eventuali trasgressioni comportamentali del detenuto, soprattutto se ripetute nel tempo, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Al)z- ro Centon
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