Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27172/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte di appello di Bologna.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di annullamento con rinvio pronunziato da questa Corte di Cassazione, Sezione Seconda, in data 11 novembre 2020, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 2 marzo 2021, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bologna del 20 aprile 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni di reclusione ed euro 1600 di multa per il reato di rapina pluriaggravata commessa il 26 ottobre 2016, con altri tre complici, ai danni di due anziani.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. e del principio del "ragionevole dubbio" da parte della sentenza impugnata con riferimento a diversi profili: a) il soprannome "Vitja", utilizzato nelle due intercettazioni ambientali intercorse fra altri coimputati, non era provato che fosse riferibile all'imputato e ciò a prescindere dal fatto che in lingua ucraina "Vitja" costituisca il comune diminutivo del nome "Viktor" e che fosse anche il suo soprannome; b) le intercettazioni non consentivano di ricondurre al [OSCURATO:PERSONA] i reati contestati, né precisavano quale fosse stato il suo effettivo ruolo nella rapina e le modalità di consumazione di questa; c) l'aggancio dell'ultima cella del telefono dell'imputato, considerata vicina all'abitazione di un suo complice, era stata ritenuta decisiva, in violazione di massime di esperienza relative ai tabulati telefonici e alla saturazione della linea; d) i fatti erano stati erroneamente ricostruiti per l'indebito utilizzo di [OSCURATO:PERSONA] e dei contatti telefonici ai fini di collocare i diversi imputati, anche sbagliando l'indirizzo del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, erano state ravvisate inesistenti contraddizioni tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle di sua moglie e, difformemente da quanto ricostruito nel giudizio di primo grado, era stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse raggiunto l'abitazione delle persone offese in auto con [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di confessione e risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre argomentazioni già esposte in sede di appello e ampiamente vagliate dalla Corte distrettuale, al fine di sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, tanto da richiedere uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità che caratterizza la scansione delle sequenze argomentative della decisione impugnata. 2 In A fronte dell'accertamento di una rapina in cui la Corte di appello ha proceduto alla valutazione della prova indiziaria, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non basata su mere congetture in assenza di riferimenti individualizzanti o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv.260017; Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Piras, Rv.280414).

In sostanza la Corte di cassazione in questa sede valuta che il ragionamento del giudice di merito si sia articolato in due momenti: il primo in cui il livello di gravità e precisione degli indizi viene accertato isolatamente, ciascuno nella sua valenza qualitativa; il secondo in cui questi vengono ricomposti secondo un esame globale e unitario che ponga in luce i collegamenti in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Piras, Rv. 280414).

La Corte di appello ha fatto corretto uso dei principi di diritto enunciati per quanto di seguito sarà evidenziato e ha operato proprio secondo queste direttrici, ricostruendo un apparato argomentativo logico e coerente.

Diversamente da quanto richiesto dal tenore del ricorso, questa Corte non può rivedere il giudizio di merito ed estendere il proprio esame alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, dovendosi limitare alla verifica che la sentenza impugnata e gli elementi di prova rispondano alle regole della logica, del diritto e all'esigenza di completezza espositiva.

2. Il primo motivo di ricorso concerne la questione, già precedentemente posta, riguardante la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] del soprannome utilizzato dai coimputati - condannati per la rapina in oggetto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via definitiva e [OSCURATO:PERSONA] in via non definitiva - nell'intercettazione ambientale numero 882 del 9 dicembre 2016 (pagine 94 e 95 delle trascrizioni del perito) in cui questi parlano della vendita di quanto ricavato dalla rapina e della spartizione in quattro, anche con [OSCURATO:PERSONA] e con Vitja.

Va premesso che la Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. 2, n. 33843 dell'Il novembre 2020, aveva annullato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bologna in data 18 giugno 2019 nei confronti del ricorrente, per avere fondato la sua responsabilità sulle menzionate intercettazioni, ritenendo che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non avesse contestato che questo fosse il suo soprannome.

