CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43069/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 26/05/2023 con cui è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 186 bis, comma 1 bis lett. a) cod. strada, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo il giudice d'appello erroneamente ritenuto inammissibili le doglianze difensive sul presupposto che non fossero desumibili dagli atti cristallizzati dal rito abbreviato, confondendo tuttavia i dati probatori con la loro valutazione. In tal modo — ci si duole — la Corte territoriale ha finito per estendere indebitamente gli effetti del rito abbreviato, il quale delimita il materiale probatorio utilizzabile, ma non l'attività interpretativa e valutativa delle risultanze già acquisite agli atti. Ciò in relazione ai rilievi prospettati dalla difesa in sede di gravame relativi: a. alla mancata legittimazione alla richiesta di omologazione di una società priva di mandato in tal senso; b. alla non regolarità del certificato di omologazione dell'etilometro reso dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD); c. alla mancanza del certificato CE in capo alla società costruttrice del dispositivo utilizzato dagli operanti di P.G. Cui la Corte territoriale risponde che trattasi di dati «non evincibili dalla documentazione in atti», proprio in quanto in seno agli elementi di prova - utilizzabili in virtù dell'opzione per il rito deflativo - si attesti, sic et simpliciter, l'avvenuta omologazione dell'etilometro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Si tratta, peraltro, di una doglianza manifestamente infondata, in quanto deduce un difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Prospetta, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2 L \f N. 43069/2025 R.G. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 3. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. In primo luogo, è bene precisare che la Corte d'Appello ha applicato in modo coerente il principio di riparto tra onere della prova e onere di allegazione in materia di accertamenti etilometrici. Nel caso di specie, infatti, dagli atti utilizzabili nel rito abbreviato risultava che nel verbale di accertamento e nella C.N.R. era stata attestata l'omologazione dell'etilonnetro, indicato il modello, riportati gli estremi della certificazione di conformità e dato atto della verifica periodica in corso di validità. A fronte di tali attestazioni, la difesa - in primo grado - non aveva formulato contestazioni tecniche puntuali, né allegato elementi idonei a porre in dubbio la regolarità dell'omologazione o delle verifiche. La giurisprudenza di questa Corte, si è espressa sul punto affermando che l'onere del P.M. di provare omologazione e verifiche periodiche sorge solo se l'imputato abbia allegato elementi specifici atti a contestare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Non è sufficiente una generica richiesta di produzione documentale o una mera deduzione formale di irregolarità (cfr. ex multis Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500 - 01). Dunque, l'obbligo di approfondimento nasce in presenza di contestazioni circostanziate, non di mere affermazioni apodittiche. Inoltre, è orientamento consolidato che non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro per il solo rilievo formale della mancata taratura annuale, in assenza di elementi che incidano concretamente sull'affidabilità dello strumento (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 01). Nel caso in esame, invece, le doglianze relative alla pretesa carenza di legittimazione della società richiedente l'omologazione, alla asserita irregolarità del certificato rilasciato dal CSRPAD ed alla mancanza del certificato CE della società costruttrice, sono state prospettate solo in appello e senza che dagli atti "cristallizzati" emergessero elementi oggettivi a sostegno. Non si tratta, dunque, di un problema di interpretazione della prova, ma dell'assenza nel fascicolo di dati fattuali dai quali desumere quelle irregolarità. I giudici del merito, infatti, non hanno affermato che il rito abbreviato limita la valutazione della prova, ma hanno semplicemente rilevato che, nel perimetro probatorio accettato con l'opzione per il rito, non vi erano elementi idonei a supportare le nuove contestazioni.N. 43069/2025 R.G. In mancanza di una specifica allegazione difensiva tempestiva e circostanziata, l'attestazione di omologazione contenuta nel verbale conserva piena valenza probatoria. Ne consegue che la motivazione non è né illogica né contraddittoria essendo coerente con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'efficacia dell'alcoltest impone all'accusa solo una risposta a contestazioni tecniche specifiche e fondate su elementi concreti. 4. I reati per cui, si procede non erano prescritti all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo sono nemmeno oggi, in quanto, commessi nel giugno 2019, ricadono sotto le previsioni della c.d. [OSCURATO:PERSONA] che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decorrente dalla data di scadenza del termine per ii deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi e un'ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr. sul punto Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 - 01). Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).N. 43069/2025 R.G. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese