CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 marzo 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lodi che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, G in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 10 ottobre 2013), di cui era presidente del consiglio di amministrazione. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Milano, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, 546 e 606 cod. proc. pen. Sostiene che la difesa, sia in primo che in secondo grado, aveva rappresentato che la condotta contestata - costituita dall'omessa consegna delle scritture contabili al curatore - non poteva configurare il reato di bancarotta documentale e aveva posto in rilievo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con riferimento a quest'ultimo profilo, rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il Fiorillo non si era sottratto ad alcuna richiesta od obbligo di legge, ma non avrebbe consegnato le scritture contabili al curatore semplicemente perché non sarebbe stato mai raggiunto da alcuna sua comunicazione. E non perché si fosse reso irreperibile, ma semplicemente perché era residente in Spagna, regolarmente iscritto presso il Registro degli italiani residenti all'estero. I giudici di merito non avrebbero fornito alcuna effettiva motivazione sulle specifiche censure della difesa, fondando il loro giudizio di responsabilità non su elementi oggettivi, ma basandosi sulle vicende che riguardavano le altre società del gruppo a cui apparteneva la "[OSCURATO:SOCIETA].". 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, 546, 533 e 606 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto apparente e violerebbe il principio «dell'oltre ogni ragionevole dubbio>>. La decisione dei giudici di merito, a parere del ricorrente, si baserebbe esclusivamente sul pregiudizio legato alle presunte responsabilità del Fiorillo in ordine alle vicende che riguardavano le altre società del gruppo. 2.3. Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, 546, e 606 cod. proc. pen. Lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, in particolare, del dolo specifico, sostenendo che la prova di esso non potrebbe esser fatta derivare, come fatto dai giudici di merito, dall'elemento materiale né da un generico e indeterminato «modus operandi>> dell'imputato, che si vorrebbe desumere dalle vicende relative ad altre società del gruppo. 2.4 Con un quarto motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla corretta qualificazione giuridica del reato. Sostiene che, anche se si volesse ritenere sussistente la penale responsabilità dell'imputato, essa andrebbe comunque ricondotta alla diversa fattispecie di cui all'art. 220 legge fall. e non a quella della bancarotta fraudolenta documentale. 2.5 Con un quinto motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla determinazione della pena accessoria. Sostiene che i giudici di merito, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avrebbero determinato la pena accessoria in misura pari a quella principale e senza tener conto degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen. 2.6 Con un sesto motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, 546, e 606 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. Sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato la recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale, contestata all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni già proposte davanti ai giudici di merito (la questione del trasferimento all'estero dell'imputato, al momento della dichiarazione di fallimento, era stata ampiamente affrontata già dal giudice di primo grado), che avevano risposto a esse con motivazioni adeguate, logiche e coerenti, con le quali il ricorrente non si è confrontato, rendendo così il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per analoghi motivi. Anche con esso, il ricorrente ha articolato generiche censure che non evidenziano alcuna violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello.Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108), vizio che non caratterizza la sentenza impugnata. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato, in maniera adeguata, coerente e precisa, in ordine alla sussistenza del dolo specifico, desumendolo da elementi oggettivi di carattere documentale e da fonti dichiarative (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo la fondata ricostruzione dei giudici di merito, invero, l'imputato non si è limitato a non collaborare con la procedura fallimentare, ma non ha consegnato le scritture contabili per pregiudicare i creditori, impedendo loro di ricostruire il patrimonio societario e di rintracciare le risorse attive sulle quali soddisfare i propri crediti. 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che la durata della pena accessoria è fissata in anni cinque e non coincide con la durata della pena principale (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). 1.6. Il sesto motivo è inammissibile. La censura relativa all'applicazione della recidiva, infatti, è inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il ricorrente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce