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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 34566/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, in cui si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catanzaro - adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. - ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 19/4/2021 dal GIP del Tribunale in sede limitatamente ai beni appartenenti ai terzi interessati (già sequestrati ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.), confermando invece il sequestro impeditivo delle quote sociali e del compendio aziencilale della società DR [OSCURATO:PERSONA]. dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]Amico. 1.1.

Il Tribunale del riesame ha ravvisato in detta società i caratteri dell'impresa mafiosa, in quanto era emersa dalle indagini l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale tra la medesima e la cosca Mancuso, che se ne avvaleva per inserirsi in operazioni commerciali illecite - con particolare riguardo alla commercializzazione di carburanti di contrabbando - tramite la gestione dei titolari, fratelli D'Amico, ritenuti intranei a detta cosca, e muniti delle adeguate competenze tecniche.

1.2. L'ordinanza ha respinto le censure difensive diretl:e a rilevare che la DR Service aveva svolto regolare attività in vari settori imprenditoriali, opponendo che nel corso del biennio 2018-2019, interessato dalle indagini, risultava soltanto lo svolgimento di attività di carattere illecito, senza eccezioni, nonché la stabilità di rapporti con esponenti della criminalità organizzata.

Né si poteva riferire l'attività illecita esclusivamente all'indicato biennio, dovendosi ritenere che il collaudato metodo dell'associazione dedita al contrab- bando dei carburanti (capo B1) fosse la prosecuzione di un'attività criminosa, quantomeno preparatoria, risalente ad un periodo precedente.

Inoltre, le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia indicavano che i fratelli D'Amico erano da tempo inseriti in contesti mafiosi del territorio vibonese: il collaboratore Mantella aveva definito i D'Amico come soggetl:i "a disposizione di tutti i gruppi criminali", sicché - avendo iniziato la collaborazione nel 2016 - doveva ritenersi che tali propalazioni fossero riferite ad un periodo precedente.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale persona interessata dal sequestro dei beni, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo il seguente articolato motivo di impugnazione.

2.1. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, ritenuta apparente ed illogica, per essere stato confermato il sequestro a fine di confisca della società DR [OSCURATO:PERSONA].Rileva il ricorso che l'impugnata ordinanza non dà contezza degli elementi dimostrativi del ritenuto asservimento della società DR [OSCURATO:PERSONA]. all'esclusivo compimento di attività illecita, avendo fondato le sue valutazioni sulle condotte delittuose ascritte ai fratelli D'Amico nel biennio 2018/2019, ritenute proiettabili a ritroso in base a meri sospetti (relativi ad una precedente attività delittuosa, quantomeno preparatoria), e su generiche propalazioni di collaboratori di giustizia, illustrative di periodi anteriori rispetto a quelli interessati dall'indagine.

2.2. Deve invece aversi riguardo ai seguenti dati documentali.

La società DR Service era stata costituita il 26/5/2007, dai fratelli D'Amico e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali cedevano ai primi le loro quote nel 2010), con oggetto sociale riguardante il settore dell'edilizia, del commercio di autoveicoli e del trattamento di rifiuti non pericolosi.

Quanto all'attività di commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di affitto del ramo di azienda a ciò destinato era stato stipulato tra la curatela della DMT e la DR Service il 12/6/2017, conseguendo che prima di tale data la società DR non si occupava di detta attività imprenditoriale.

Le contestazioni dei reati scopo sono relative alla commercializzazione di carburanti, e per espressa indicazione emergente dagli atti il primo episodio a ciò riconducibile è situato nel settembre 2018.

Da tali elementi oggettivi deve certamente escludersi che l'intera attività di impresa possa dirsi strumentalizzata in senso illecito, in quanto l'eventuale attività illecita avrebbe riguardato soltanto una parte residuale, ossia il commercio dei carburanti, e non gli altri rami di azienda.

