CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 1969
Cassazione n. 17216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1969 avverso la sentenza del 23/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso, anche con riferimento alla proposizione della questione di legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 maggio 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo che all'esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente all'evasione dell'Ires, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società "Chiaramello s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi, dotando la ditta di un sistema di doppia contabilità e di quattro conti correnti bancari non registrati in contabilità, aveva indicato nella dichiarazione unica delle persone giuridiche del 2013, relativa ai redditi del 2012, ricavi complessivi di importo pari a 1.209.472,00 euro, omettendo di indicare ricavi imponibili pari a 741.049,00 euro, così da realizzare l'evasione dell'Ires per euro 203.788,00. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, preceduto dalla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale. 2.1. La questione di legittimità costituzionale è formulata in relazione alla disposizione di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'integrale riparazione del danno cagionato, costituente il presupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante, possa avvenire mediante pagamento rateizzato con definitivo adempimento anche dopo il giudizio, pur in presenza di una concreta volontà riparatoria, per contrasto con l'art. 3 Cost. Si deduce che la mancata previsione, nell'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., della possibilità di riparare integralmente il danno cagionato mediante un risarcimento che non sia immediato, ma dilazionato nel tempo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., creando un'irragionevole disparità di trattamento tra gli aspiranti beneficiari, sostenuti dalla medesima volontà riparatoria, a seconda delle loro condizioni patrimoniali. Si evidenzia che, nel caso di specie, il ricorrente, pur volendo risarcire interamente il danno cagionato, ha fatto ricorso alla rateizzazione del pagamento delle somme all'Agenzia delle Entrate, al fine di poter continuare a mantenere in attività l'azienda familiare, altrimenti destinata all'insolvenza. 2.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo. riguardo alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen. Si deduce che, nell'atto di appello, era stata censurata la sentenza del Giudice di prima cura, anche laddove aveva ritenuto di non applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 62, ri. 6, seconda parte, cod. pen. Si rileva che la Corte territoriale, nel ritenere le censure infondate, e nel rigettare la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non ha fornito risposta sul motivo di gravame concernente la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla rilevanza della condotta riparatoria, mediante pagamento frazionato, ai fini dell'attenuazione delle conseguenze dannose del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'integrale riparazione del danno cagionato, costituente il presupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante, possa avvenire mediante pagamento rateizzato con definitivo adempimento anche dopo il giudizio, pur in presenza di una concreta volontà riparatoria, per contrasto con l'art. 3 Cost. 3. Appare utile premettere che, indubbiamente, l'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. esclude l'applicabilità della circostanza attenuante da essa prevista nel caso di pagamento rateizzato del danno con adempimento finale programmato in epoca successiva all'apertura del giudizio. La disposizione appena citata prevede come circostanza attenuante «l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e quando sia possibile, mediante le restituzioni». Dal dettato letterale della previsione normativa in questione emerge con chiarezza, che, per l'applicazione della circostanza da essa istituita, è necessaria l'avvenuta "integralità" del risarcimento «prima del giudizio». E in questo senso è univocamente orientata l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Da un lato, infatti, si sottolinea che la preclusione determinata dall'inizio del giudizio - e costituita, nel giudizio abbreviato, dall'ordinanza di ammissione al rito prevista dall'art. 438, comma 4, cod. proc. pen. - ha una sua intrinseca ragionevolezza perché è funzionale ad ancorare la concessione dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non all'interesse del medesimo per la propria sorte processuale (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043-01, e Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380-01).Dall'altro, si è più volte precisate che la circostanza attenuante della riparazione del danno non trova applicazione qualora il risarcimento sia corrisposto ratealmente poiché, trattandosi di un ristoro futuro ed aleatorio, esso non è integrale ed effettivo (così Sez. 2, n. 9877 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280725-01, e Sez. 6, n. 830 del 1982, dep. 1983, Pecoraro, Rv. 157175-01). 