CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di [OSCURATO:PERSONA] diRoma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con l’ordinanza del 27 novembre2025, visti gli artt. 41-bis ord. pen. 666 e 678 cod. proc. pen., su conformeparere del rappresentante della DNA, ha respinto il reclamo interposto da TeresaDe [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del Ministro della Giustizia emesso il 30aprile 2024.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni 24 mesi 10 egiorni 29 per omicidio, associazione a delinquere di tipo mafioso e associazione adelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed è stata sottoposta al regime dicui all’art. 41-bis or. pen. mediante decreto emesso dal Ministro della Giustizia.L’odierna ricorrente ha proposto reclamo avverso il suddetto decretofinalizzato ad ottenere, con l’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis ord.pen., la sospensione dell’applicazione di talune delle regole del trattamentopenitenziario al fine di allentare i contatti con la criminalità organizzata esterna,della quale la [OSCURATO:PERSONA] era un referente di rilievo.3. Il Tribunale ha respinto il reclamo evidenziando che il decreto èformalmente e sostanzialmente legittimo poiché è ben motivato e rispetta iparametri previsti dal legislatore per la correttezza dell’imposizione di un regimedetentivo diverso da quello ordinario.Nello specifico, il decreto, fatto corretto riferimento ai parametri previstidalla legge, ha dato conto che la detenuta era inserita ai massimi livelli diresponsabilità nell’organizzazione di appartenenza, è stata condannata pernumerosi crimini gravi e le note informative fornite dagli organi investigativi egiudiziari in materia di criminalità organizzata hanno evidenziato l’attualità delpericolo di contatti con il clan di appartenenza ancora operativo.Sotto altro profilo il Tribunale, con riferimento alla sussistenza deipresupposti per l’adozione dell’atto, ha osservato che nel decreto risultanocompiutamente indicati sia gli elementi sintomatici della ricorrenza di gravimotivi di ordine e di sicurezza pubblica (azione diffusa e aggressiva dellacriminalità organizzata, recente ripresa della lotta tra clan contrapposti euccisione di diversi agenti di polizia penitenziaria), sia quelli che testimoniano laconsistente ed attuale pericolosità sociale della detenuta.Ciò in quanto la condannata ha gestito le operazioni militari del clan DeLuca Bossa e alla luce di quanto indicato nelle recenti note della D.I.A e dellaD.D.A di Napoli e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è pacifico che,nonostante non vi sia un attuale collegamento esterno, c’è un contatto concretocon gli appartenenti al clan mafioso.Da ultimo, il Tribunale, inoltre, ha considerato che l’attuale operativitàdell’associazione mafiosa deve essere intesa quale elemento sintomatico delpericolo di intraprendere contatti con l’esterno posto che, dall’osservazionepenitenziaria della condannata, non sono emersi elementi significativi diautentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità.4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, amezzo del difensore ha dedotto il seguente motivo.4.1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis ord. pen. Nell’unicomotivo di ricorso la difesa rileva che la motivazione del provvedimentoimpugnato sarebbe solo apparente in quanto fondata su considerazioni generichee assertive. Nello specifico nell’ordinanza non si sarebbe tenuto nel dovuto conto,al punto che la motivazione è inesistente, che la ricorrente, condannata per ilreato di associazione mafiosa nel ruolo di affiliato e non come capo del clan, èsottoposta al regime differenziato da 18 anni e che nel corso di tale lungoperiodo non ha mai mostrato di voler riprendere i contatti con l’esterno e che,anzi, ha assunto un atteggiamento mite e ha sempre rispettato tutte leprescrizioni che le sono state imposte.5. In data 4 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge evidenziandoche la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inesistente in quantonon tiene in alcuna considerazione il fatto che la ricorrente e sottoposta alregime di cui all’art. 41-bis ord. pen.da 18 anni e non ha mai tentato diriprendere i contatti con l'esterno.Il ricorso è fondato.2.1. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in materia di regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. èammesso solo per violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.).Tale vizio, in generale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite diquesta Corte, comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia queivizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep.2017, Faiella, Rv. 269296 – 01; con specifico riferimento all’art. 41 bis ord. pen.Sez. 1, n. 23538 del 20/5/2021, Fragapane, n.m.; Sez. 1, n. 48494 del9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv.230303 – 01; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628 -01).In questi casi, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato è daritenersi del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista deirequisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logicoseguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv264011 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv 254893 - 01).2.2. La situazione che si determina nel caso di omessa risposta aspecifiche deduzioni difensive, d’altro canto, sempre in generale, si pone intermini differenti.In questa specifica ipotesi, infatti, la pacifica giurisprudenza di legittimitàevidenzia che l’omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenticontenuti in una memoria difensiva, ovvero nell’atto di impugnazione, configuraun vizio di motivazione deducibile in cassazione e non una violazione di legge(cfr. Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 – 01; Sez. 2, n.14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 – 01).La carenza di specifica risposta alle critiche esposte dalla difesa, d’altrocanto, non determina alcuna nullità (in tal senso Sez. 6, n. 13085 del03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488 - 01; Sez. 1, n. 31245 del07/07/2009, Pascali, Rv. 244321 – 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005,Runfola, Rv. 232702 – 01) ma può, invece, influire sulla congruità e sullacorrettezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce lafase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n.14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01) e può, pertanto, essere fattavalere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato,potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per la mancataconsiderazione di quanto illustrato, in relazione alle questioni sostenute nell’attodifensivo ovvero devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019,Rinaldi, Rv. 277667 – 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv.271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, Graziano, Rv.267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713 - 01; Sez.1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551- 01).Per tali ragioni, al fine della deduzione e della verifica dell’effettivaesistenza in concreto di tale