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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2020

Cassazione n. 19668/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15509-2021 proposto da: F.I.P. ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 96323020584; - intimata - avverso la sentenza n. 5831/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15509/2021 Numero sezionale 5137/2022 Numero di raccolta generale 19668/2022Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da F.I.P. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n. 5831 del 24.

11. 2020 della Corte di appello di Roma, che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6981 del 2013; i due motivi di ricorso denunziano, il primo sotto il profilo dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ed il secondo sotto il profilo del n. 4 del medesimo articolo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ., assumendo la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per non essere mai state inviate alla parte appellante, a partire dalla data del 22.

1. 2014, nessuna comunicazione relativa al procedimento, in particolare lo spostamento d’ufficio dell’udienza; i motivi sono inammissibili, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che entrambe le parti erano presenti all’udienza del 20.

9. 2020 fissata per la precisazione delle conclusioni, avendo la Corte d’appello dato atto, a pag. 3 della sentenza, che “ Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza indicata “, sicché la nullità denunziata, ove effettivamente esistente, deve ritenersi comunque sanata ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dedotto di averla eccepita in tale occasione, pur avendone avuto la possibilità >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che la contestazione in ordine alla presenza delle parti all’udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe dovuto essere formulata con lo specifico mezzo della revocazione; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15509/2021 Numero sezionale 5137/2022 nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività Numero di raccolta generale 19668/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15509-2021 proposto da: F.I.P. ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 96323020584; - intimata - avverso la sentenza n. 5831/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15509/2021 Numero sezionale 5137/2022 Numero di raccolta generale 19668/2022Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da F.I.P. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n. 5831 del 24. 11. 2020 della Corte di appello di Roma, che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6981 del 2013; i due motivi di ricorso denunziano, il primo sotto il profilo dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ed il secondo sotto il profilo del n. 4 del medesimo articolo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ., assumendo la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per non essere mai state inviate alla parte appellante, a partire dalla data del 22. 1. 2014, nessuna comunicazione relativa al procedimento, in particolare lo spostamento d’ufficio dell’udienza; i motivi sono inammissibili, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che entrambe le parti erano presenti all’udienza del 20. 9. 2020 fissata per la precisazione delle conclusioni, avendo la Corte d’appello dato atto, a pag. 3 della sentenza, che “ Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza indicata “, sicché la nullità denunziata, ove effettivamente esistente, deve ritenersi comunque sanata ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dedotto di averla eccepita in tale occasione, pur avendone avuto la possibilità >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che la contestazione in ordine alla presenza delle parti all’udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe dovuto essere formulata con lo specifico mezzo della revocazione; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15509/2021 Numero sezionale 5137/2022 nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività Numero di raccolta generale 19668/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
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