In particolare, la pronuncia della Corte di legittimità sottolineava che, sebbene nell'atto di appello si contestasse che "quel Vitja debba identificarsi nel presente imputato" (v. atto di appello ff. 8-9), la Corte territoriale si era limitata a confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado senza confrontarsi con le deduzioni difensive e ritenendo erroneamente che non vi fosse contestazione in ordine alla riconducibilità, proprio al ricorrente, del soprannome di cui alle conversazioni captate.

Nelle pagine 5 e 6 la sentenza impugnata, con motivazione congrua, completa e logica, spiega invece che il Vitja di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è l'odierno imputato in base alle dichiarazioni rese in dibattimento dal maresciallo Meloni.

Questi, all'udienza del 2 marzo 2018, rispondendo alle domande della difesa del ricorrente, aveva rappresentato come dalle telefonate ascoltate dagli operanti nel corso delle indagini risultasse che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (Hennadi) quando telefonava a [OSCURATO:PERSONA] lo chiamava soltanto con questo soprannome.

Va del resto ribadito che «in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 2596759).

Oltre al dato inconfutabile che l'imputato fosse l'unico Vitja del gruppo criminale, la sentenza impugnata, una volta chiarito questo elemento di raccordo, aggiunge, con dovizia di particolari, tutte le altre prove in forza delle quali ha ritenuto la certa responsabilità del ricorrente nella commissione della rapina dei due anziani e l'assoluta inattendibilità dell'alibi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, richiamando in particolare: la coabitazione all'epoca dei fatti con [OSCURATO:PERSONA] (condannato per questa rapina in via definitiva); la commissione del reato proprio da parte di quattro uomini (numero corrispondente ai due condannati in via definitiva, al condannato in via non definitiva e al ricorrente); la contraddizione riscontrata tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle della moglie in ordine agli orari e, infine, le intercettazioni ambientali e i contatti sopra menzionati.

3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono incentrati su questioni di fatto di cui chiedono una rilettura e ripropongono, in gran parte, questioni già dedotte in appello senza utili controdeduzioni rispetto alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha evidenziato e collegato una serie di elementi oggettivi che hanno comprovato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], coinquilino di [OSCURATO:PERSONA] e amico degli altri due, tutti condannati per la rapina in esame.In particolare, ha valorizzato la circostanza che la notte della rapina l'auto con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse stata fermata dai Carabinieri alle ore 3.20 con all'interno gli oggetti usati per commettere il delitto.

Ha inoltre sottolineato che alle 20.20 il cellulare di [OSCURATO:PERSONA], coinquilino di [OSCURATO:PERSONA], aveva agganciato una cella compatibile con la zona di Bologna in cui abitava il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli condannato in via definitiva per detto fatto): secondo la non illogica ricostruzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], paese in cui abitava, stava andando a prendere in auto il complice, per raggiungere insieme gli altri due coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che già si trovavano sul luogo della rapina.

Ha del resto osservato la Corte come la sera stessa alle ore 21 l'auto di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ripresa dalle telecamere stradali mentre si dirigeva verso casa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], proprio per prendere quest'ultimo.

In tale coerente quadro si colloca l'intercettazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui i due parlavano della vendita del bottino ricavato dalla rapina e della spartizione anche con Vitja, inequivocabilmente individuato in [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni sopra indicate.

La Corte di appello si è puntualmente diffusa nella sentenza sulla falsità dell'alibi proposto dal ricorrente, rilevando illogicità e discrasie nelle dichiarazioni difensive, sia dell'imputato che della moglie, volte a dimostrare la presenza del ricorrente a Bologna, luogo della rapina, proprio nelle ore antecedenti al delitto, per accompagnare la donna all'ospedale Sant'Orsola, in cui si trovava l'anziana di cui era badante.

