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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14088/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 63, 511, comma 4 e 526 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza del difensore essendo emersi indizi di reità a suo carico, è inammissibile per genericità in quanto, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, dep. 16/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303).

Orbene, alla luce di tale principio, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in maniera puntuale in che modo tale inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione, il che non è avvenuto, peraltro a fronte di una motivazione che, come si vedrà, ha ribadito la fittizietà delle operazioni sulla base di plurimi elementi concorrenti, diversi delle indicate dichiarazioni; considerando che il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi di fatto accertati nel caso concreto, quali: la circostanze che tutte le fatture presentano segni grafici simili e sovente identici, tali da apparire ictu °cui/ riconducibili al medesimo redattore; la descrizione approssimativa delle merci oggetto di prestazione e, con riferimento ad alcuni fornitori, l'identità di numerazione, base imponibile e data di emissione; l'assenza di documenti di trasporto o di documenti equi pollenti ; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 63, 511, comma 4 e 526 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza del difensore essendo emersi indizi di reità a suo carico, è inammissibile per genericità in quanto, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, dep. 16/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303). Orbene, alla luce di tale principio, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in maniera puntuale in che modo tale inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione, il che non è avvenuto, peraltro a fronte di una motivazione che, come si vedrà, ha ribadito la fittizietà delle operazioni sulla base di plurimi elementi concorrenti, diversi delle indicate dichiarazioni; considerando che il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi di fatto accertati nel caso concreto, quali: la circostanze che tutte le fatture presentano segni grafici simili e sovente identici, tali da apparire ictu °cui/ riconducibili al medesimo redattore; la descrizione approssimativa delle merci oggetto di prestazione e, con riferimento ad alcuni fornitori, l'identità di numerazione, base imponibile e data di emissione; l'assenza di documenti di trasporto o di documenti equi pollenti ; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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