CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 29583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 451-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CASSIAN1 126, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona 2534 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 743/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 606/2018. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta al conseguimento della declaratoria di illegittimità del licenziamento al medesimo intimato per giusta causa, con lettera del 3 febbraio 2017, dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, illustrati con memoria pervenuta - unitamente al dispositivo di sentenza n. 144/22 emessa nell'ambito del proc. pen. n. 1311/18 R.G. App. RC e decreto di citazione presso Corte d'Appello di RC - il 18 giugno 2022; la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha resistito cori controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e 111 Cost, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo abbia emesso una motivazione non adeguata in rapporto alle risultanze processuali, in quanto incentrata - secondo quanto si legge in ricorso - sul rilievo che "il ricorrente attraverso la propria condotta (...), proprio perché espressamente statuito dal codice di rito penale che in caso di declaratoria di improcedibilità il Giudicante sia esente da motivazione, sia stato protagonista in qualche modo del tentativo di schermatura, nell'affare in questione, per conto di una consorteria mafiosa e che permangano dubbi circa la conoscenza da parte del ricorrente della dubbia provenienza del denaro utilizzai:o per l'acquisto dell'immobile oggetto del procedimento penale che lo ha visto coinvolto"; il tutto, senza tuttavia considerare che, nei confronti di esso ricorrente, era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della I. 12 luglio 1991, n. 203, il che equivaleva ad un proscioglimento, ed era stata pronunciata altresì assoluzione per il reato di riciclaggio; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della I. n. 300 del 1970, 2106 c.c., 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto legittimo il licenziamento, posto che nella lettera ch recesso era stato addebitato ad esso ricorrente di avere con la propria condotta agevolato una consorteria mafiosa quando poi, all'esito del giudizio penale, tale circostanza era stata esclusa, sicché "la società RFI ha comminato il provvedimento di licenziamento senza tenere conto delle risultanze positive del procedimento penale che vedeva coinvolto il Parisi ed il Giudicante (...) ha completamente omesso di indicare/motivare in quali termini l'assunto di parte avversa andasse condiviso (...)"; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 64 e 65 del =l delle attività ferroviarie, nonché 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto legittimo il licenziamento malgrado le disposizioni della fonte negoziale non ne prevedessero la intimazione per le condotte poste a base del licenziamento stesso (evidenziando che "Nessun dubbio allora può sorgere circa la circostanza che il reato del quale si direbbe essere colpevole il ricorrente, malgrado non esista alcuna sentenza di condanna nei di lui confronti, prevede certamente una pena nettamente inferiore a quelle previste nel CCNL di riferimento per tutte le ipotesi delittuose per le quali possa essere applicata la sanzione disciplinare del licenziamento del lavoratore. Non vi è dubbio che solo questo testé citato possa essere il metro di misura per «calcolare» il disvalore giuridico attribuibile ad una determinata condotta ritenuta illecil:a"); con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, della I. n. 300 del 1970, e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia emesso una sentenza "priva di qualsivoglia logica giuridica in merito, quanto meno, alla dichiarazione di intempestività dell'addebito mosso nei riguardi del ricorrente". Ritenuto che: il primo, il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili, già sol perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato la sussistenza della giusta causa sul rilievo che «Mentre l'oggetto del procedimento penale era l'aiuto alla cosca e non l'aiuto allo Iannino, la contestazione disciplinare riguardava la circostanza di avere consentito di schermare la presenza di Iannino nell'affare, e solo indirettamente quella della cosca. Anche tale meno grave ipotesi assume rilievo, specie considerando che la statura criminale del favorito era risaputa e che il Parisi non ha mai nemmeno tentato di sostenere di esserne all'oscuro. (...) Anche a prescindere dal rapporto con la cosca Gallico, la condotta consistente nel favorire la schermatura di un'opacissima operazione speculativa da parte di un soggetto pregiudicato costituisce "ictu oculi" motivo di lesione del vincolo fiduciario perché legittima nel datore di lavoro l'aspettativa che il proprio dipendente possa compiere fatti di analogo rilievo. In tale ambito, l'ulteriore contestazione di violazione del codice etico che, presa a se stante, faticosamente giustificherebbe il licenziamento, corrobora il giudizio di ragionevolezza dell'irrimediabile perdita di fiducia lamentata da RFI»; dal che consegue che inevitabilmente difetta, nel caso, una utile denuncia di non coerenza del giudizio di sussunzione del fatto concreto - siccome accertato - nella norma generale, rispetto agli "standard", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr., in tema, Cass.20/05/2019, n. 13534);inammissibile è anche il quarto motivo, che si risolve in una generica critica (mediante mera riproduzione della pronunzia di primo grado) alla statuizione della sentenza impugnata, senza articolazione di specifiche censure al ragionamento decisorio del giudice del gravame (molto argomentato - su cui v. il § 6 della sentenza - e non riportato in ricorso); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dov