CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 34961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n.18351/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 74 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 29, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente avverso la sentenza n. 202 / 20 1 6 della CORTE D'APPELLO di SALERNO , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 1 182 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Dott. A [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.18351/2016 Cron. C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto integralmente la domanda, condannava la Regione [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente regionale proveniente dai ruoli del soppresso Ersac, al pagamento della somma di euro 1.919,51,oltre accessori, a titolo di ricostruzione di carriera. La Corte territoriale esponeva cheLuigi Gregorio, dipendente dell' Ersac dal 1° luglio 1978, aveva ottenuto con sentenza del TAR n. 250/2007, divenuta definitiva, il riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica maturata per il servizio prestato ai sensi della legge nr. 285/1977 prima della immissione in ruolo, oltre che il riconoscimento del diritto alle differenze retributive ai sensi della l.r. nr. 18/1990. Rappresentava altresì che, nelle more, l’Ersac era stato soppresso con legge della regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 2007 e i lavoratori erano statitrasferiti alla Regione [OSCURATO:SOCIETA], previa ricostruzione di carriera da parte dell’Ersac, ricostruzione cheil Gregorio contestava ritenendolanon rispettosa del giudicato amministrativo e delle leggi regionalie produttiva d’una retrocessione del livello di inquadramento a lui spettante. In ragione di tali premesse, il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro per la condanna della Regione [OSCURATO:SOCIETA] ad inquadrarlo,ai fini giuridici ed economici, nella sesta qualifica funzionale exarticolo 3 l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 52/1974, nella VII qualifica funzionale ex articolo 36 l.r. [OSCURATO:SOCIETA] nr. 27/1984 e, da ultimo, nella categoria D del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali dal 1°aprile 1999, con pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione. La Corte territoriale osservava che il diritto alla ricostruzione della carriera era già stato riconosciuto dal giudice amministrativo, che aveva accertato nei confronti dell’Ersac e della Regione [OSCURATO:SOCIETA] il diritto del Gregorio al riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica per il servizio prestato ai sensi della legge n. 285/1977, prima dell'immissione in ruolo, e cond annato Ersac e Regione [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti in base alla legge regionale nr. 18/1990; pertanto, sulla scorta del giudicato ammnistrativo, il lavoratore aveva diritto alle differenzedi retribuzione derivanti dall’operataricostruzione della carriera.Atteso il contrasto tra le parti circa il quantumdelle retribuzioni derivante dalla ricostruzione della carriera, nel corso del giudizio di merito era stato conferito incarico aCTU in relazione al periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e la data di inserimento del Gregorio nei ruoli della Regione. Quanto all'inquadramento, il giudice dell’appello riteneva corretto il livello V riconosciuto dal datore di lavoro, piuttosto che il livello VI rivendicato in giudizio. Pacifico che il Gregorio possedesseil diploma di scuola media superiore e che fosse assegnato a mansioni di concetto, la Corte territoriale sul punto osservava che: 1) l'articolo unico della tabella A allegata alla l.r. n. 11/1974 includeva nellivello di concetto i dipendenti muniti di diploma di scuola media di secondo grado; 2) l'articolo 3 della legge regionale nr. 52 del 1974, che aveva regolato lo stato giuridicoe il trattamento economico del personale regionale, aveva stabilito che il personale dello Stato trasferito alla Regione a norma della legge nr. 281/1970 doveva essere inquadrato nel livello corrispondente alla carriera di provenienza e con valutazione del servizio prestato in precedenza presso qualsiasi ente pubblico anche diversoda quello di diretta provenienza; 3) l'allegato 1 alla legge regionale nr. 12/1981 includeva nel livello quinto i dipendenti muniti del diploma di scuola media secondaria superiore e/o diploma professionale e nel superiore livello sesto i lavoratori provvisti di diploma di laurea. Identico contenuto avevano gli articoli 8 e 9 della stessa legge. 