Con precisi e logici argomenti la sentenza ha dimostrato la totale inverosimiglianza del prospettato alibi, spiegando, al contrario, come [OSCURATO:PERSONA] si fosse spostato dalla sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a Bologna e come ciò potesse spiegarsi con l'intento di andare a prendere il complice [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso ha insistito sull'erroneità dell'indirizzo di questi, per come indicato nella sentenza ([OSCURATO:PERSONA] a pag. 6 e [OSCURATO:PERSONA] a pag. 13): ma si tratta di una circostanza di fatto che non assume alcuna decisività, in termini di radicale incompatibilità, rispetto alla puntuale ricostruzione delle fasi antecedenti e successive alla rapina, operata nella sentenza, non solo perché le due indicazioni non erano riferibili a luoghi tra loro distanti, ma anche perchè non ne risulta disarticolato il tessuto argomentativo, che individua uno degli autori della rapina pluriaggravata oggetto del processou in [OSCURATO:PERSONA], conosciuto come Vitja, privo di un alibi credibile, conoscente e frequentatore degli altri autori della rapina e di uno di questi persino coinquilino ([OSCURATO:PERSONA]).

In conclusione, le coerenti argomentazioni dei giudici di merito hanno valorizzato tutti gli elementi probatori a loro disposizione, collegandoli in modo coerente e chiarendo, in particolare, le ragioni connesse alla riferibilità a fi [OSCURATO:PERSONA] delle intercettazioni ambientali sopra indicate, per le quali la sentenza era stata originariamente annullata con rinvio.

4. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è anche esso manifestamente infondato.

Infatti la Corte territoriale, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il minimo edittale, ha motivato il diniego in base a plurimi elementi, cioè la condotta processuale tenuta e l'oggettiva gravità e brutalità del delitto commesso ai danni di soggetti ultra novantenni, legati e imbavagliate da quattro uomini di notte.

Si tratta di motivazione congrua, ampia, personalizzata ed immune da vizi logico-giuridici, che dà conto delle ragioni giustificative dell'apprezzamento discrezionale in quanto tale non assoggettabile a sindacato di legittimità, a fronte delle aspecifiche deduzioni difensive formulate sul punto.

5. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, per i profili di colpa sottesi alla ragione dell'inammissibilità, si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio pronunziato da questa Corte di Cassazione, Sezione Seconda, in data 11 novembre 2020, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 2 marzo 2021, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bologna del 20 aprile 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni di reclusione ed euro 1600 di multa per il reato di rapina pluriaggravata commessa il 26 ottobre 2016, con altri tre complici, ai danni di due anziani. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. e del principio del "ragionevole dubbio" da parte della sentenza impugnata con riferimento a diversi profili: a) il soprannome "Vitja", utilizzato nelle due intercettazioni ambientali intercorse fra altri coimputati, non era provato che fosse riferibile all'imputato e ciò a prescindere dal fatto che in lingua ucraina "Vitja" costituisca il comune diminutivo del nome "Viktor" e che fosse anche il suo soprannome; b) le intercettazioni non consentivano di ricondurre al [OSCURATO:PERSONA] i reati contestati, né precisavano quale fosse stato il suo effettivo ruolo nella rapina e le modalità di consumazione di questa; c) l'aggancio dell'ultima cella del telefono dell'imputato, considerata vicina all'abitazione di un suo complice, era stata ritenuta decisiva, in violazione di massime di esperienza relative ai tabulati telefonici e alla saturazione della linea; d) i fatti erano stati erroneamente ricostruiti per l'indebito utilizzo di [OSCURATO:PERSONA] e dei contatti telefonici ai fini di collocare i diversi imputati, anche sbagliando l'indirizzo del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, erano state ravvisate inesistenti contraddizioni tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle di sua moglie e, difformemente da quanto ricostruito nel giudizio di primo grado, era stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse raggiunto l'abitazione delle persone offese in auto con [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di confessione e risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre argomentazioni già esposte in sede di appello e ampiamente vagliate dalla Corte distrettuale, al fine di sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, tanto da richiedere uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità che caratterizza la scansione delle sequenze argomentative della decisione impugnata. 2 In A fronte dell'accertamento di una rapina in cui la Corte di appello ha proceduto alla valutazione della prova indiziaria, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non basata su mere congetture in assenza di riferimenti individualizzanti o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv.260017; Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Piras, Rv.280414). In sostanza la Corte di cassazione in questa sede valuta che il ragionamento del giudice di merito si sia articolato in due momenti: il primo in cui il livello di gravità e precisione degli indizi viene accertato isolatamente, ciascuno nella sua valenza qualitativa; il secondo in cui questi vengono ricomposti secondo un esame globale e unitario che ponga in luce i collegamenti in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Piras, Rv. 280414). La Corte di appello ha fatto corretto uso dei principi di diritto enunciati per quanto di seguito sarà evidenziato e ha operato proprio secondo queste direttrici, ricostruendo un apparato argomentativo logico e coerente. Diversamente da quanto richiesto dal tenore del ricorso, questa Corte non può rivedere il giudizio di merito ed estendere il proprio esame alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, dovendosi limitare alla verifica che la sentenza impugnata e gli elementi di prova rispondano alle regole della logica, del diritto e all'esigenza di completezza espositiva. 2. Il primo motivo di ricorso concerne la questione, già precedentemente posta, riguardante la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] del soprannome utilizzato dai coimputati - condannati per la rapina in oggetto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via definitiva e [OSCURATO:PERSONA] in via non definitiva - nell'intercettazione ambientale numero 882 del 9 dicembre 2016 (pagine 94 e 95 delle trascrizioni del perito) in cui questi parlano della vendita di quanto ricavato dalla rapina e della spartizione in quattro, anche con [OSCURATO:PERSONA] e con Vitja. Va premesso che la Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. 2, n. 33843 dell'Il novembre 2020, aveva annullato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bologna in data 18 giugno 2019 nei confronti del ricorrente, per avere fondato la sua responsabilità sulle menzionate intercettazioni, ritenendo che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non avesse contestato che questo fosse il suo soprannome. In particolare, la pronuncia della Corte di legittimità sottolineava che, sebbene nell'atto di appello si contestasse che "quel Vitja debba identificarsi nel presente imputato" (v. atto di appello ff. 8-9), la Corte territoriale si era limitata a confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado senza confrontarsi con le deduzioni difensive e ritenendo erroneamente che non vi fosse contestazione in ordine alla riconducibilità, proprio al ricorrente, del soprannome di cui alle conversazioni captate. Nelle pagine 5 e 6 la sentenza impugnata, con motivazione congrua, completa e logica, spiega invece che il Vitja di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è l'odierno imputato in base alle dichiarazioni rese in dibattimento dal maresciallo Meloni. Questi, all'udienza del 2 marzo 2018, rispondendo alle domande della difesa del ricorrente, aveva rappresentato come dalle telefonate ascoltate dagli operanti nel corso delle indagini risultasse che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (Hennadi) quando telefonava a [OSCURATO:PERSONA] lo chiamava soltanto con questo soprannome. Va del resto ribadito che «in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 2596759). Oltre al dato inconfutabile che l'imputato fosse l'unico Vitja del gruppo criminale, la sentenza impugnata, una volta chiarito questo elemento di raccordo, aggiunge, con dovizia di particolari, tutte le altre prove in forza delle quali ha ritenuto la certa responsabilità del ricorrente nella commissione della rapina dei due anziani e l'assoluta inattendibilità dell'alibi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, richiamando in particolare: la coabitazione all'epoca dei fatti con [OSCURATO:PERSONA] (condannato per questa rapina in via definitiva); la commissione del reato proprio da parte di quattro uomini (numero corrispondente ai due condannati in via definitiva, al condannato in via non definitiva e al ricorrente); la contraddizione riscontrata tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle della moglie in ordine agli orari e, infine, le intercettazioni ambientali e i contatti sopra menzionati. 3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono incentrati su questioni di fatto di cui chiedono una rilettura e ripropongono, in gran parte, questioni già dedotte in appello senza utili controdeduzioni rispetto alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale ha evidenziato e collegato una serie di elementi oggettivi che hanno comprovato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], coinquilino di [OSCURATO:PERSONA] e amico degli altri due, tutti condannati per la rapina in esame.In particolare, ha valorizzato la circostanza che la notte della rapina l'auto con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse stata fermata dai Carabinieri alle ore 3.20 con all'interno gli oggetti usati per commettere il delitto. Ha inoltre sottolineato che alle 20.20 il cellulare di [OSCURATO:PERSONA], coinquilino di [OSCURATO:PERSONA], aveva agganciato una cella compatibile con la zona di Bologna in cui abitava il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli condannato in via definitiva per detto fatto): secondo la non illogica ricostruzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], paese in cui abitava, stava andando a prendere in auto il complice, per raggiungere insieme gli altri due coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che già si trovavano sul luogo della rapina. Ha del resto osservato la Corte come la sera stessa alle ore 21 l'auto di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ripresa dalle telecamere stradali mentre si dirigeva verso casa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], proprio per prendere quest'ultimo. In tale coerente quadro si colloca l'intercettazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui i due parlavano della vendita del bottino ricavato dalla rapina e della spartizione anche con Vitja, inequivocabilmente individuato in [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni sopra indicate. La Corte di appello si è puntualmente diffusa nella sentenza sulla falsità dell'alibi proposto dal ricorrente, rilevando illogicità e discrasie nelle dichiarazioni difensive, sia dell'imputato che della moglie, volte a dimostrare la presenza del ricorrente a Bologna, luogo della rapina, proprio nelle ore antecedenti al delitto, per accompagnare la donna all'ospedale Sant'Orsola, in cui si trovava l'anziana di cui era badante. Con precisi e logici argomenti la sentenza ha dimostrato la totale inverosimiglianza del prospettato alibi, spiegando, al contrario, come [OSCURATO:PERSONA] si fosse spostato dalla sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a Bologna e come ciò potesse spiegarsi con l'intento di andare a prendere il complice [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso ha insistito sull'erroneità dell'indirizzo di questi, per come indicato nella sentenza ([OSCURATO:PERSONA] a pag. 6 e [OSCURATO:PERSONA] a pag. 13): ma si tratta di una circostanza di fatto che non assume alcuna decisività, in termini di radicale incompatibilità, rispetto alla puntuale ricostruzione delle fasi antecedenti e successive alla rapina, operata nella sentenza, non solo perché le due indicazioni non erano riferibili a luoghi tra loro distanti, ma anche perchè non ne risulta disarticolato il tessuto argomentativo, che individua uno degli autori della rapina pluriaggravata oggetto del processou in [OSCURATO:PERSONA], conosciuto come Vitja, privo di un alibi credibile, conoscente e frequentatore degli altri autori della rapina e di uno di questi persino coinquilino ([OSCURATO:PERSONA]). In conclusione, le coerenti argomentazioni dei giudici di merito hanno valorizzato tutti gli elementi probatori a loro disposizione, collegandoli in modo coerente e chiarendo, in particolare, le ragioni connesse alla riferibilità a fi [OSCURATO:PERSONA] delle intercettazioni ambientali sopra indicate, per le quali la sentenza era stata originariamente annullata con rinvio. 4. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è anche esso manifestamente infondato. Infatti la Corte territoriale, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il minimo edittale, ha motivato il diniego in base a plurimi elementi, cioè la condotta processuale tenuta e l'oggettiva gravità e brutalità del delitto commesso ai danni di soggetti ultra novantenni, legati e imbavagliate da quattro uomini di notte. Si tratta di motivazione congrua, ampia, personalizzata ed immune da vizi logico-giuridici, che dà conto delle ragioni giustificative dell'apprezzamento discrezionale in quanto tale non assoggettabile a sindacato di legittimità, a fronte delle aspecifiche deduzioni difensive formulate sul punto. 5. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, per i profili di colpa sottesi alla ragione dell'inammissibilità, si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 27172/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris