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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38541/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma per avere eliminato la dichiarazione di abitualità nel reato e la misura di sicurezza, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Pescara, periodo intercorrente tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28/02/2018).

Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità della prevenuta e in punto di denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, poiché, quanto al primo, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 2 della sentenza impugnata); e che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è basato sui numerosi precedenti specifici a carico dell'imputata, secondo un iter argomentativo insindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore I Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma per avere eliminato la dichiarazione di abitualità nel reato e la misura di sicurezza, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Pescara, periodo intercorrente tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28/02/2018). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità della prevenuta e in punto di denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, poiché, quanto al primo, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 2 della sentenza impugnata); e che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è basato sui numerosi precedenti specifici a carico dell'imputata, secondo un iter argomentativo insindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore I Presid
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