CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari del 30/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento reso in data 30.9.2025, il Presidente del Tribunale disorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile il reclamo, presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento in data11.9.2025 del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato una istanza diliberazione anticipata.In particolare, la inammissibilità è stata dichiarata, in quanto la richiesta diconcessione del beneficio è stata formulata in relazione ad un periodo che nonintegra un semestre (dal 19.7.2025 al 29.8.2025).2. Avverso il predetto provvedimento, ha presentato ricorso il difensore di ElKasah [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 54, 69-bis ord. pen., 666cod. proc. pen., 27, comma terzo, Cost., 3, 5, 6 e 13 CEDU nonché vizio dimotivazione, per avere il decidente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza sullascorta di un dato meramente formale, omettendo qualsivoglia valutazione delmerito della richiesta e così comprimendo la funzione rieducativa della pena.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 14.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La decisione del reclamo proposto avverso il rigetto del beneficiodella liberazione anticipata deve essere adottata dal Tribunale di sorveglianzanella sua collegialità.2. I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi diimpugnazione in una procedura giurisdizionalizzata (Sez. 1, n. 23934 del17/5/2013, Nardi, Rv. 256142 - 01; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 13/1/2012,Parisi, Rv. 251678 – 01), prevista, in materia di liberazione anticipata, dall'art. 69-bis ord. pen., il quale richiama espressamente, in caso di reclamo, il procedimentodi cui all'art. 678 cod. proc. pen., che, a sua volta, rinvia a quello previsto dall'art.666 dello stesso codice.Tale sistema normativo, in particolare, attribuisce al Magistrato disorveglianza la decisione de plano sull'istanza di liberazione anticipata e alTribunale di sorveglianza, nella sua collegialità, la cognizione del reclamoproponibile avverso tale decisione, con tutti i possibili esiti: inammissibilità,accoglimento o rigetto dell'impugnazione (Sez. 1, n. 20010 del 2/2/2016, Zoccoli,Rv. 267203 – 01, spec. in motivazione).In materia di liberazione anticipata, dunque, la dichiarazione diinammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato, ove emessa dalPresidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, investito del medesimo reclamoa norma dell'art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisceinosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente chedetermina la nullità assoluta del provvedimento emesso, rilevabile di ufficio in ognistato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179,comma 1, cod. proc. pen. (così, da ultimo, anche Sez. 1, n. 13968 del 18/3/2021,Peter, Rv. 281354 – 01).3. Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata deplano dal solo Presidente del Tribunale di sorveglianza anziché dal collegio, sicchéil provvedimento è affetto da nullità assoluta per violazione delle norme sullacostituzione del giudice e deve essere annullato senza rinvio, con la trasmissionedegli atti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di sorveglianza di Cagliari per l'ulteriore corso.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]