4. La questione della compatibilità della disciplina di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. con l'art. 3 Cost. è stata già esaminata più volte, sia pur non recentissimamente, dalla Corte costituzionale. In particolare, Corte cost., sent. n. 111 del 1964 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che attenua il reato «l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso», in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost., si è evidenziato che la disposizione di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. «ha natura sostanziale e non ha perciò nessuna attinenza coi mezzi processuali». Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost., avanzata in quanto la disciplina di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. determinerebbe una posizione di privilegio a favore dei cittadini abbienti rispetto agli altri, si è osservato che l'attenuante in discorso trova «la sua giustificazione nella rilevanza giuridica che il risarcimento assume quale specifica circostanza rivelatrice del ravvedimento del reo che, attraverso quel mezzo, ha provveduto ad eliminare uno degli effetti prodotti dalla sua azione antigiuridica». E la conclusione appena indicata è stata puntualmente ribadita, questa volta con dichiarazione di manifesta infondatezza, da Corte cost., ord. n. 272 del 1976. Anche in tempi più prossimi, il Giudice delle Leggi ha confermato che «il termine entro il quale il danno può essere utilmente riparato ai fini della concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale è ragionevolmente fissato dal legislatore "prima del giudizio", locuzione da intendersi nel senso che il risarcimento e la restituzione debbono essere effettuati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, avendo tale norma, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il chiaro intento "di dare rilevanza giuridica, come presunto sintomo di ravvedimento e di attenuata capacità a delinquere, solo a quel comportamento del reo che, precedendo lo svolgersi del giudizio a suo carico, possa essere ritenuto espressione di un sincero. pentimento non riferibile a sviluppi del dibattimento e a contingenti esigenze di difesa"» (così Corte cost., ord. n. 970 del 1988).Inoltre, la Corte costituzionale, allorché ha affermato che la disciplina dell'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., per essere ritenuta non in contrasto con l'art. 3 Cost., deve essere operante anche quando l'intervento risarcitorio è compiuto dall'ente assicuratore, ha sottolineato come l'attenuante ha un contenuto oggettivo, incentrato sull'integralità del risarcimento del danno (Corte cost., sent. n. 138 del 1998). Nell'occasione, il Giudice delle Leggi, tra l'altro, ha rilevato: «Dal punto di vista logico, il fatto che il risarcimento debba essere integrale e che non sia quindi 'ammessa una riparazione parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli stati psicologici o dell'atteggiamento interiore del reo, ma del preminente risalto che si intende dare alla figura della persona offesa e all'esigenza che il pregiudizio da questa subìto a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La considerazione dell'integralità del risarcimento è talmente esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell'imputato a favore della persona offesa, varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, regolato dall'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., l'interesse della vittima non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del diritto penale». Ha anche aggiunto: «La sola variante che l'art. 62 introduce al regime delle obbligazioni nascenti dal reato, rispetto al diritto civile, è che agli effetti dell'attenuante non sono consentite dilazioni di pagamento né sono ammessi modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Ma è questa una variante che, lungi dal deporre nel senso di una qualche finalità di rieducazione o di emenda del reo, rafforza ancor più il carattere essenzialmente oggettivo dell'attenuante e il suo essere ordinata al ristoro della parte offesa onde risulti, con valutazione ex post meno grave la vulnerazione dell'ordine giuridico provocata dal reato». 5. La giurisprudenza di legittimità, sebbene anch'essa in tempi non recenti, si è ripetutamente espressa in linea con l'orientamento della Corte costituzionale. Una decisione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 6 cod. pen., che prevede e disciplina la circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, nella parte in cui l'efficacia di detto risarcimento viene subordinata all'osservanza di un limite temporale, non dando luogo siffatta previsione ed alcuna irragionevole compressione del diritto di difesa, ma ponendosi essa, al contrario, in sintonia con la ratio dell'attenuante in questio -ie, che è quella di dare rilevanza a comportamenti i quali, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento (Sez. 1, n. 3340 del 13/01/1995, Menolascima, Rv. 200578-01). Altra pronuncia è pervenuta al medesimo risultato di manifesta infondatezza della questione osservando che la riparazione volontaria ed integrale del danno prima del giudizio è assunta dall'art 62, n. 6, cod. pen. non sotto un profilo esclusivamente civilistico di natura puramente risarcitoria, bensì quale elemento sintomatico del ravvedimento del reo, che giustifica un'attenuazione del trattamento punitivo (così Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, Desiderio, Rv. 137049-01). Una decisione ancora precedente, a fondamento di identica conclusione ha rilevato che il risarcimento del danno, ove sia tempestivo, volontario ed integrale, assume la funzione di condizione del beneficio dell'attenuante che compete solo a chi, agendo attraverso di esso dia concreta prova del suo ravvedimento, mentre la violazione dell'art 3 Cost. può ravvisarsi soltanto quando, in difetto di una giustificazione del precetto ragionevole e desumibile da esigenze oggettive, la norma viene a determinare non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio (Sez. 1, n. 1928 del 13/06/1973, dep. 1974, Saccucci, Rv. 126385-01). 6. Ad avviso del Collegio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n..6, prima parte, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicabilità della circostanza attenuante da essa prevista nel caso di pagamento rateizzato del danno con adempimento finale programmato in epoca successiva all'apertura del giudizio, per contrasto con l'art. 3 Cost., e segnatamente perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra gli aspiranti beneficiari, sostenuti dalla medesima volontà riparatoria, a seconda delle loro condizioni patrimoniali, è manifestamente infondata per ragioni di ordine sistematico. La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., in effetti, ha un duplice e coessenziale fondamento: da un lato, risponde all'esigenza di premiare il ravvedimento dell'imputato; dall'altro, mira ad assicurare che il pregiudizio subìto dalla persona offesa e dai danneggiati a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La stessa, quindi, presenta, inscindibilmente, sia un profilo soggettivo, rivolto al comportamento dell'imputato, sia un profilo oggettivo, incentrato sulla completa eliminazione delle conseguenze dannose del reato.Ne discende che, per assicurare il soddisfacimento tanto delle esigenze soggettive, quanto delle esigenze oggettive, risulta ragionevole una disciplina dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. che ne preclude l'applicazione se il danno non sia stato interamente riparato prima del giudizio. Né, in questa prospettiva, la disciplina appena descritta si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., segnatamente perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra gli aspiranti beneficiari, sostenuti dalla medesima volontà riparatoria, a seconda delle loro condizioni patrimoniali. Invero, se per la concessione dell'attenuante rileva non solo la volontà riparatoria dell'imputato, ma anche, ed autonomamente, il fatto oggettivo dell'integrale riparazione del danno: non può assumere significato dirimente una ipotizzata disparità di trattamento tra aspiranti beneficiari, in ragione delle loro diverse condizioni economiche. 7. Infondate sono anche le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen., deducendo l'omessa risposta sul punto da parte della Corte d'appello. Innanzitutto, come precisato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (così Sez. U,. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). E, anzi, altre decisioni hanno ancor più specificamente rilevato che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (così Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01). Ciò posto, deve rilevarsi che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen. non può ritenersi applicabile al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Invero, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, la circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai reati /A 7 ( contro il patrimonio, in quanto si tiferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645-01, e Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, Rv. 268365-01), e, per le medesime ragioni, neppure ai reati che, pur non essendo contro il patrimonio, offendono il patrimonio, come la bancarotta per distrazione (v. in questo senso, ad esempio, Sez. 5, n. 33188 de 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774-01, e Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245137-01), o l'omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 2023 del 30/11/2022, dep. 2023, Bertini, Rv. 284127-02). Allo stesso modo, pertanto, deve concludersi con riferimento al reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, il quale è anch'esso un reato che, pur non essendo contro il patrimonio, offende il patrimonio della persona offesa, l'Amministrazione finanziaria. 8. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna