CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2017
Cassazione n. 16492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 5818/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 10/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.TK7013104811, relativo all’anno di imposta 2008, assumendone lamancata notifica.Numero registro generale 11452/2018Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 16492/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso ela Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello. Inparticolare, ritenuta la contraddizione esistente tra quanto indicato nelricorso introduttivo e nell’atto di appello relativamente all’indirizzo diresidenza, riteneva infondato l’appello evidenziando anche che lamancata impugnativa dell’avviso rendeva possibile l’attività diriscossione.2. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidatoa tre motivi, ai quali l’Agenzia delle entrate ha opposto controricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], originariamente costituita qualedifensore del ricorrente, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, hadepositato rinuncia al mandato.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 10aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente propone tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 57 d.lgs.n. 546 del 1992, censurando la decisione ove ha ritenuto che fossenuova la mera argomentazione difensiva con cui egli aveva evidenziatoil cambiamento di denominazione della strada di residenza (via Olivellaanziché via [OSCURATO:PERSONA]).1.2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce in primo luogo la violazione e falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., mancata corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato – omessa pronuncia in relazione all’eccepitaviolazione degli artt. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 137 e dell’art. 140 c.p.c. nonché dell’art. 19, terzo comma,d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione laddove non haesaminato la specifica questione relativa alla validità della notificaNumero registro generale 11452/2018Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 16492/2026Data pubblicazione 27/05/2026effettuata col rito degli irreperibili, censurata sotto il profilo dell’assenzadi ricerche e senza che vi fosse stato alcun trasferimento dellaresidenza anagrafica, avendo il notificatore solo attestato l’assenza delnumero civico nell’indirizzo e che non vi era cassetta postale o citofono.Col medesimo motivo si deduce altresì, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primocomma, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la CTR ha del tutto omesso diesaminare, il che rileva sotto il profilo degli artt. 115 e 116 c.p.c., lacircostanza che era pendente procedimento penale a seguito didenuncia querela del contribuente in relazione alla falsità delleimporre la sospensione del processo tributario.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt.132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e la nullità dellasentenza per motivazione apparente.2. Appare opportuno esaminare congiuntamente i motivi di ricorso.Costituisce circostanza compiutamente allegata dal ricorrente chela causa avesse, sin dal primo grado di giudizio, quale suo oggettoprincipale la questione della validità della notificazione dell’avviso diaccertamento (e della notificazione del prodromico invito alcontraddittorio), notificazione effettuata col rito degli irreperibili aisensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973; ilricorrente aveva contestato la validità di tale notificazione deducendol’assenza di valida attestazione delle ricerche effettuate dal messonotificatore anche in assenza di trasferimento anagrafico; nell’atto diappello, a supporto di tale doglianza, aveva anche allegato il cambio diNumero registro generale 11452/2018Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 16492/2026Data pubblicazione 27/05/2026denominazione della strada oltre a censurare la decisione di primogrado che aveva rigettato il ricorso.2.1. Sul punto appare opportuno rammentare che questa Corte haaffermato che in tema di procedura di notificazione semplificata ex art.60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore,se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario,trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al depositodell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'enteterritoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia,deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelleanagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predettosi sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportandogeneriche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, nonessendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore,impugnabili mediante querela di falso (Cass. n. 14568/2024).Inoltre, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messonotificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notificasecondo le modalità previste, per gli «irreperibili assoluti», dall'art. 60,comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art.140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che ilcontribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nelComune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. n. 3378/2020).2.2. Ebbene, a fronte di tale oggetto del giudizio, la CTR haevidenziato l’inammissibilità di «nuove eccezioni» e al contempo lariproposizione di argomentazioni ritenute infondate dal giudice di primogrado; ha evidenziato la contraddittoria allegazione dell’indirizzo diresidenza nel ricorso di primo grado rispetto all’atto di appello; haritenuto che la mancata impugnativa dell’avviso di accertamento«correttamente notificato» rendeva possibile l’applicazione del dispostoNumero registro generale 11452/2018Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 16492/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’art. 29, comma 1, lett. e) del d.l. n. 70 del 2010 e cioè l’iniziodell’attività riscossiva.Tale esame e la relativa affermazione dell’«avviso di accertamentocorrettamente notificato» sono però del tutto privi di una qualsiasimotivazione che possa far ritenere assolto l’onere del cd. minimocostituzionale di cui a Cass. Sez. U. n. 8053/2014.Una valida motivazione non può infatti ritenersi la ritenutainammissibilità di nuove eccezioni in appello (posto che non èevidenziato a quali eccezioni ci si riferisca), nè l’affermazione (di persé meramente descrittiva del contenuto del gravame) della«riproposizione di argomentazioni ritenute infondate nel giudizio diprimo grado», senza alcuna valutazione né in termini diammissibilità/inammissibilità né in termini di fondatezza/infondatezza,né infine l’affermazione della conseguente legittimità dell’attivitàriscossiva.La motivazione non lascia invero neanche comprendere se laritenuta novità si riferisca effettivamente alla deduzione del cambio didenominazione della strada di residenza, questione che invero vieneesaminata dopo l’affermazione di inammissibilità e viene consideratain termini (evidentemente diversi) di contraddittorietà.Infine, la questione centrale della causa, cioè la validità dellanotificazione del ricorso col rito degli irreperibili e l’effettuazione dellenecessarie ricerche, rimane invece priva di alcuna motivazione.3. Pertanto, va accolto il terzo motivo, con assorbimento degli altri;la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, per nuovo esame, in diversacomposizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 11452/2018Numero sezionale 3046/2026Numero di raccolta generale 16492/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte accoglie il terzo motivo, con assorbimento degli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, per nuovo esame, in diversa composizione,cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il 10 aprile 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]