CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, previa dichiarazione per estinzione per prescrizione in ordine ai reati consumati fino al maggio del 2017, confermava la condanna [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e d esercizio abusivo della professione consumati fino al 23 maggio 2019. Si contestava ad [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale di [OSCURATO:PERSONA] di aver simulato la predisposizione di ricorsi depositati presso la Commissione tributaria, di avere comunicato al proprio assistito notizie false e fuorvianti sull'esito dei giudizi e di avere omesso di comunicare allo stesso la sospensione dall’esercizio della professione disposta dal Consiglio dell'Ordine di Roma il 2 marzo 2016, inducendoloa corrispondergli la somma di oltre sessantottomila euro a titolo di onorario e spese legali. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: la conferma della condanna per truffa sarebbe basata sulla valorizzazione della testimonianza della parte civile, ritenuta attendibile nonostante la frammentarietà ed incompletezza delle dichiarazioni; 2.2.violazione di legge (art. 348 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il documento prodotto dalla difesa prima della discussione all'udienza del 14 febbraio 2024 dal quale risulterebbe che la sospensione dall'albo degli avvocati disposta nei confronti del ricorrente era stata determinata dal mancato pagamento delle quote annualialla Cassa degli avvocati e non da provvedimenti disciplinari: difetterebbero, pertanto, gli elementi per ritenere sussistente la condotta di esercizio abusivo della professione forense; si allegava, inoltre , che non sarebbe stata provata la concreta predisposizione da parte del ricorrente di atti e documenti indicativi dell’esercizioeffettivo ed, in ipotesi, abusivo della professione ; 2.3.violazione di legge e vizio di motivazione sarebbe stata omessa la valutazione del motivo di appello che aveva allegato che il provvedimento di sospensione sarebbe statogiustificato non da motivi disciplinari , ma dall'omesso pagamento dei contributi annuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con lo stesso si contesta – invero genericamente - la credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla parte civile e si chiede alla Cassazione una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa della prova testimoniale. In materia di valutazione della testimonianza della persona offesa il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell’Arte, Rv. 253214). Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante “coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata dall’art. 192,comma 3, cod. proc. pen . , ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale vantato. La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando ha preso in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di conferme esterne al dichiarato , si è espressa in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può» essere opportuno procedere alla conferma di tali dichiarazioni con altri elementi «qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (nello stesso senso Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che deve essere analizzata dal giudice di merito, onerato di fornire sul punto una motivazione adeguata, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo l’emersione di manifeste contraddizioni ( ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione può affermarsi che,anche quando la persona offesa sia costituita parte civile,non esiste un obbligo di verifica dell’attendibilità estrinseca attraverso l’individuazione di conferme esterneal dichiarato. Il ricorso a tale controllo si rende, tuttavia , opportuno ogni volta che l’analisi dell’attendibilitànon si ritenga idone a , in relazione al caso concreto, a consentire “da sola”l’apprezzamento della credibilità dei contenuti della testimonianza. Nel caso di specie la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di attendibilità in coerenza con i parametri interpretativi indicati: confermando la decisione del primo giudice la Corte rilevava che la persona offesa nell'arco di più anni aveva effettuato diverse dazioni di denaro al ricorrente sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'imputazione (ovvero oltre 68.000euro) per effetto di diverse ed autonomi comportamenti fraudolenti ed ha ritenuto che le dichiarazioni dell'offeso fossero coerenti, lineari e circostanziate e che non fosse emerso alcun elemento indicatore di un intento calunniatorio. Veniva inoltre rilevato che l e dichiarazioni della parte civile avevano trovato una decisiva conf erma estern a: era emerso infatti che nel 2017 il ricorrente aveva chiesto il rimborso di somme di denaro da lui anticipate per un'integrazione al contributo unificato relativo ad un ricorso in Cassazione allegando un “falso documento ” proveniente dalla cancelleria della Corte d i Cassazione, in tal modo dimostrando la sua consuetudine nell’attestare falsamente lo svolgimento dell’attività di avvocato: l 'emersione di questa condotta confortava ab externo le lineari dichiarazioni dell'offeso in ordine alla perpetrazione da parte del ricorrente di una continuata e p ersistent e attività fraudolenta. Infine, conferma le dichiarazioni della parte civile anche la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente,che aveva dichiarato di avere lavorato con Alessandrofino al 2005, ma di aver avuto notizie di ipotetiche attività giudiziali che avrebbe affatto patrocinato insieme allo stesso anche in epoca successiva (a partire dal 2016). 1.2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto, per integrare il delitto di esercizio abusivo di una professione,non è necessario che la sospensione dall'esercizio della professione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati sia conseguenza di un provvedimento disciplinare, essendo sufficiente una sospensione “ a qualsiasi titolo”, compresa quella derivante dall’inadempimento nel pagamento delle somme dovute alla Cassa degli avvocati . La sospensione , da qualunque causa sia generata, esclude infatti – seppure temporaneamente - l'abilitazione alla professionee rende “abusivo” l’esercizio della professione . Nel caso in esame,la sospensione risaliva al 2 m arzo 2016 sicché tutti i rapporti successivi a tale data intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] fraudolentemente basati sull’abilitazione professionale all’esercizio della professione di avvocato, inesistente in quanto sospesa, devono considerarsi integranti l'esercizio abusivo della professione L’irrilevanza della causa della sospensione rende “non decisivo”il passaggio della motivazione censurato dal ricorrente, nel quale si rappresenta che non era presente in atti documentazione attestante le ragioni del provvedimento che il ricorrente assume, invece,di avere prodotto. In sintesi, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia fornito una esaustiva e persuasiva motivazione a sostegno della decisione di conferma della condanna per i reati contestati, che resiste alle censure difensive, con le quali si invoca una -non consentita - ri valutazione delle prove. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che– tenuto conto delle tabelle vigenti – deve essere liquidata in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C ondanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il g