vizio, quindi, si deve fare riferimento al criteriodecisorio tipico della fase o del giudizio e alla decisività del tema introdotto dalladifesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare laconclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorioapplicato (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). Ciò inquanto il giudice non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogniargomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazioneindichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di avertenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che la sola ipotizzabilità di unadiversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio dimotivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01).2.3. In conformità con i principi generali richiamati, con specificoriferimento al procedimento di cui all’art. 41-bis ord. pen., si deve pertantoribadire il principio per cui «in tema di trattamento penitenziario differenziato,non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso percassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previstodall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioniper le quali il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non abbia ritenuto rilevanti gli argomentie la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento delladecisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparentio fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Triglia, Rv. 260805 – 01; Sez. 1, n.48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01).In tale ipotesi, infatti, la motivazione è incompleta ma non inesistente oapparente e, non rilevando quale violazione di legge, non determina la nullità delprovvedimento impugnato.2.4. In ordine alla natura dei poteri cognitivi demandati alla giurisdizionedi sorveglianza in riferimento ai provvedimenti di applicazione o di proroga delregime detentivo differenziato, d’altro canto, si deve altresì ribadire che laverifica del Tribunale di sorveglianza, in quanto organo giurisdizionale di merito,non è circoscritta al solo rispetto delle norme di legge costituenti il parametro delgiudizio espresso nel decreto ministeriale (Sez. 1, Sentenza n. 18434 del23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 – 01).Il controllo del giudice della sorveglianza, infatti, si deve estendere allamotivazione resa in riferimento alle circostanze di fatto valutate nelprovvedimento ministeriale, come desunte dalle fonti compulsate, perriscontrarne la valenza e l'idoneità rappresentativa della capacità del soggettosottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e della suapericolosità sociale e assicurare il collegamento funzionale tra prescrizioniimposte e tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.Proprio sotto tale profilo si apprezza la distinzione con i margini piùlimitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, riguardante il solovizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi esercitabile, quantoalla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi cheregolano il procedimento e la materia e alla presenza di motivazione, reale edeffettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, lasua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che hacondotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto,eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione.2.5. Nello specifico caso in cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi inordina alla legittimità della proroga del decreto del regime detentivo differenziatodi cui all'art. 41-bis ord. pen. la valutazione, e conseguentemente lamotivazione, deve fare riferimento all’attuale capacità del condannato dimantenere contatti con l’associazione criminale e deve essere svolta tenendoconto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della normacitata per cui questa si sostanzia in un ponderato apprezzamento di meritoinvolgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori dellapermanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento delsuddetto regime (Sez. 1, Sentenza n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361– 01; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).La motivazione sulla base della quale il tribunale di sorveglianza respingail reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto di proroga del regimedifferenziato di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, infatti, non puòbasarsi sul presupposto che gravi sull'interessato l'onere di dimostrare lacessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata, dovendo essa invececontenere la valutazione critica degli elementi sui quali si basa il decreto diproroga; elementi che non possono consistere nella semplice riproduzione della"biografia delinquenziale" del condannato, non accompagnata da riferimenti adaltre e concrete circostanze idonee a provare l'attuale pericolosità del soggetto(Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, Riedo, Rv. 242797 – 01; Sez. 1, n. 15283 del30/03/2006, Orefice, Rv. 234844 - 01)Ciò in quanto per il decreto di proroga è richiesta un'autonoma e congruamotivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per lasicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile"automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovveromotivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini diconcretezza e attualità le misure disposte (Corte cost., ord. n. 417 del 2004;Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Belforte, Rv. 240141 - 01).2.5. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicatie la motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente.Il percorso giustificativo reso nel provvedimento, che è strutturato comese l’oggetto del reclamo fosse un decreto di prima applicazione, infatti, èsviluppato in termini astratti e generici senza che risultino in concreto investigatii profili fattuali necessari per ravvisare la legittimità della proroga dellasottoposizione della ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all'art.41-bis ord. pen.Ciò in quanto, in assenza di qualsivoglia considerazione sul lungo periododi sottoposizione alla misura (circa diciotto anni) e sulle relazionicomportamentali redatte dall’istituto penitenziario, il mero riferimentoall’esistenza e all’operatività del clan, nonché al presunto e non megliospecificato ruolo apicale che la ricorrente avrebbe rivestito all’epoca dellacondanna quale partecipe dell’associazione, non dà concretamente conto deglielementi di fatto sui quali si fonda il giudizio prognostico in termini di attuale eperdurante sussistenza del pericolo di mantenimento di contatti conl’organizzazione di appartenenza (Sez. 1, n. 1391 del 19/04/2016, Durali, Rv268295 - 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv 253713 - 01;Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892 - 01; Sez. 1, n. 40220del 20/10/2005, Pariante, Rv. 232466 - 01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005,Emmanuello, Rv. 232684 - 01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv.232114 – 01).2.6. La violazione di legge rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di Roma.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]