CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p.t. dell’omonima ditta individuale ([OSCURATO:PARTITA_IVA]),difeso e rappresentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti.- - ricorrente -controin persona dei [OSCURATO:PERSONA]. S. Moscariello e Dott.ssa D. Dello Russo,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 75C19A509B); fax. n. 0824-83.94.10) presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata [OSCURATO:EMAIL] pone il proprio domicilioelettivo.- controricorrente -Numero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso il decreto del Tribunale di Avellino, n. cronol. 88/2021 del 7 maggio2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ammettersi al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. un credito di complessivi euro 248.370,40 (per sorte capitale,interessi moratori ed i.v.a. di rivalsa) derivante dalla vendita di castagnecompiuta nell’anno 2006 in favore dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis,come da fattura n. 7 del 13 novembre 2006, documenti di trasporto e registroi.v.a.2. La curatela fallimentare esprimeva tuttavia conclusioni negative, nonriscontrando alcun debito della fallita nei confronti dell’istante ed il giudicedelegato dichiarava esecutivo in data 7 marzo 2019 lo stato passivo,respingendo la domanda attorea.3. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, con ricorso depositato in data 10 aprile 2019proponeva opposizione allo stato passivo, instando per l’ammissione delproprio credito.4. Il Tribunale, decidendo la predetta opposizione, respingeva l’impugnazionee condannava l’opponente a rifondere alla resistente le spese di lite.4.1 Il Tribunale di Avellino - premesso: a) che l’unica documentazioneefficacemente acquisita al giudizio doveva ritenersi quella depositata dalleparti all’atto della costituzione, così giudicando inammissibile il deposito didocumenti avvenuto telematicamente “ex latere actoris” all’udienza del 18ottobre 2019 e con memoria conclusiva del 3 febbraio 2020; b) che - “inaccoglimento della specifica eccezione sollevata sul punto dalla Curatela,[andava] rilevata l’inammissibilità di tutti i disconoscimenti operati dalla parteopponente con riguardo ai documenti prodotti da parte opposta in uno allasua comparsa di costituzione, segnatamente attinenti alle sottoscrizioni e allanon conformità tra originali e copie, in quanto non compiuti in sede di primaudienza, né inseriti in tale verbale redatto in contraddittorio dinanzi al giudice,Numero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026ma piuttosto contenuti in un atto denominato “deduzioni d’udienza”,depositato, in forma irrituale e non autorizzata, solo agli atti del fascicolotelematico” - occorreva respingere l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA],sulla base delle seguenti ulteriori argomentazioni a sostegnodell’accertamento della insussistenza del dedotto credito alla data delladomanda di insinuazione al passivo.4.2 Più in particolare, il Tribunale - disconosciuta valenza probante allafattura, ai documenti di trasporto, al registro i.v.a., all’elenco dei pagamentiformato e sottoscritto dallo stesso creditore ed al decreto ingiuntivo n.489/2016 emesso dal Tribunale di Avellino (al quale aveva fatto seguito ilgiudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., dichiarato interrotto persopravvenuto fallimento della società debitrice) - rilevava che: (i) così comedimostrato documentalmente dall’opposta, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso inaltra causa di vantare sulla fattura dedotta in sede fallimentare un saldo diappena 9mila euro, ripetendo tale ammissione nella comparsa di costituzionemunita di procura alle liti contenente speciale mandato a “transigere econciliare, nonché di riscuotere somme e quietanzare….tutto avendo per ratoe fermo” (v. doc. 9 prod. Curatela opposta) , (ii) “l’esposta ricostruzionedei fatti risult[ava] essere stata già posta a fondamento anche della Sentenzaemessa … a definizione del precedente giudizio intercorso tra le parti (rg.3077/2009), prodotta nel presente procedimento da parte resistente (v. doc.3 prod.)” (Decreto, pag. 4, ult. cpv.); (iii) che “anche a voler accedere all’ideache alle dichiarazioni di cui si è innanzi detto contenute nella comparsa dirisposta menzionata e negli ulteriori atti difensivi del precedente giudizio (rg.3077/2009) [andasse] assegnato il peso di soli elementi indiziari”, sirinvenivano “ulteriori elementi, anche indiziari, di segno contrarioall’esistenza del credito di cui trattasi”, consistenti, precisamente: (a) nelleunivoche risultanze del [OSCURATO:PERSONA] della fallita, ritenute liberamentevalutabili nel caso di specie in quanto invocate dalla curatela nei confrontidell’imprenditore opponente – e non viceversa – sulla scortadell’insegnamento di Cass. n. 28299/2005; (b) nella conferma di talirisultanze constatata dal consulente tecnico di ufficio nel distinto processo n.2644/2016 R.G. del Tribunale di Avellino (vertente sulla fattura de qua), inNumero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026cui il consulente aveva riscontrato l’effettiva esecuzione di tutti i pagamentiin passato compiuti con integrale estinzione del debito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in bonis, dando atto dell’assenza di documentazione contabile (in particolaree tra l’altro, del libro giornale) da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA]; (c) negliassegni depositati dalla curatela con firma di girata dell’[OSCURATO:PERSONA] e neglialtri consegnati al di lui fratello [OSCURATO:PERSONA], incaricato dal primo per laconsegna della merce e al ritiro dei mezzi di pagamento; (d) nel fatto cheInfante Lino aveva agito “dapprima, nel 2009, per ottenere il pagamento dellaminor somma portata dalla fattura n. 10/2007 del 12 novembre 2007,chiedendo ed ottenendo all’uopo il decreto ingiuntivo n. 415/2009 e solo inun momento di gran lunga successivo, ovvero solo nel 2016, e dopo peraltroaver cessato la propria attività d’impresa, avesse avanzato una maggiorpretesa (pari all’importo euro 108mila) per la fattura risalente all’anno 2006e quindi relativa a dieci anni prima ed anche precedente rispetto a quellaazionata nel primo giudizio intentato contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.5. Il decreto, pubblicato il 7 maggio 2021, è stato impugnato da INFANTELino con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 99, co. 2, n. 4, l. fall. e degli articoli 101 c.p.c. e 24 Cost., in relazioneal n. 3 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., deducendo che il Tribunale, laddove hadisposto che “[..] nel caso di specie potrà tenersi conto ai fini decisori dellasola documentazione tempestivamente depositata all’atto della costituzionein giudizio” – e dunque non anche di quella depositata in occasione dellaprima udienza del 18 ottobre 2019 e (di altra ancora) con memoria conclusivadall’opponente – non avrebbe tenuto conto del fatto che la curatela, mediantela propria comparsa di risposta, aveva introdotto dei “nova”; ciò che, a suavolta, avrebbe dovuto comportare la concessione di un termine all’opponenteper dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoriaidonea a supportarle, in armonia con l’insegnamento di Cass. n. 22386/2019.Numero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/20261.1 Il primo motivo è inammissibile perché articolato con un evidente deficitdi autosufficienza.Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato ilprincipio secondo cui “nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatorepuò introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; intal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezionenuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concessotermine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre ladocumentazione probatoria idonea a supportarle” (vedi, Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019).Tuttavia, il ricorrente non ha indicato né quali fossero tali “nova” introdottidalla curatela opposta nella sua memoria di costituzione in giudizio, tali dalegittimare l’eventuale richiesta di un termine a difesa, né tanto meno hachiarito se avesse effettivamente richiesto al giudice dell’opposizione allostato passivo la concessione del predetto termine.Vale a dire che se è vero, in via generale, che il creditore opponente ha dirittodi difendersi da eccezioni nuove anche mediante il deposito di documenti, è,tuttavia, il principio dispositivo, che informa il processo civile (incluso quellospeciale previsto e regolato dagli art.li 98 e 99, l. fall.), ad imporre alla partel’onere, nella specie non assolto (per lo meno, stando alle allegazioni difensivecontenute nel motivo di ricorso qui in esame), di chiedere un termine perprova, non essendo la “memoria di replica” (unicamente richiestadall’opponente ed ammessa dal giudice) di per sé deputata ad assolvere unafunzione istruttoria (art. 99, co. 11, ult. parte, l. fall.).2. Con il secondo mezzo il ricorrente censura la decisione impugnata nellaparte in cui è riportato il principio in base al quale […] il giudizio diopposizione allo stato passivo, pur non essendo un giudizio di appello, hanatura di impugnazione del provvedimento del Giudice delegato, potendositanto ricavare dall’espressa qualifica data dagli artt. 98 e 99 l. fall edessendosi in questi termini chiaramente espressa la giurisprudenza dilegittimità, la quale ha avuto modo di affermare che l’art. 99 della legge fall.,nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dald.lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivoNumero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026“in senso inequivocabilmente impugnatorio”, con espressa esclusionedell’ammissibilità di domande nuove non proposte nel grado precedente (cfr.Cass. 22 marzo 2010, n. 6900; v. anche Cass. 8 giugno 2012 n. 9341; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 02/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 9617 del11/05/2016; Cass. sez. I, 02/07/2020, n. 13596) (Decreto, pag. 2,secondo cpv.).2.1 Nella prima parte di tale motivo il ricorrente, più in particolare, deduce lanullità del decreto, giacché esso “omette di indicare se e quali “domandenuove” l’opponente [avesse] inteso introdurre o introdotto col ricorso inopposizione allo stato passivo (ex art. 98 Lg. Fall.re), tal da poterle ritenereinammissibili”.2.2 Il secondo motivo è inammissibile in quanto articolato in evidente difettodi interesse del ricorrente all’impugnazione della porzione di motivazione,sopra evidenziata e per la quale risulta in modo altrettanto evidente lamancanza di decisorietà della stessa a fronte della ratio decidendi chesorregge il provvedimento impugnato, avendo espresso il Tribunale talemotivazione solo ad abundantiam e per finalità ricostruttive dell’istituto sopraillustrato.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Violazionee falsa applicazione dell’art. 99 Lg. Fall.re e dell’art. 215 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma I n. 3 e n. 5 e comma 4 c.p.c.”, lamentando che ilTribunale abbia ritenuto non validamente effettuato il disconoscimento discritture e la non conformità tra originali e copie (depositate dalla Curatelaopposta con la comparsa di costituzione), “in quanto non compiuti in sede diprima udienza, né inseriti in tale verbale redatto in contraddittorio dinanzi algiudice”.3.1 Più in particolare, il ricorrente sostiene che il disconoscimento sarebbestato contenuto nelle già sopra menzionate “deduzioni di udienza” depositatetelematicamente – con documenti allegati anche a “note di deposito” – ilgiorno della prima udienza del 18 ottobre 2019 e che sarebbe stato oneredella curatela eccepirne l’inammissibilità in quella stessa udienza, anziché inmemoria conclusiva. Tale rilievo, secondo il ricorrente, dovrebbe perciòconsiderarsi tamquam non esset né il Tribunale avrebbe considerato che inNumero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026altra causa egli aveva effettuato il disconoscimento delle scritture ivi prodottee quegli atti processuali sarebbero stati acquisiti nel procedimento a quo conle sopraccennate “deduzioni di udienza” e memoria conclusiva.3.2 La censura è inammissibile, questa volta perché articolata in mododecentrato rispetto alla ratio decidendi che sorregge, sul punto qui da ultimoin discussione, il provvedimento impugnato. Ed invero, il Tribunale avevaaffermato, nella sua articolata motivazione, che le contestazioni sollevatedalla parte opponente in ordine alla conformità delle copie delladocumentazione prodotta dalla curatela opposta agli originali e ildisconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti stessi (assegni) eranoavvenute da parte della stessa parte opponente in modo tardivo ed irritualeEbbene, a fronte di tale chiara ragione decisoria il ricorrente prospetta delledoglianze generiche, limitandosi a sostenere la tempestività delle suerichieste, senza null’altro addurre.3.3 A ciò va aggiunto che le censure sono rappresentate, comunque, con undeficit di autosufficienza.In virtù del principio di autosufficienza, infatti, l’impugnativa di legittimitàdeve contenere in sé tutti gli elementi necessari, oltre che ad integrare leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, a permettere,altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di farrinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso.Il motivo in esame, dunque, anche nella parte in cui si afferma di avercompiuto il disconoscimento di firme e di conformità tra copie e originali ininammissibili, non risultando riprodotti i richiamati atti nelle parti rilevanti, néfornite puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimentoalla sequenza dello svolgimento del processo. Ne risulta inibito l’esame incassazione, non essendo precisata la collocazione nel fascicolo di ufficio o inquello di parte.4.Col quarto motivo il ricorrente sostanzialmente lamenta – sotto ilcontemporaneo profilo di violazione di legge (art. 244 c.p.c.) e di omessaNumero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026pronuncia – che non era stata ammessa la prova orale articolata nell’atto diopposizione allo stato passivo.4.1 Sottolinea il ricorrente che il Tribunale di Avellino, sulla scorta delmateriale probatorio ritualmente acquisito al processo, aveva ritenutoinsussistente il credito alla data della domanda senza bisogno della provaorale. Il ricorrente critica la decisione impugnata sostenendo che la mancataammissione della prova orale valesse, ora, come violazione dell’art. 244c.p.c., ora, come difetto assoluto di motivazione, ora, come omesso esamedi un “fatto” decisivo oggetto di discussione tra le parti.4.1 Anche il quarto mezzo non supera il vaglio di ammissibilità.E’ pur vero che non si riscontra nel provvedimento impugnato unamotivazione esplicita da parte del Tribunale sulle ragioni poste a sostegno deldiniego della richiesta prova testimoniale; ma risulta non contestabile che talemotivazione è ricavabile dalla complessiva argomentazione adottata dalgiudice dell’opposizione per il rigetto della richiesta di ammissione al passivodel credito insinuato, dovendosi qui anche ricordare che il Tribunale avevaevidenziato che già emergeva la prova ex adverso del pagamento delcorrispettivo della prestazione per la quale si era avanzata domanda diinsinuazione e così risultando chiaramente che la richiesta prova testimonialenon avesse ragione di essere assunta.Nella sostanza, anche con il motivo in esame il ricorrente tenta di rimettereancora una volta in discussione la quaestio facti, non sindacabile invece nelgiudizio di legittimità.5.- Il quinto motivo denuncia nella prima parte (paragrafo “1”) la “carentee/o inesatta valutazione del materiale probatorio”, richiamando “l’istanza diammissione al passivo fallimentare”, “Documenti di Trasporto, Fattura n.7/2006 del 13.11.2006, Scritture contabili del creditore”, “Decreto Ingiuntivon. 489/2016”, “diffida di pagamento”.5.1 La doglianza, già nella sua prospettazione grafica, evidenzia le ragionidella sua radicale inammissibilità, non essendo possibile richiedere alla Cortedi cassazione una rilettura degli atti istruttori per una rivalutazione del meritodella decisione e neanche avendo prospettato il ricorrente il vizio di cui all’art.Numero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026360, primo comma, n. 5, c.p.c. per come declinato dalla giurisprudenza(Cass., Sez. Un. n. 8054/2014).5.2 I paragrafi “2” e “3” del motivo in esame denunciano, invece, violazionedell’art. 115, co. 1 e dell’art. 112 c.p.c. poiché, a detta del ricorrente, sarebbe“incontroversa” l’esistenza del credito e la sua data certa, siccome risultantidal libro giornale e dalle scritture contabili della fallita nonché dalla relazionetecnica di ufficio depositata “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.5.3 Anche in questo caso le ragioni dell’inammissibilità della doglianzarisultano evidenti se solo si considera che sotto l’egida applicativa del vizio diviolazione di legge declinato in relazione all’art. 116 c.p.c., si vuole sollecitare,ancora una volta, lo scrutinio della quaestio facti, tramite la rilettura degli attiistruttori.Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questaCorte, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. U.,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).Né può ritenersi – come, invece, predicato dal ricorrente nel motivo in esame- che la curatela avesse riconosciuto il credito insinuato. Invero, dalla letturadel decreto impugnato e degli stessi atti introduttivi del giudizio di cassazioneemerge invece l’esatto contrario, e cioè la contestazione, sin dalla fase diverifica dei crediti, da parte della curatela della sussistenza del credito, peressere stato lo stesso estinto per intervenuto pagamento.5.3 Nel paragrafo “3” del motivo in esame, inoltre, il ricorrente censura come“inappropriato” il richiamo compiuto nel decreto alla terzietà del curatorerispetto ai rapporti intrattenuti dal fallito e sostiene che la contestazione dellaNumero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026valenza probatoria compiuta dalla curatela non attinge “l’efficacia probatoria”dei documenti offerti, che restavano opponibili alla curatela stessa.Il motivo è inammissibile sia per quanto sopra rilevato in relazione al principiodi specificità, sia perché esso non spiega in che modo tali considerazioniavrebbero dovuto comportare una decisione diversa da quella assunta dalTribunale.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione degli art.li 95, 96, 99, l.fall., dell’art. 83 c.p.c. e degli art.li 1703, 2710, 2697, c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. nonché “violazione, per omesso esame,della domanda di ammissione al passivo, delle osservazioni e del ricorso inopposizione” ed ancora “nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132c.p.c. ed art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma I n. 4 C.P.C.”.6.1 Il motivo, assai articolato, è suddiviso in vari punti (lettere dalla a alla g),con le quali il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale “omette diesaminare le eccezioni tempestive e rituali di parte opponente in uno alladocumentazione utile a sostenerle” (ricorso, pagine 23 e 24, lett. a); che “nelcorso del giudizio, il creditore ha eccepito e contestato di non avere dichiaratoniente che potesse utilizzarsi contro di sé” poiché “Tutti gli atti che, in manierainammissibile, la Curatela ha preteso porre a proprio appannaggio ed a volerrafforzare le proprie ragioni, non recano affatto la sottoscrizione del sig.[OSCURATO:PERSONA]” (ricorso, pagina 24, lett. b); che il decreto impugnato avrebbeposto a base della sua decisione “richiami estrapolati dalla sentenza n.2083/2015” nonché il collegamento “con la sottoscrizione della procura alleliti rilasciata a margine della comparsa di risposta del 26.10.2009 depositatail 27 successivo per la costituzione nel giudizio n. 3077/2009, senza, tuttavia,avvedersi che alcuno dei documenti (comparsa di costituzione, memoria 183comma 6, nn. 1, 2, 3, c.p.c., memoria conclusionale, cfr. doc. 9, bis, ter,quater, quinquies della produzione avversa) reca[va] la sottoscrizione del sig.[OSCURATO:PERSONA]”; che il Tribunale avrebbe ritenuto il mandato alle litiparagonabile ad un mandato ad negotia, laddove il potere di “…transigere econciliare, nonché riscuotere somme e quietanzare…” varrebbe “per atti futurio di là da venire” e, comunque, la valenza probatoria delle dichiarazionicontenute nella comparsa di risposta e valorizzate dal Tribunale sarebbeNumero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026“manifestamente contraddittoria al principio di diritto riportato (in decreto)dal medesimo Collegio, secondo cui: ‘la confessione giudiziale spontanea puòessere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre deldiritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi non siamunito d’apposito mandato in tal senso che si aggiunga alla procura alle liti”(ricorso, pag. 25, lett. d); che sulla scorta di Cass., Sez. Un., n. 26686/2005,le dichiarazioni contenute in un atto processuale con procura alle liti “noncostituiscono prova legale tale da porte a base della decisione”, avendo ilTribunale omesso ”[…] altresì, di riportare in decreto che la Sentenza n.2083/2015, resa nel giudizio n. 3077/2009, è sottoposta ad appello”,violando, inoltre, secondo il ricorrente, “il principio di parità e bilanciamentodelle prove”, siccome lo stesso “Tribunale irpino ha ignorato il principio didiritto [di cui] sopra [con rif. a Cass., Sez. Un., n. 26686/2005], e disattesototalmente, la disamina degli allegati n. 26 e 27 della memoria conclusivadell’opponente, finalizzati a paralizzare le eccezioni della Curatela” nonché “lapendenza del giudizio di appello e l’ammissione al passivo con riserva degliimporti portati dalla fattura n. 10/2007, su cui s’è pronunciata la Sentenza n.2083/2015”; che la decisione impugnata sarebbe fondata sulle risultanze dellibro giornale della fallita in contrasto con l’art. 2710 c.c. che,nell’interpretazione fatta propria da Cass., Sez. Un., n. 4213/2013,escluderebbe – sempre secondo il ricorrente – la possibilità del Curatore diavvalersi delle risultanze dei libri obbligatori della fallita nei confrontidell’imprenditore istante, onde dovrebbe inferirsi che la Curatela “non haofferto alcuna prova documentale idonea” a sostegno dell’inesistenza delcredito al momento della domanda di insinuazione al passivo fallimentare(ricorso, pagine 27-29, lettere f, g, h, i).6.2 Emergono, tuttavia, anche prescindendo dalla mescolanza esovrapposizione dei mezzi di impugnazione, plurime ragioni diinammissibilità.6.2.1 In primo luogo, emerge con chiarezza dalla lettura combinata delle variedoglianze sopra riportate che il ricorrente intenda, ancora una volta,sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura complessiva del materialeistruttorio, anche indiziario, già correttamente scrutinato e valutato dalNumero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026Tribunale, con argomentazioni adeguate e scevre da evidenti criticitàargomentative.6.2.2 Ciò vale con tutta evidenza per la contestazione da parte del ricorrentedella valenza indiziaria degli atti documentali provenienti da altro giudiziocivile, involgendo tale apprezzamento una rivalutazione della questio facti (intema di valutazione della prova indiziaria in cassazione, si leggano: Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; cfr. anche: Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003).6.2.3 Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2710 c.c., la doglianza risulta“fuori fuoco” rispetto alla ratio decidendi impugnata, posto che il Tribunale hacorrettamente affermato che il curatore è terzo rispetto alle predette scrittureche non gli possono essere opposte (Cass. Sez. Un. n. 4213/2013).6.2.4 Ma anche la contestazione della prova fornita dal curatore circal’intervenuto pagamento del credito insinuato, tramite l’esibizione dellacontabilità del fallito, risulta, ancora una volta, integrare il tentativo dirivisitare in cassazione la quaestio facti, posto che la prova del pagamento èstata ricavata dal Tribunale attraverso l’esame di una serie di indici probatoridi natura documentale, di alcuni dei quali il ricorrente intenderebbecontestare la valenza probatoria.Tale complessivo apprezzamento è tuttavia riservato alla esclusiva cognizionedei giudici del merito.7. Col settimo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazionenonché omessa pronuncia su fatti decisi per il giudizio, richiamando gli art.li1188, 2702, 2712, 2719 cod. civ. e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., oltre a nullità del provvedimento decisorio per omessamotivazione, con “contestazione, confutazione e totale disconoscimento delladocumentazione prodotta ex adverso, relativa gli asseriti versamenti […]”.7.1 Il ricorrente, più in particolare, elenca varie poste contabili e menzionataluni documenti (scritture e assegni bancari con sua firma di girata), chedichiara “con questo atto, di disconoscere e negare formalmente” (ricorso,pagine 30 – 34, passim), contestando, in aggiunta, che il fratello InfanteVincenzo fosse incaricato all’incasso.7.1 Anche l’ultimo motivo non sfugge alla declaratoria di inammissibilità.Numero registro generale 16191/2021Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 14360/2026Data pubblicazione 15/05/2026Si è costretti a ripetere quanto già sopra affermato in merito ai limiti dicognizione del giudizio di legittimità quanto allo scrutinio della quaestio facti,posto che il ricorrente richiede, in modo inammissibile, di apprezzare (dinuovo) la documentazione già allegata nel giudizio di opposizione, di valutare(di nuovo) la sua contestazione in ordine alla sottoscrizione degli assegni(eccezione della quale il Tribunale aveva evidenziato, peraltro, la tardivitànella sua proposizione in giudizio da parte dell’opponente), di apprezzare (dinuovo) la questione della mancata consegna degli assegni al fratello.Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 28.04.2026Il Presidente