4) l'articolo 36 della legge regionale nr 27/1984, nel prevedere la nuova classificazione del personale della Regione a decorrere dal gennaio 1983, dettava la tabella di corrispondenza ai fini del primo inquadramento nelle qualifiche funzionali, inserendo i dipendenti di cui al precedente livello quinto della legge nr. 41/1981 nel nuovo livello sesto; 5)infine il c.c.n.l. Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1 999 aveva previsto l'inserimento nella categoria C1 dei lavoratori inquadrati nell'ex livello sesto. Secondo i calcoli effettuati dal CTU,dalla ricostruzione di carriera del lavoratore nei termini innanzi descritti derivava una differenza di € 1.919,51 rispetto alle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza del TAR.4 A tali considerazioni la Corte territoriale aggiungeva che il giudicato amministrativo non aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all’inquadramento iniziale nel livello VI,né era stata sollevata in quella sede una specifica pretesa per detta attribuzione, sicché le deduzionisvolte dallavoratore in ordine al livello superiore erano ormai tardive, oltre cheinfondate per quanto esposto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolato in cinque ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la Regione [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 nr.3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p..c. in relazione al divieto di ius novorum. Evidenzia il ricorrente che nella memoria difensiva del giudizio di primo grado la Regione [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata ad affermare che la ricostruzione dicarriera era stata eseguita correttamente e che soltanto con l’atto di appello aveva tardivamente allegato che il lavoratore non aveva dimostrato i fatti costitutivi della pretesa, negando che il Gregorio avesse diritto all’inquadramento nella carriera diconcetto-parametro 160- livello VI. Il ricorrente addebita alla Corte d’Appello di avere dato seguito a tale tardiva contestazione. 1.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Le contestazioni mosse dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di secondo grado costituiscono non già nuove domande o eccezioni, ma mere difese, mentre il divieto di ius novorum riguarda le nuove domande e le eccezioni non rilevabili d’ufficio. 2. La seconda censura lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nel senso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il giudicato di cui alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 250 del 2007, innanzi ricordata, aveva ad oggetto solo il riconoscimento del servizio pre-ruolo e l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico dei dipendenti regionali. Si assume, in sostanza, che il petitum dell’attuale giudizio è nuovo e diretto al riconoscimento dell’inquadramento in una qualifica superiore, con le relative differenze di retribuzione. Insomma, il ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza di appello ha ritenuto che, coprendo il giudicato esterno il dedotto ed il deducibile, il ricorrente non potesse più chiedere l’inquadramento iniziale nel VI, anziché nel V livello, riconosciutogli dall’Amministrazione. 2.1. La doglianza non coglie nel segno. Va premesso che effettivamente c’è un giudicato esterno del g.a. sul diritto del Gregorio al riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata per il servizio prestato ai sensi della l. n. 285 del 1977, prima della immissione in ruolo e al pagamento delle conseguenti differenze retributive ai sensi della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 18 del 1990. Tuttavia, detto giudicato non copre in alcun modo la diversa e nuova richiesta di inquadramento, azionata nel presente giudizio , nel VI anziché nel V livello riconosciuto dall’amministrazione. In estrema sintesi, ritiene il Collegio, che erroneamente la sentenza del giudice territoriale abbia ritenuto che laquestione dell’inquadramento nella VI, anziché nella V qualifica, fossecoperta dal giudicato esterno . La questionedell’erroneità dell’inquadramento, in V anziché in VI livello, infatti, non è stata infatti esaminatanella sentenza del Tar innanzi ricordata. Tanto premesso, va rilevato che la sentenza di appello , ad onta delle considerazioni che precedono, ha esaminato comunque anche il merito della domanda di inquadramento superiore e ne ha affermato l’infon datezza (cfr. sentenza pag. 11), evidenziando cheil Gregorio è munito di diploma di scuola superiore, anziché del diploma di laurea richiesto per l’inquadramento nel VI e nel VII livello, ai sensi dell’allegato A della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 12 del 1981. Tale nucleo della motivazione della sentenza di appello non è stato in alcun modo inciso dal motivo di ricorso. Di qui l’infondatezza del mezzo. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 52/1974, dell’art. 1 della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 12 del 1981, dell’art.36 della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 27/1984, della legge della Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La doglianza investe la statuizione che ha respinto nel merito la domanda di inquadramento iniziale nel superiore livello VI. Sostiene il ricorrente che la Regione avrebbe inammissibilmente ampliato le proprie difese facendo riferimento alla l.r. nr. 1/1974 articolo 1 Tabella A e addebita alla Corte di territoriale di non avere tenuto conto della natura del rapporto di lavoro. In sostanza , il ricorrente sostiene che, provenendo dall’impiego statale VI qualifica parametro 160, doveva essere inquadrato nella VII qualifica del DPR 347/1983 dei dipendenti delle autonomie locali o, almeno, nella VI qualifica. L’Ersac, invece, nella suaricostruzione in relazione al primo periodo (1 ° luglio 1978-29.12.1982) aveva artatamente omesso di fare riferimento ai livelli, pur riconoscendo l’appartenenza del Gregorio alla carriera di concetto ed al parametro 160 proprio degli impiegati di VI qualifica funzionale. Pertanto, il ricorrente rivendical’inquadramento in VII o in VI qualifica, secondo le decorrenze indicate nel motivo. 3.1. Il motivo è infondato alla luce di quanto già innanzi esposto al punto 2.1. La Corte territoriale ha,infatti, negato il diritto del ricorrente all’inquadramento nei termini di cui innanzi (con riferimento sia al VI che al VII livello), stante il mancato possesso del diploma di laurea necessario, come già detto, per l’inquadramento nel VI e nel VII livello, ai sensi dell’allegato A della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 12 del 1981. 4. Il quarto motivo è proposto, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c., sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., nonché, ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo. Si assume che in primo grado i conteggi del Gregorio non sarebbero stati specificamente contestati dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA]; di conseguenza si sostiene la superfluitàdella nomina di un CTU. In conseguenza di quanto innanzi, ritiene il ricorrente chesui conteggi prodotti si sarebbe formato il giudicato, erroneamente ignorato dalla Corte territoriale malgrado apposita eccezione in tal senso sollevata.4.1. Il mezzo èinfondato e va rigettato. Breviter basti sul punto ricordare che la Regione [OSCURATO:SOCIETA] ha - a monte - contestato i livelli di inquadramento pretesi dal lavoratore. Detta contestazione implica, evidentemente, che non possono essere accolti conteggi riferiti ad un livello -appunto - contestato e non riconosciuto. 5. La quinta ragione di impugnazione, articolata ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c., lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. Si torna a ribadire la diversità dell’oggetto del presente giudizio rispetto a quello definito dal giudicato amministrativo e viene nuovamente rappresentato che non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem eccepita dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA]. Si addebita alla Corte territoriale di avere detratto dal computo delle differenze dovute le somme erogate a seguito della decisione del TAR nr. 250/2007, mentrecon il quinto mezzo si sostiene che il lavoratore non avrebbe percepito alcunché. 5.1. Il motivo va rigettato. Richiamato ancora una volta quanto detto innanzi ai punti 2.1. e 3.1. inordine al giudicato esterno, alla sua rilevanza e ai limiti nel presente giudizio, si deve osservare che le altre questioni proposte con il motivo, ovvero l’erroneità nel computo delle differenze retributive e nelle operate detrazioni per intervenuti pagamenti, come pure la dedotta mancata percezione di somme in esecuzione della sentenza amministrativa, costituiscono tutte doglianze attinenti al merito e, dunque, non più proponibili e riesaminabili in sede di legittimità. 6. Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi il ricorso va rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 8. Dà atto della sussistenza,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13. PQM rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi, e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore im