CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 16397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale veniva dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione emessa dal Tribunale di Catanzaro il 5 novembre 2025, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di 150,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che l'ordinanza impugnata veniva emessa sull'assunto, incontroverso, che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dispone che «sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda [...]». [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, nell'impugnazione in esame, confermava che, con l'atto di appello dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Catanzaro il 27 novembre 2015, intendeva proporre appello, manifestando una volontà contraria alla previsione dell'art. 593 cod. proc. pen., rendendo, in tal modo, incontroverso che aveva effettivamente voluto presentare il mezzo di gravame non consentito dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento impugnato appare pienamente rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «E' inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, ' [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M