In conclusione, non essendo apprezzabile la sussistenza di un durevole asservimento della società ad attività esclusivamente illecite, risultano violati i principi generali di adeguatezza e proporzionalità del vincolo imposto, che assi- stono anche le misure cautelari reali.

Invero, in tale materia il sequestro preventivo si caratterizza per la specifica e strutturale strumentalità dell'impresa rispetto ai reati commessi, sicché non è sufficiente una relazione "temporal- mente" occasionale o "quantitativamente" parziale tra la res e i reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza,

1.1. Va ribadito preliminarmente che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono quindi essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, 3 comma 3 cod. proc. pen. (Sez.

U n. 5876 del 28 gennaio 2004, Ferazzi, Rv. 226710).

In tale pronuncia si è specificato, con insegnamento tuttora valido, che quanto ai limiti del controllo di legittimità in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte (prima) del Tribunale del riesame e (poi) della Corte cili legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto.

Tuttavia, assodato che la verifica del giudice della cautela non deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, essa deve comunque investire la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.

Ciò significa che, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non è sufficiente la mera enunciazione dell'esistenza del reato, perché il giudice del controllo cautelare deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro.

1.2. Nel caso in esame, lo snodo giuridico consiste nella verifica che tale opera di individuazione del reato che permea di sé l'oggetto del sequestro sia stata correttamente svolta dal Tribunale cautelare, ed ancor prima dal GIP che ha disposto il sequestro del compendio aziendale.

Si anticipa che il giudizio di questa Corte è positivo, alla stregua della valutazione degli elementi evidenziati nei due provvedimenti cautelari, che danno conto sia del fumus dei reati contestati ai fratelli D'Amico (qui in particolare rilevando le imputazioni associative Al, B1 e C1), che del periculum in mora, derivante dalla possibilità di proseguire nell'attività imprenditoriale illecita tramite la libera disponibilità del supporto aziendale.

Il decreto di sequestro, esposte analitiicannente le risultanze investigative su tutti i reati di cui alle imputazioni cautelari, ha focalizzato l'esposizione del fumus dei reati ai fini del vincolo reale dalla pag. 704, dapprima con riferimento specifico alle varie tipologie dei reati-fine, e dalla pag. 727 con riguardo alle imputazioni associative.

Il requisito del periculum in mora è stato trattato, con indicazioni valide, a partire dalla pag. 733, in cui il GIP ha tratteggiato nella DR Service i caratteri dell'impresa mafiosa, rilevando il rapporto strutturale e strumentale tra essa e la cosca Mancuso, che se ne avvaleva stabilmente per inserirsi in imponenti operazioni commerciali, in quanto i fratelli D'Amico, indiziati di partecipazione alla predetta compagine criminale, risultavano essere gli unici soggetti muniti delle competenze tecniche adeguate.

Si sottolinea che le indagini hanno avuto durata biennale, e durante l'intero biennio focalizzato (2018-2019) si sono registrate operazioni di contrab- bando del carburante in forma associata.

Sul punto, il Tribunale del riesame ha specificato che non vi sono state altre operazioni lecite; inoltre - in base alle propalazioni del collaboratore di giustizia Mantella - si è ritenuto che, anche prima del biennio in esame, i D'Amico fossero contigui alla cosca Mancuso.

Di contro, la difesa afferma che la DR Service aveva un ampio oggetto sociale, non limitato alla commercializzazione dei carburanti, e che ha svolto attività imprenditoriale lecita.

Tuttavia, al ricorso sono allegati stralci dell'infor- mativa del ROS di Catanzaro del 6/1/2021, da cui emergono soltanto le date in cui era stata costituita la DR Service (maggio 2006) e in cui i fratelli D'Amico ne avevano acquisito il controllo esclusivo (febbraio 2010), nonché la data in cui era stato stipulato l'affitto di azienda della fallita DMT Petroli (contratto del 4/12/2017), peraltro preceduto da un atto di comodato gratuito tra la DR Service e la DMT Petroli, risalente al 2012, che documenta più risalenti rapporti (pag. 281, lett. a dell'allegata informativa).

Si ritiene dunque che la deduzione di un operato illecito dell'impresa dei D'Amico anche in tempi precedenti a quelli strettamente focalizzati dall'indagine non sia qualificabile in termini di "ricorso al mero sospetto", ma sia espressione di una inferenza logica che ha legittimo spazio in fase di indagine.

1.3. Si richiama l'elaborazione di questa Corte sul concetto di "impresa mafiosa", riconoscibile quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività di impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contamina- zione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti e illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep.2020, Passalac:qua, Rv. 278891).

In tale prospettiva l'impugnato provvedimento, integrato dal decreto genetico, ha apprezzato la stabile strumentalità della DR Service rispetto alla realizzazione del programma criminoso associativo, individuando in detta società una concreta proiezione della cosca nel settore edile e in quello dei carburanti, commercializzati in forme esclusivamente illecite, appannaggio dei fratelli D'Amico.

Questi ultimi sono stati definiti dal collaboratore di giustizia Mantella come soggetti "a disposizione di tutti i gruppi criminali" - dic:hiarazioni risalenti al 2016 - così offrendo un ulteriore aggancio all'inferenza logica sopra riferita.E quanto al dedotto vulnus dei principi di adeguatezza e proporzionalità del vincolo imposto, si osserva che l'impugnata ordinanza ha ritenuto, con apprezzamento in fatto qui non contrastabile,, la società DR Service interamente asservita agli interessi illeciti della cosca di riferimento dei D'Amico, così da imporre il vincolo sull'intero compendio aziendale apprestato per la commer- cializzazione illecita dei carburanti, oggetto sociale preponderante.

Le doglianze del ricorrente, dunque, non colgono nel segno, avendo l'impugnato provvedimento assolto l'onere di verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, nei limiti richiesti dall'esegesi di legittimità, e della corrispon- denza degli elementi di indagine raccolti alla fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, in cui si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catanzaro - adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. - ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 19/4/2021 dal GIP del Tribunale in sede limitatamente ai beni appartenenti ai terzi interessati (già sequestrati ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.), confermando invece il sequestro impeditivo delle quote sociali e del compendio aziencilale della società DR [OSCURATO:PERSONA]. dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]Amico. 1.1. Il Tribunale del riesame ha ravvisato in detta società i caratteri dell'impresa mafiosa, in quanto era emersa dalle indagini l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale tra la medesima e la cosca Mancuso, che se ne avvaleva per inserirsi in operazioni commerciali illecite - con particolare riguardo alla commercializzazione di carburanti di contrabbando - tramite la gestione dei titolari, fratelli D'Amico, ritenuti intranei a detta cosca, e muniti delle adeguate competenze tecniche. 1.2. L'ordinanza ha respinto le censure difensive diretl:e a rilevare che la DR Service aveva svolto regolare attività in vari settori imprenditoriali, opponendo che nel corso del biennio 2018-2019, interessato dalle indagini, risultava soltanto lo svolgimento di attività di carattere illecito, senza eccezioni, nonché la stabilità di rapporti con esponenti della criminalità organizzata. Né si poteva riferire l'attività illecita esclusivamente all'indicato biennio, dovendosi ritenere che il collaudato metodo dell'associazione dedita al contrab- bando dei carburanti (capo B1) fosse la prosecuzione di un'attività criminosa, quantomeno preparatoria, risalente ad un periodo precedente. Inoltre, le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia indicavano che i fratelli D'Amico erano da tempo inseriti in contesti mafiosi del territorio vibonese: il collaboratore Mantella aveva definito i D'Amico come soggetl:i "a disposizione di tutti i gruppi criminali", sicché - avendo iniziato la collaborazione nel 2016 - doveva ritenersi che tali propalazioni fossero riferite ad un periodo precedente. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale persona interessata dal sequestro dei beni, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo il seguente articolato motivo di impugnazione. 2.1. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, ritenuta apparente ed illogica, per essere stato confermato il sequestro a fine di confisca della società DR [OSCURATO:PERSONA].Rileva il ricorso che l'impugnata ordinanza non dà contezza degli elementi dimostrativi del ritenuto asservimento della società DR [OSCURATO:PERSONA]. all'esclusivo compimento di attività illecita, avendo fondato le sue valutazioni sulle condotte delittuose ascritte ai fratelli D'Amico nel biennio 2018/2019, ritenute proiettabili a ritroso in base a meri sospetti (relativi ad una precedente attività delittuosa, quantomeno preparatoria), e su generiche propalazioni di collaboratori di giustizia, illustrative di periodi anteriori rispetto a quelli interessati dall'indagine. 2.2. Deve invece aversi riguardo ai seguenti dati documentali. La società DR Service era stata costituita il 26/5/2007, dai fratelli D'Amico e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali cedevano ai primi le loro quote nel 2010), con oggetto sociale riguardante il settore dell'edilizia, del commercio di autoveicoli e del trattamento di rifiuti non pericolosi. Quanto all'attività di commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di affitto del ramo di azienda a ciò destinato era stato stipulato tra la curatela della DMT e la DR Service il 12/6/2017, conseguendo che prima di tale data la società DR non si occupava di detta attività imprenditoriale. Le contestazioni dei reati scopo sono relative alla commercializzazione di carburanti, e per espressa indicazione emergente dagli atti il primo episodio a ciò riconducibile è situato nel settembre 2018. Da tali elementi oggettivi deve certamente escludersi che l'intera attività di impresa possa dirsi strumentalizzata in senso illecito, in quanto l'eventuale attività illecita avrebbe riguardato soltanto una parte residuale, ossia il commercio dei carburanti, e non gli altri rami di azienda. In conclusione, non essendo apprezzabile la sussistenza di un durevole asservimento della società ad attività esclusivamente illecite, risultano violati i principi generali di adeguatezza e proporzionalità del vincolo imposto, che assi- stono anche le misure cautelari reali. Invero, in tale materia il sequestro preventivo si caratterizza per la specifica e strutturale strumentalità dell'impresa rispetto ai reati commessi, sicché non è sufficiente una relazione "temporal- mente" occasionale o "quantitativamente" parziale tra la res e i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, 1.1. Va ribadito preliminarmente che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono quindi essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, 3 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. U n. 5876 del 28 gennaio 2004, Ferazzi, Rv. 226710). In tale pronuncia si è specificato, con insegnamento tuttora valido, che quanto ai limiti del controllo di legittimità in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte (prima) del Tribunale del riesame e (poi) della Corte cili legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto. Tuttavia, assodato che la verifica del giudice della cautela non deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, essa deve comunque investire la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò significa che, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non è sufficiente la mera enunciazione dell'esistenza del reato, perché il giudice del controllo cautelare deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro. 1.2. Nel caso in esame, lo snodo giuridico consiste nella verifica che tale opera di individuazione del reato che permea di sé l'oggetto del sequestro sia stata correttamente svolta dal Tribunale cautelare, ed ancor prima dal GIP che ha disposto il sequestro del compendio aziendale. Si anticipa che il giudizio di questa Corte è positivo, alla stregua della valutazione degli elementi evidenziati nei due provvedimenti cautelari, che danno conto sia del fumus dei reati contestati ai fratelli D'Amico (qui in particolare rilevando le imputazioni associative Al, B1 e C1), che del periculum in mora, derivante dalla possibilità di proseguire nell'attività imprenditoriale illecita tramite la libera disponibilità del supporto aziendale. Il decreto di sequestro, esposte analitiicannente le risultanze investigative su tutti i reati di cui alle imputazioni cautelari, ha focalizzato l'esposizione del fumus dei reati ai fini del vincolo reale dalla pag. 704, dapprima con riferimento specifico alle varie tipologie dei reati-fine, e dalla pag. 727 con riguardo alle imputazioni associative. Il requisito del periculum in mora è stato trattato, con indicazioni valide, a partire dalla pag. 733, in cui il GIP ha tratteggiato nella DR Service i caratteri dell'impresa mafiosa, rilevando il rapporto strutturale e strumentale tra essa e la cosca Mancuso, che se ne avvaleva stabilmente per inserirsi in imponenti operazioni commerciali, in quanto i fratelli D'Amico, indiziati di partecipazione alla predetta compagine criminale, risultavano essere gli unici soggetti muniti delle competenze tecniche adeguate. Si sottolinea che le indagini hanno avuto durata biennale, e durante l'intero biennio focalizzato (2018-2019) si sono registrate operazioni di contrab- bando del carburante in forma associata. Sul punto, il Tribunale del riesame ha specificato che non vi sono state altre operazioni lecite; inoltre - in base alle propalazioni del collaboratore di giustizia Mantella - si è ritenuto che, anche prima del biennio in esame, i D'Amico fossero contigui alla cosca Mancuso. Di contro, la difesa afferma che la DR Service aveva un ampio oggetto sociale, non limitato alla commercializzazione dei carburanti, e che ha svolto attività imprenditoriale lecita. Tuttavia, al ricorso sono allegati stralci dell'infor- mativa del ROS di Catanzaro del 6/1/2021, da cui emergono soltanto le date in cui era stata costituita la DR Service (maggio 2006) e in cui i fratelli D'Amico ne avevano acquisito il controllo esclusivo (febbraio 2010), nonché la data in cui era stato stipulato l'affitto di azienda della fallita DMT Petroli (contratto del 4/12/2017), peraltro preceduto da un atto di comodato gratuito tra la DR Service e la DMT Petroli, risalente al 2012, che documenta più risalenti rapporti (pag. 281, lett. a dell'allegata informativa). Si ritiene dunque che la deduzione di un operato illecito dell'impresa dei D'Amico anche in tempi precedenti a quelli strettamente focalizzati dall'indagine non sia qualificabile in termini di "ricorso al mero sospetto", ma sia espressione di una inferenza logica che ha legittimo spazio in fase di indagine. 1.3. Si richiama l'elaborazione di questa Corte sul concetto di "impresa mafiosa", riconoscibile quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività di impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contamina- zione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti e illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep.2020, Passalac:qua, Rv. 278891). In tale prospettiva l'impugnato provvedimento, integrato dal decreto genetico, ha apprezzato la stabile strumentalità della DR Service rispetto alla realizzazione del programma criminoso associativo, individuando in detta società una concreta proiezione della cosca nel settore edile e in quello dei carburanti, commercializzati in forme esclusivamente illecite, appannaggio dei fratelli D'Amico. Questi ultimi sono stati definiti dal collaboratore di giustizia Mantella come soggetti "a disposizione di tutti i gruppi criminali" - dic:hiarazioni risalenti al 2016 - così offrendo un ulteriore aggancio all'inferenza logica sopra riferita.E quanto al dedotto vulnus dei principi di adeguatezza e proporzionalità del vincolo imposto, si osserva che l'impugnata ordinanza ha ritenuto, con apprezzamento in fatto qui non contrastabile,, la società DR Service interamente asservita agli interessi illeciti della cosca di riferimento dei D'Amico, così da imporre il vincolo sull'intero compendio aziendale apprestato per la commer- cializzazione illecita dei carburanti, oggetto sociale preponderante. Le doglianze del ricorrente, dunque, non colgono nel segno, avendo l'impugnato provvedimento assolto l'onere di verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, nei limiti richiesti dall'esegesi di legittimità, e della corrispon- denza degli elementi di indagine raccolti alla fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen