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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09749/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 15 giugno 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rimini, in data 21 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione continuata.

Rilevato che la prima doglianza, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato la pacifica consumazione del delitto contestato, alla luce del credibile racconto della persona offesa, ampiamente riscontrato, sconfessando così le alternative ricostruzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che la censura, dedotta all'interno dell'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata valutazione del risarcimento del danno effettuato dall'imputata nei confronti della vittima, risulta manifestamente infondata, in quanto smentita dalla lettura di pagina 7 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello, nel legittimo esercizio dei propri poteri, ha ritenuto la condotta risarcitoria non sufficiente a ristorare il danno patito dalla vittima, Così escludendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonché la prevalenza delle generiche sull'aggravante contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 15 giugno 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rimini, in data 21 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione continuata. Rilevato che la prima doglianza, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato la pacifica consumazione del delitto contestato, alla luce del credibile racconto della persona offesa, ampiamente riscontrato, sconfessando così le alternative ricostruzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che la censura, dedotta all'interno dell'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata valutazione del risarcimento del danno effettuato dall'imputata nei confronti della vittima, risulta manifestamente infondata, in quanto smentita dalla lettura di pagina 7 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello, nel legittimo esercizio dei propri poteri, ha ritenuto la condotta risarcitoria non sufficiente a ristorare il danno patito dalla vittima, Così escludendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonché la prevalenza delle generiche sull'aggravante contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris