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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46486/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha sostituito la pena applicata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la corrispondente pena pecuniaria determinata, per il primo, in 15.000,00 euro di multa e, per la seconda, in 67.500,00 euro di multa.

La Corte territoriale è giunta a tale importo applicando, per ciascun giorno di pena detentiva irrogata, l'importo di 250,00 euro previsto dall'art. 135 cod. pen. 2.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, invocando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma,

I. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 28 del 2022)

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Corte cost. n. 28 del 2022 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui prevede che «[i]I valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale».

Il mutamento della cornice di riferimento per giungere alla determinazione della sanzione sostitutiva impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di aggiungere che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per la ridetermin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha sostituito la pena applicata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la corrispondente pena pecuniaria determinata, per il primo, in 15.000,00 euro di multa e, per la seconda, in 67.500,00 euro di multa. La Corte territoriale è giunta a tale importo applicando, per ciascun giorno di pena detentiva irrogata, l'importo di 250,00 euro previsto dall'art. 135 cod. pen. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, invocando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, I. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 28 del 2022) 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Corte cost. n. 28 del 2022 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui prevede che «[i]I valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale». Il mutamento della cornice di riferimento per giungere alla determinazione della sanzione sostitutiva impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di aggiungere che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per la ridetermin
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