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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49090/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, in relazione al giudizio di responsabilità, si risolvono in censure dp meramente riproduttivi di profili di metti già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, immuni da manifeste incongruenze logiche e coerenti alle emergenze probatorie acquisite (si veda pagina 4, primi tre capoversi, della sentenza gravata) mentre con riferimento al trattamento sanzionatorio la censura è manifestamente infondata quanto alla misura della pena, rispetto alla quale risulta giustificato con sufficiente e non illogica motivazione il discostamento dal minimo edittale e non sono consentite le altre ragioni di rilievo perché afferenti a temi (il riconoscimento della recidiva e il giudizio di equivalenza nel bilanciamento con le generiche) non prospettati con l'appello e non rilevabili per la prima volta in questa sede (peraltro in termini di non consentita genericità avendo la difesa trascurato di precisare le ragioni per le quali l'assoluzione per il capo b avrebbe dovuto portare nel caso a una rivalutazione dei temi in origine non contrastati con l'appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, in relazione al giudizio di responsabilità, si risolvono in censure dp meramente riproduttivi di profili di metti già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, immuni da manifeste incongruenze logiche e coerenti alle emergenze probatorie acquisite (si veda pagina 4, primi tre capoversi, della sentenza gravata) mentre con riferimento al trattamento sanzionatorio la censura è manifestamente infondata quanto alla misura della pena, rispetto alla quale risulta giustificato con sufficiente e non illogica motivazione il discostamento dal minimo edittale e non sono consentite le altre ragioni di rilievo perché afferenti a temi (il riconoscimento della recidiva e il giudizio di equivalenza nel bilanciamento con le generiche) non prospettati con l'appello e non rilevabili per la prima volta in questa sede (peraltro in termini di non consentita genericità avendo la difesa trascurato di precisare le ragioni per le quali l'assoluzione per il capo b avrebbe dovuto portare nel caso a una rivalutazione dei temi in origine non contrastati con l'appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre