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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 31595/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7563/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5631/2017depositata il 06/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.- [OSCURATO:PERSONA], in data 15 settembre 1982, ebbe a stipulare con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - al quale sono succeduti prima il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e poi il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]- la convenzione per la concessione della realizzazione del programma di infrastrutture delle aree industriali di cui all'art. 32 legge 14 maggio 1981 n.219, nonché l'atto aggiuntivo a detta convenzione in data 21 luglio 1983, aventi ad oggetto anche la realizzazione dei lavori della [OSCURATO:PERSONA] primo lotto, dallo svincolo di Contursi a quello di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.- La presente controversia concerne la pretesa avanzata in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a tali lavori, per conseguire la declaratoria di inadempimento del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di tempestiva emissione ed approvazione del certificato di collaudoredatto il 6 ottobre 2003, la declaratoria che il Consorzio attore era liberato da qualsiasi altra obbligazione derivante dalle opere eseguite, nonché la condanna del Ministero convenuto al pagamento della rata di saldo, riconosciuta dai collaudatori e mai pagata, pari ad euro 867.748,74= oltre accessori, ed al risarcimento del danno subito in conseguenza della tardiva approvazione del certificato di collaudo, consistente negli oneri sostenuti dallo stesso Consorzio per il mantenimento della struttura consortile nelle more dell'emissione ed approvazione di detto documento sino alla data di notifica dell'atto di citazione, danno quantificato in euro 1.860.862,99=, oltre accessori. 1.3.- Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12975/2014, respinse ogni domanda. 1.4.- La Corte di appello di Roma ha confermato la statuizione impugnata con diversa motivazione.

Segnatamente, ha osservato che – a differenza di quanto affermato dal Tribunale - non assumeva rilevanza preclusiva alla proposizione della domanda relativa al pagamento del saldo da parte di COINFRA l’inosservanza del termine di due mesi pattiziamente previsto dall’art. 17 della convenzione del 15 settembre 1982 per il completamento delle operazioni di collaudo e per l'approvazione dello stesso, perché – come affermato dalla Corte di legittimità, in tema di appalto di opere pubbliche (Cass. n.10377/2012, conf. a Cass. Sez.

U. n. 11312/1995) -l’Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 cod.civ., di guisa che, qualora sia fissato espressamente nell'atto un termine per ilcompimento delle indicate operazioni e lo stesso sia trascorso senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente.

Ne consegue che da tale momento l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine.

La Corte territoriale ha affermato che, nella presente fattispecie, in assenza di una precisa determinazione da parte dell’Amministrazione in relazione ad un atto comunque denominato certificato di collaudo, ben aveva agito COINFRA per richiedere la corresponsione del saldo, nonché il risarcimento dei danni, in ipotesi patiti, in conseguenza sia della tardiva redazione del certificato di collaudo, che del comportamento successivamente assunto dal Ministero che era qualificabile, secondo le richiamate pro nunce del [OSCURATO:PERSONA], come rifiuto del collaudo medesimo.

Ha, tuttavia, precisato, contrariamente a quanto assunto al riguardo, almeno formalmente, dal primo [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'eccezione del Ministero convenuto in ordine all'inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente quale oggetto la rata di saldo, che essendo stata accertata, secondo la prospettazione del menzionato convenuto, la non funzionalità e non collaudabilità delle opere eseguite, che era onere del [OSCURATO:PERSONA] verificare la regolare esecuzione di dette opere.

Infatti, in tal caso, la verifica in sede giudiziale è sostitutiva dell'approvazione del collaudo da parte del soggetto committente, atto con il quale si esprime un giudizio definitivo di accettazione dell'opera e si liquida il compenso spettante all’appaltatore, solitamente il saldo, stante la generalizzata eccezione al principio della postnumerazione del prezzo (fol.9 della sent. imp.).

Secondo la Corte di appello, tale era stata in effetti la verifica compiuta dal primo [OSCURATO:PERSONA], il quale, dall'esame dell' «estratto del certificato di collaudo del 6 ottobre 2003 (documento così definito sub 9,nell'indice in calce all'atto di citazione in primo grado)» era pervenuto, al di là dei rilievi formali e procedurali, ad esprimere un giudizio sostanzialmente negativo, con riferimento alle opere eseguite, quanto all'esecuzione a regola d'arte delle stesse ed alla conformità rispetto al contratto, che aveva posto a carico dell'impresa esecutrice anche le cautele necessarie ad evitare danni che, al contrario, erano state omesse (pag. 17 della sentenza impugnata).

E, secondo la Corte di appello, è questo l'argomentare della sentenza impugnata, con riferimento al quale ha ritenuto di verificare la fondatezza delle censure impugnatorie, che ha disatteso in toto, giungendo ad affermare -con motivazione ulteriore rispetto a quella del primo giudice -che il certificato di collaudo non poteva costituire titolo per la corresponsione del saldo alla luce del disposto di cui all’art.102 del R.D. n.350/1895 disciplinante il riscontro nella visita di collaudo di difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori (fol. 13 della sent. imp.), in presenza di difetti, puntualmente descritti, tra l’altro, circa l’inefficienza delle opere di contenimento della frana che rappresentavano un pericolo incombente per la strada, tali da rendere l’opera “inaccettabile” ai sensi dell’art.102, comma 1, lett. a) del R.D. n. 350/1985. 1.5.-COINFRA –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con nove mezzi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 6 settembre 2017.

Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ha depositato mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n.23921/2020; Cass. n. 27557/2022). 3.1.-Primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 cod.civ. in relazione agli artt. 17 e 21 della Convenzione del 15.9.1982- violazione dei principi di cui alla legge 10.12.1981, n. 741; violazione dell'art. 199, 3° comma, d.P.R. n. 554/1999.

A parere del ricorrente la Corte d'Appello ha negato il diritto del COINFRA alla corresponsione del saldo lavori, in presenza di una prolungata inerzia del Ministero, in violazione dei principi sanciti dalla giuriprudenza della Cassazione a mente dei quali l'inutile decorso del termine previsto per l'approvazione del collaudo, in mancanza della prova che l'omissione o il ritardo sia imputabile all'Impresa, determina, perciò solo, l'insorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, nonché del disposto dell'art. 199, co. 3, d.P.R n. 554/1999, a mente del quale il collaudo - intervenut o nel caso di specie nel 2003 - decorsi due anni dal termine stabilito per la sua approvazione, si sarebbe dovuto intendere per approvato. 3.2.- Secondo motivo: a) Vizio di ultrapetizione e di extrapetizione - b) Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato -c) Omessa pronuncia.

A parere del ricorrente, la Corte d'Appello in dipendenza dell'eccezione del Ministero in ordine alla asserita "inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente ad oggetto la rata di saldo», ha dichiarato che l'opera realizzata era "assolutamente inaccettabile" (a); ha erroneamente individuato il contenuto sostanziale della pretesa del COINFRA assumendo che trovasse fondamento nella idoneità del certificato di collaudo piuttosto che nel prolungato inadempimento del Ministero (b); ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di cui al punto l delle conclusioni del COINFRA, riportate in calce all'atto di citazione in 1° e 2° grado (c). 3.3.- Terzo motivo: Violazione dell'art. 132, secondo comma, cod.proc.civ.; vizio di motivazione (in relazione alla errata interpretazione della domanda anche al fine di valutare la corrispondenza tra il "chiesto" ed il "pronunciato", nonché sotto il profilo della motivazione apparente e del "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili".

A parere del ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha erroneamente ricondotto il fondamento della domanda del COINFRA alla «tardiva emissione del certificato di collaudo e della relativa approvazione», invece che all'inadempimento del Ministero rimasto totalmente inerte per anni rispetto ai propri obblighi di legge e di contratto, pervenendo così a negare il diritto del COINFRA al saldo, sulla base di un giudizio di inidoneità del certificato di collaudo a costituire titolo per la corresponsione del saldo. 3.4.- I primi tre motivi, da trattare congiuntamente perché avvinti, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 3.5.- Com’è noto, il contratto di appalto pubblico si considera ultimato soltanto a seguito del collaudo, che, in quanto avente la funzione di accertare la conformità della prestazione eseguita ai patti contrattuali ed alle regole dell'arte, rappresenta l'unico atto attraverso il quale l'Amministrazione committente può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata regolarmente adempiuta, e risulta dunque indispensabile ai fini dell'accettazione della prestazione, da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo pattuito, ai fini del quale resta invece irrilevante il momento della consegna, come disciplinato in via generale dagli artt. 1665 e 1667 cod.civ. (cfr. Cass. n.10327/2023,Cass. n. 2307/2016; Cass. n. 15013/2011; Cass. n. 10992/2004).

Come già affermato da questa Corte «solo a partire dall'esito del [collaudo] prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia infine quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi» (Cass. n. 10992/2004; Cass. n. 15013/2011; Cass. n. 2307/2016; Cass. n. 26338/2016).

La premessa concettuale su cui si basa questo indirizzo è che alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo non è applicabile la presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, quarto comma, cod.civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica, essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione (Cass. n.10501/2019; Cass. n. 271/ 2004; Cass. n.15013/2011).

Fermo restando quanto si è detto in precedenza relativamente all'indispensabilità del collaudo ai fini dell'accettazione dell'opera, quale atto da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, si osserva al riguardo che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di appalto pubblico, l'Amministrazione committente, in quanto tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte: pertanto, nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l'appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento della estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l'Amministrazione, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine (cfr. Cass. n. 1509/2015; Cass. n. 10377/2012; Cass. n. 1494/2001).

Invero, «I crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate "sine die" le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede.

Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa.» (Cass. n. 5744/2022) Questa Corte ha, inoltre, affermato, sia pure con riguardo alla disciplina dettata dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, che «le domande relative all'esecuzione dell'appalto possono essere proposte anche in difetto di approvazione del collaudo, ove la Pubblica amministrazione abbia fatto decorrere per il compimento del collaudo stesso un tempo così lungo da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo la medesima, tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle regole generali dettate dagli artt. 1374 e 1375 c.c., ritardare sine die le sue determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando i diritti dell'altro contraente" e che "una volta accertata la scadenza dei termini contrattuali, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'amministrazione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'impresa»(Cass. n. 1613/2015; cfr. Cass. n.2477/2019). 3.6.-Va, pertanto disattesa la tesi del ricorrente, secondo il quale l’inerzia del Ministero avrebbe comportato l’approvazione del collaudo, perché – come ben chiarito da questa Corte - l’inerzia è sostanzialmente equivalente al rifiuto di collaudo e non all’approvazione.

La Corte territoriale si è attenuta a detti principi e, dopo avere puntualizzato – con statuizione non impugnata – che il Ministero aveva eccepito l’inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente ad oggetto la rata di saldo, perché – a parere del convenuto Ministero – era stata accertata la non funzionalità e non collaudabilità delle opere eseguite, ha affermato che era onere del [OSCURATO:PERSONA] verificare la regolare esecuzione delle opere ed a tanto ha proceduto, pervenendo ad una pronuncia sfavorevole alla società appaltatrice, sulla scorta dello stesso “estratto del certificato di collaudo del 6 ottobre 2003” versato in atti dalla originaria attrice. 3.7.-Quanto alla denuncia per omessa pronuncia, va rilevato che la stessa, ancorché previamente inammissibile, atteso che la illustrazione compiutane dal deducente non soddisfa la prescritta condizione di autosufficienza essendo, com'è noto, al tal fine necessario che le istanze asseritamente inevase «siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte» (Cass.n.15367/2014), si rivela all'esame di merito infondata, risultando le dette eccezioni implicitamente disattese per effetto dell'intervenuto pronunciamento nel merito della non collaudabilità dell’opera a cui ha proceduto il giudice d'appello.

É ben noto, infatti, secondo lo stabile indirizzo di questa Corte, che ai fini della sussistenza del vizio de quo non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, sicché esso non sussiste allorché, pur in mancanza in proposito di una specifica argomentazione, nella motivazione del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sia ravvisabile «una statuizione implicita di rigetto risultando la pretesa avanzata incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass n. 21612/2013).

E, dunque, il rigetto della domanda principale comporta anche il rigetto delle domand e strettamente connesse e conseguenzialmente collegate alla prima, senza che, in assenza di specifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia e/o motivazione (Cass. n. 17956/2015). 4.1.- Quarto motivo: Violazione del giudicato interno.

A parere del ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'appello avrebbe affrontato le problematiche afferenti agli interventi relativi alla c.d.

"frana Vallipote" in violazione di quanto statuito dal Tribunale in primo grado - non impugnato sul punto - secondo cui era "preclusa dal giudizio del 2000 e dal relativo giudicato ogni questione afferente alla variante e alle relative vicende contrattuali". 4.2.-Quinto motivo: Violazione o falsa applicazione dell'art. 102, primo comma, lett. a), del R.D. 350/1895 in relaz. all'art. 1668, secondo comma, cod.civ. -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile nella previsione di cui all'art. 102, lett. a) R.D. 350/1895, omettendo di considerare che con sentenza passata in giudicato era stata respinta la domanda del Ministero di risoluzione dell'atto di affidamento dei lavori in questione per inadempimento del COINFRA, ed accertato il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del medesimo COINFRA. 4.3.- I motivi quarto e quinto , strettamente connessi fra loro, sono infondati. 4.4.- Quanto al motivo quarto, va rilevato che non ricorre il giudicato interno, in quanto la questione della frana Vallipote è stata esaminata in primo grado in termini e per effetti del tutto diversi.

Nel primo grado, infatti, sono stati considerate precluse, perché riguardanti altro giudizio introdotto nel 2000 e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 1465/2006 ed il relativo giudicato, le questioni afferenti al progetto di variante e le relative vicende contrattuali, e non già la concreta esecuzione dei lavori e la loro collaudabilità ai sensi dell’art.102 del R.D. n.350/2895. 4.5.-Quanto al quinto motivo, è appena il caso di rammentare che il vincolo derivante dal giudicato esterno ostativo dell'esame di ogni ulteriore censura è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitume della causa petendi a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata (Cass. n.1613/2015; Cass. n. 11219/2014).

Nel caso in esame è incontestato che il giudizio precedente aveva riguardato una domanda di risoluzione contrattuale –accolta in parte – con riferimento ad una transazione intervenuta tra le parti, e risultava connotato da petitum e causa petendi proprie e distinte rispetto a quelle concernenti la mancata approvazione del collaudo, senza che alcun profilo della censura abbia offerto differenti e più completi elementi di valutazione.

Va, infine, osservato che la Corte di appello ha evidenziato, senza essere smentita, che la sentenza n. 10456/2006 del Tribunale di Roma non aveva mai affrontatodue questioni, rilevanti nel presente giudizio, riguardanti la eventuale idoneità delle opere indicate nella perizia di variante ad evitare la condizione di pericolo ostativa ad un’utilizzazione in condizioni di sicurezza della strada, e la rilevanza dei provvedimenti adottati dal concedente, comportanti modifiche sostanziali del progetto, a determinare – come contestato dalla concessionaria –gli episodi franosi (fol. 16 della sent. imp.), di guisa che alcun accertamento risultava essere stato compiuto in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di COINFRA. 5.1.-Sesto motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero erroneo apprezzamento sull'esito della prova.

Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia dichiarato l'opera realizzata “assolutamente inaccettabile”, omettendo di considerare che la stessa è stata dichiarata “agibile” ed immessa in esercizio nel 1991, all'esito della “visita di ricognizione e di collaudo provvisorio agli effetti della agibilità e sicurezza della circolazione”. 5.2.-Settimo motivo: Violazione dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. per vizio di motivazione - carenza di motivazione o motivazione apparente.

Secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha disatteso le conclusioni cui è pervenuta la Commissione di Collaudo formulando il gravissimo giudizio tecnico di assoluta inaccettabilità dell'opera, esclusivamente sulla base di un ragionamento di logica induttiva senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche espresse dai collaudatori. 5.3.-Ottavo motivo: Violazione o falsa applicazione dell'art. 41 cod.pen. e della regola della preponderanza dell’evidenza - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

A parere della ricorrente, la Corte d'Appello ha omesso di considerare, all'interno della serie causale, gli eventi definitivamente accertati dal Tribunale come non «inverosimili», e dunque tali da giustificare il nesso causale fra la condotta inadempiente del Ministero (complessivamente considerata) e l'evento dannoso verificatosi (frana), secondo la regola del “più probabile che non”. 5.4.-Nono motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

A parere del ricorrente, la Corte d'Appello ha ritenuto che il COINFRA non avesse fornito prova dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte avendo valutato in maniera incongrua le acquisizioni istruttorie dalle quali emergeva che l'opera era stata eseguita a regola d'arte e che sussistevano comunque comprovati fatti impeditivi che esoneravano il COINFRA da eventuali responsabilità. 5.5.-I motivi dal sesto al nono, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano tutti a sollecitare il riesame del merito ed a conseguire una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. Sez.

U. n. 34476/2019; Cass. n. 8758/2017).

Come più volte chiarito dalla S.C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione - come prospettato nella specie da parte del ricorrente -di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all'esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, tutte le volte in cui (a differenza che per la prima ipotesi) sia contestata la valutazione delle risultanze di causa.

Da una parte, dunque, si pone la violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa; dall'altra, l'erronea applicazione della legge in ragione della carente o erronea ricostruzione della fattispecie concreta (Cass.n.16698/2010; Cass. n.5207/2010).

Per quanto attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta, va, poi, considerato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo.»(Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

Va rimarcato, altresì, che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.»(Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 3601/2006) e che «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.»(Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 19011/2017; Cass. 29404/2017).

Inoltre, nel caso in esame, la Corte di appello ha accuratamente e compiutamente motivato in merito alla ravvisata inaccettabilità dell’opera ai fini della corresponsione del saldo (cfr. fol. 12/16 della sent. imp.); segnatamente, ha dato atto di quanto riportato nell’estratto di collaudo in merito alle note in data 21 giugno 2000 della Commissione di collaudo e della successiva visita del 26 novembre 2001 e del fatto che nella parte conclusiva dello stesso estratto di collaudo era precisato che il collaudo escludeva specificamente le opere di protezione dell’asse stradale eseguite sulla frana Vallipote e del tombino al km.6,110 e ne ha dedotto la inaccettabilità dell’opera, sul rilievo che l’inefficienza delle opere di contenimento della frana rappresentavano un pericolo incombente per la strada, senza che il tempo trascorso dalla messa in esercizio della strada fosse idoneo a eliderne l’immanenza, particolarmente in occasione di calamità naturali, e sulla considerazione che la separazione fisica delle opere non escludeva la condizione di pericolo permanente, incidente sulla fruizione del manufatto. 6.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7563/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5631/2017depositata il 06/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.- [OSCURATO:PERSONA], in data 15 settembre 1982, ebbe a stipulare con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - al quale sono succeduti prima il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e poi il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]- la convenzione per la concessione della realizzazione del programma di infrastrutture delle aree industriali di cui all'art. 32 legge 14 maggio 1981 n.219, nonché l'atto aggiuntivo a detta convenzione in data 21 luglio 1983, aventi ad oggetto anche la realizzazione dei lavori della [OSCURATO:PERSONA] primo lotto, dallo svincolo di Contursi a quello di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.- La presente controversia concerne la pretesa avanzata in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a tali lavori, per conseguire la declaratoria di inadempimento del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di tempestiva emissione ed approvazione del certificato di collaudoredatto il 6 ottobre 2003, la declaratoria che il Consorzio attore era liberato da qualsiasi altra obbligazione derivante dalle opere eseguite, nonché la condanna del Ministero convenuto al pagamento della rata di saldo, riconosciuta dai collaudatori e mai pagata, pari ad euro 867.748,74= oltre accessori, ed al risarcimento del danno subito in conseguenza della tardiva approvazione del certificato di collaudo, consistente negli oneri sostenuti dallo stesso Consorzio per il mantenimento della struttura consortile nelle more dell'emissione ed approvazione di detto documento sino alla data di notifica dell'atto di citazione, danno quantificato in euro 1.860.862,99=, oltre accessori. 1.3.- Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12975/2014, respinse ogni domanda. 1.4.- La Corte di appello di Roma ha confermato la statuizione impugnata con diversa motivazione. Segnatamente, ha osservato che – a differenza di quanto affermato dal Tribunale - non assumeva rilevanza preclusiva alla proposizione della domanda relativa al pagamento del saldo da parte di COINFRA l’inosservanza del termine di due mesi pattiziamente previsto dall’art. 17 della convenzione del 15 settembre 1982 per il completamento delle operazioni di collaudo e per l'approvazione dello stesso, perché – come affermato dalla Corte di legittimità, in tema di appalto di opere pubbliche (Cass. n.10377/2012, conf. a Cass. Sez. U. n. 11312/1995) -l’Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 cod.civ., di guisa che, qualora sia fissato espressamente nell'atto un termine per ilcompimento delle indicate operazioni e lo stesso sia trascorso senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente. Ne consegue che da tale momento l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine. La Corte territoriale ha affermato che, nella presente fattispecie, in assenza di una precisa determinazione da parte dell’Amministrazione in relazione ad un atto comunque denominato certificato di collaudo, ben aveva agito COINFRA per richiedere la corresponsione del saldo, nonché il risarcimento dei danni, in ipotesi patiti, in conseguenza sia della tardiva redazione del certificato di collaudo, che del comportamento successivamente assunto dal Ministero che era qualificabile, secondo le richiamate pro nunce del [OSCURATO:PERSONA], come rifiuto del collaudo medesimo. Ha, tuttavia, precisato, contrariamente a quanto assunto al riguardo, almeno formalmente, dal primo [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'eccezione del Ministero convenuto in ordine all'inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente quale oggetto la rata di saldo, che essendo stata accertata, secondo la prospettazione del menzionato convenuto, la non funzionalità e non collaudabilità delle opere eseguite, che era onere del [OSCURATO:PERSONA] verificare la regolare esecuzione di dette opere. Infatti, in tal caso, la verifica in sede giudiziale è sostitutiva dell'approvazione del collaudo da parte del soggetto committente, atto con il quale si esprime un giudizio definitivo di accettazione dell'opera e si liquida il compenso spettante all’appaltatore, solitamente il saldo, stante la generalizzata eccezione al principio della postnumerazione del prezzo (fol.9 della sent. imp.). Secondo la Corte di appello, tale era stata in effetti la verifica compiuta dal primo [OSCURATO:PERSONA], il quale, dall'esame dell' «estratto del certificato di collaudo del 6 ottobre 2003 (documento così definito sub 9,nell'indice in calce all'atto di citazione in primo grado)» era pervenuto, al di là dei rilievi formali e procedurali, ad esprimere un giudizio sostanzialmente negativo, con riferimento alle opere eseguite, quanto all'esecuzione a regola d'arte delle stesse ed alla conformità rispetto al contratto, che aveva posto a carico dell'impresa esecutrice anche le cautele necessarie ad evitare danni che, al contrario, erano state omesse (pag. 17 della sentenza impugnata). E, secondo la Corte di appello, è questo l'argomentare della sentenza impugnata, con riferimento al quale ha ritenuto di verificare la fondatezza delle censure impugnatorie, che ha disatteso in toto, giungendo ad affermare -con motivazione ulteriore rispetto a quella del primo giudice -che il certificato di collaudo non poteva costituire titolo per la corresponsione del saldo alla luce del disposto di cui all’art.102 del R.D. n.350/1895 disciplinante il riscontro nella visita di collaudo di difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori (fol. 13 della sent. imp.), in presenza di difetti, puntualmente descritti, tra l’altro, circa l’inefficienza delle opere di contenimento della frana che rappresentavano un pericolo incombente per la strada, tali da rendere l’opera “inaccettabile” ai sensi dell’art.102, comma 1, lett. a) del R.D. n. 350/1985. 1.5.-COINFRA –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con nove mezzi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 6 settembre 2017. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ha depositato mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n.23921/2020; Cass. n. 27557/2022). 3.1.-Primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 cod.civ. in relazione agli artt. 17 e 21 della Convenzione del 15.9.1982- violazione dei principi di cui alla legge 10.12.1981, n. 741; violazione dell'art. 199, 3° comma, d.P.R. n. 554/1999. A parere del ricorrente la Corte d'Appello ha negato il diritto del COINFRA alla corresponsione del saldo lavori, in presenza di una prolungata inerzia del Ministero, in violazione dei principi sanciti dalla giuriprudenza della Cassazione a mente dei quali l'inutile decorso del termine previsto per l'approvazione del collaudo, in mancanza della prova che l'omissione o il ritardo sia imputabile all'Impresa, determina, perciò solo, l'insorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, nonché del disposto dell'art. 199, co. 3, d.P.R n. 554/1999, a mente del quale il collaudo - intervenut o nel caso di specie nel 2003 - decorsi due anni dal termine stabilito per la sua approvazione, si sarebbe dovuto intendere per approvato. 3.2.- Secondo motivo: a) Vizio di ultrapetizione e di extrapetizione - b) Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato -c) Omessa pronuncia. A parere del ricorrente, la Corte d'Appello in dipendenza dell'eccezione del Ministero in ordine alla asserita "inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente ad oggetto la rata di saldo», ha dichiarato che l'opera realizzata era "assolutamente inaccettabile" (a); ha erroneamente individuato il contenuto sostanziale della pretesa del COINFRA assumendo che trovasse fondamento nella idoneità del certificato di collaudo piuttosto che nel prolungato inadempimento del Ministero (b); ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di cui al punto l delle conclusioni del COINFRA, riportate in calce all'atto di citazione in 1° e 2° grado (c). 3.3.- Terzo motivo: Violazione dell'art. 132, secondo comma, cod.proc.civ.; vizio di motivazione (in relazione alla errata interpretazione della domanda anche al fine di valutare la corrispondenza tra il "chiesto" ed il "pronunciato", nonché sotto il profilo della motivazione apparente e del "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili". A parere del ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha erroneamente ricondotto il fondamento della domanda del COINFRA alla «tardiva emissione del certificato di collaudo e della relativa approvazione», invece che all'inadempimento del Ministero rimasto totalmente inerte per anni rispetto ai propri obblighi di legge e di contratto, pervenendo così a negare il diritto del COINFRA al saldo, sulla base di un giudizio di inidoneità del certificato di collaudo a costituire titolo per la corresponsione del saldo. 3.4.- I primi tre motivi, da trattare congiuntamente perché avvinti, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 3.5.- Com’è noto, il contratto di appalto pubblico si considera ultimato soltanto a seguito del collaudo, che, in quanto avente la funzione di accertare la conformità della prestazione eseguita ai patti contrattuali ed alle regole dell'arte, rappresenta l'unico atto attraverso il quale l'Amministrazione committente può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata regolarmente adempiuta, e risulta dunque indispensabile ai fini dell'accettazione della prestazione, da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo pattuito, ai fini del quale resta invece irrilevante il momento della consegna, come disciplinato in via generale dagli artt. 1665 e 1667 cod.civ. (cfr. Cass. n.10327/2023,Cass. n. 2307/2016; Cass. n. 15013/2011; Cass. n. 10992/2004). Come già affermato da questa Corte «solo a partire dall'esito del [collaudo] prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia infine quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi» (Cass. n. 10992/2004; Cass. n. 15013/2011; Cass. n. 2307/2016; Cass. n. 26338/2016). La premessa concettuale su cui si basa questo indirizzo è che alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo non è applicabile la presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, quarto comma, cod.civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica, essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione (Cass. n.10501/2019; Cass. n. 271/ 2004; Cass. n.15013/2011). Fermo restando quanto si è detto in precedenza relativamente all'indispensabilità del collaudo ai fini dell'accettazione dell'opera, quale atto da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, si osserva al riguardo che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di appalto pubblico, l'Amministrazione committente, in quanto tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte: pertanto, nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l'appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento della estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l'Amministrazione, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine (cfr. Cass. n. 1509/2015; Cass. n. 10377/2012; Cass. n. 1494/2001). Invero, «I crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate "sine die" le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa.» (Cass. n. 5744/2022) Questa Corte ha, inoltre, affermato, sia pure con riguardo alla disciplina dettata dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, che «le domande relative all'esecuzione dell'appalto possono essere proposte anche in difetto di approvazione del collaudo, ove la Pubblica amministrazione abbia fatto decorrere per il compimento del collaudo stesso un tempo così lungo da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo la medesima, tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle regole generali dettate dagli artt. 1374 e 1375 c.c., ritardare sine die le sue determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando i diritti dell'altro contraente" e che "una volta accertata la scadenza dei termini contrattuali, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'amministrazione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'impresa»(Cass. n. 1613/2015; cfr. Cass. n.2477/2019). 3.6.-Va, pertanto disattesa la tesi del ricorrente, secondo il quale l’inerzia del Ministero avrebbe comportato l’approvazione del collaudo, perché – come ben chiarito da questa Corte - l’inerzia è sostanzialmente equivalente al rifiuto di collaudo e non all’approvazione. La Corte territoriale si è attenuta a detti principi e, dopo avere puntualizzato – con statuizione non impugnata – che il Ministero aveva eccepito l’inidoneità del certificato di collaudo a rendere liquido ed esigibile il credito avente ad oggetto la rata di saldo, perché – a parere del convenuto Ministero – era stata accertata la non funzionalità e non collaudabilità delle opere eseguite, ha affermato che era onere del [OSCURATO:PERSONA] verificare la regolare esecuzione delle opere ed a tanto ha proceduto, pervenendo ad una pronuncia sfavorevole alla società appaltatrice, sulla scorta dello stesso “estratto del certificato di collaudo del 6 ottobre 2003” versato in atti dalla originaria attrice. 3.7.-Quanto alla denuncia per omessa pronuncia, va rilevato che la stessa, ancorché previamente inammissibile, atteso che la illustrazione compiutane dal deducente non soddisfa la prescritta condizione di autosufficienza essendo, com'è noto, al tal fine necessario che le istanze asseritamente inevase «siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte» (Cass.n.15367/2014), si rivela all'esame di merito infondata, risultando le dette eccezioni implicitamente disattese per effetto dell'intervenuto pronunciamento nel merito della non collaudabilità dell’opera a cui ha proceduto il giudice d'appello. É ben noto, infatti, secondo lo stabile indirizzo di questa Corte, che ai fini della sussistenza del vizio de quo non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, sicché esso non sussiste allorché, pur in mancanza in proposito di una specifica argomentazione, nella motivazione del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sia ravvisabile «una statuizione implicita di rigetto risultando la pretesa avanzata incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass n. 21612/2013). E, dunque, il rigetto della domanda principale comporta anche il rigetto delle domand e strettamente connesse e conseguenzialmente collegate alla prima, senza che, in assenza di specifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia e/o motivazione (Cass. n. 17956/2015). 4.1.- Quarto motivo: Violazione del giudicato interno. A parere del ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'appello avrebbe affrontato le problematiche afferenti agli interventi relativi alla c.d. "frana Vallipote" in violazione di quanto statuito dal Tribunale in primo grado - non impugnato sul punto - secondo cui era "preclusa dal giudizio del 2000 e dal relativo giudicato ogni questione afferente alla variante e alle relative vicende contrattuali". 4.2.-Quinto motivo: Violazione o falsa applicazione dell'art. 102, primo comma, lett. a), del R.D. 350/1895 in relaz. all'art. 1668, secondo comma, cod.civ. -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile nella previsione di cui all'art. 102, lett. a) R.D. 350/1895, omettendo di considerare che con sentenza passata in giudicato era stata respinta la domanda del Ministero di risoluzione dell'atto di affidamento dei lavori in questione per inadempimento del COINFRA, ed accertato il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del medesimo COINFRA. 4.3.- I motivi quarto e quinto , strettamente connessi fra loro, sono infondati. 4.4.- Quanto al motivo quarto, va rilevato che non ricorre il giudicato interno, in quanto la questione della frana Vallipote è stata esaminata in primo grado in termini e per effetti del tutto diversi. Nel primo grado, infatti, sono stati considerate precluse, perché riguardanti altro giudizio introdotto nel 2000 e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 1465/2006 ed il relativo giudicato, le questioni afferenti al progetto di variante e le relative vicende contrattuali, e non già la concreta esecuzione dei lavori e la loro collaudabilità ai sensi dell’art.102 del R.D. n.350/2895. 4.5.-Quanto al quinto motivo, è appena il caso di rammentare che il vincolo derivante dal giudicato esterno ostativo dell'esame di ogni ulteriore censura è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitume della causa petendi a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata (Cass. n.1613/2015; Cass. n. 11219/2014). Nel caso in esame è incontestato che il giudizio precedente aveva riguardato una domanda di risoluzione contrattuale –accolta in parte – con riferimento ad una transazione intervenuta tra le parti, e risultava connotato da petitum e causa petendi proprie e distinte rispetto a quelle concernenti la mancata approvazione del collaudo, senza che alcun profilo della censura abbia offerto differenti e più completi elementi di valutazione. Va, infine, osservato che la Corte di appello ha evidenziato, senza essere smentita, che la sentenza n. 10456/2006 del Tribunale di Roma non aveva mai affrontatodue questioni, rilevanti nel presente giudizio, riguardanti la eventuale idoneità delle opere indicate nella perizia di variante ad evitare la condizione di pericolo ostativa ad un’utilizzazione in condizioni di sicurezza della strada, e la rilevanza dei provvedimenti adottati dal concedente, comportanti modifiche sostanziali del progetto, a determinare – come contestato dalla concessionaria –gli episodi franosi (fol. 16 della sent. imp.), di guisa che alcun accertamento risultava essere stato compiuto in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di COINFRA. 5.1.-Sesto motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero erroneo apprezzamento sull'esito della prova. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia dichiarato l'opera realizzata “assolutamente inaccettabile”, omettendo di considerare che la stessa è stata dichiarata “agibile” ed immessa in esercizio nel 1991, all'esito della “visita di ricognizione e di collaudo provvisorio agli effetti della agibilità e sicurezza della circolazione”. 5.2.-Settimo motivo: Violazione dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. per vizio di motivazione - carenza di motivazione o motivazione apparente. Secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha disatteso le conclusioni cui è pervenuta la Commissione di Collaudo formulando il gravissimo giudizio tecnico di assoluta inaccettabilità dell'opera, esclusivamente sulla base di un ragionamento di logica induttiva senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche espresse dai collaudatori. 5.3.-Ottavo motivo: Violazione o falsa applicazione dell'art. 41 cod.pen. e della regola della preponderanza dell’evidenza - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. A parere della ricorrente, la Corte d'Appello ha omesso di considerare, all'interno della serie causale, gli eventi definitivamente accertati dal Tribunale come non «inverosimili», e dunque tali da giustificare il nesso causale fra la condotta inadempiente del Ministero (complessivamente considerata) e l'evento dannoso verificatosi (frana), secondo la regola del “più probabile che non”. 5.4.-Nono motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. A parere del ricorrente, la Corte d'Appello ha ritenuto che il COINFRA non avesse fornito prova dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte avendo valutato in maniera incongrua le acquisizioni istruttorie dalle quali emergeva che l'opera era stata eseguita a regola d'arte e che sussistevano comunque comprovati fatti impeditivi che esoneravano il COINFRA da eventuali responsabilità. 5.5.-I motivi dal sesto al nono, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano tutti a sollecitare il riesame del merito ed a conseguire una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 8758/2017). Come più volte chiarito dalla S.C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione - come prospettato nella specie da parte del ricorrente -di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all'esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, tutte le volte in cui (a differenza che per la prima ipotesi) sia contestata la valutazione delle risultanze di causa. Da una parte, dunque, si pone la violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa; dall'altra, l'erronea applicazione della legge in ragione della carente o erronea ricostruzione della fattispecie concreta (Cass.n.16698/2010; Cass. n.5207/2010). Per quanto attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta, va, poi, considerato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo.»(Cass. n. 22397 del 06/09/2019). Va rimarcato, altresì, che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.»(Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 3601/2006) e che «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.»(Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 19011/2017; Cass. 29404/2017). Inoltre, nel caso in esame, la Corte di appello ha accuratamente e compiutamente motivato in merito alla ravvisata inaccettabilità dell’opera ai fini della corresponsione del saldo (cfr. fol. 12/16 della sent. imp.); segnatamente, ha dato atto di quanto riportato nell’estratto di collaudo in merito alle note in data 21 giugno 2000 della Commissione di collaudo e della successiva visita del 26 novembre 2001 e del fatto che nella parte conclusiva dello stesso estratto di collaudo era precisato che il collaudo escludeva specificamente le opere di protezione dell’asse stradale eseguite sulla frana Vallipote e del tombino al km.6,110 e ne ha dedotto la inaccettabilità dell’opera, sul rilievo che l’inefficienza delle opere di contenimento della frana rappresentavano un pericolo incombente per la strada, senza che il tempo trascorso dalla messa in esercizio della strada fosse idoneo a eliderne l’immanenza, particolarmente in occasione di calamità naturali, e sulla considerazione che la separazione fisica delle opere non escludeva la condizione di pericolo permanente, incidente sulla fruizione del manufatto. 6.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle
Sentenza Cassazione n. 31595/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris