CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse dellpmputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale attribuitigli, nei limiti che verranno infra esaminati, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 10 maggio 2012. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo al tema della dimostrazione della qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, anche con riferimento al profilo dello sviluppo temporale di tale ruolo, sottolineando come la Corte territoriale abbia omesso di apprezzare tutti gli elementi a disposizione, alla luce delle deduzioni svolte con l'atto di appello e della necessaria applicazione delle regole della logica nello svolgimento delle argomentazioni seguite. Si osserva: a) che il Magro, marito dell'amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., non era un soggetto estraneo e non aveva mai negato di essere a conoscenza dell'attività della moglie e di essersi reso disponibile a svolgere attività ausiliarie in alcune occasioni; b) che il ruolo della Dariotti non era affatto stato meramente formale, come confermato dalla condanna riportata per gli stessi reati fallimentari ascritti al marito, con sentenza divenuta definitiva; c) che il Magro aveva da sempre lavorato in ambito immobiliare, aveva una competenza specifica ed era legale rappresentante di altre società, tutte operanti nel settore dell'edilizia (la [OSCURATO:SOCIETA]., la DA.MA . s.a.s e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), che avevano lavorato anche all'interno del cantiere nel quale si era svolta l'attività della società poi fallita; d) che nel giugno 2010 il Magro aveva assunto l'incarico di responsabile dei lavori in quest'ultimo cantiere. Alla luce dei superiori rilievi il ricorso critica la valutazione operata dalla Corte territoriale, che avrebbe eluso le considerazioni difensive, in relazione alle deposizioni dei testi Lisotto, Dell'Agnese, Durante, Bellot, [OSCURATO:PERSONA], in tal modo determinando anche una violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Sotto una distinta, ma concorrente prospettiva si critica la valutazione di irrilevanza della presenza di una amministratrice di diritto che, come il dibattimento aveva confermato, non era un semplice prestanome, avendo svolto attività gestoria in via esclusiva, continuativa e a tempo pieno, con la conseguenza che maggiormente rigoroso avrebbe dovuto essere l'apparato argomentativo destinato ad individuare i compiti gestori dell'imputato, la cui presenza nel cantiere e nella vita della società era, per quanto sopra detto, altrimenti spiegata. A questo riguardo, con riferimento al tema della delega conferita dalla Dariotti al Magro ad operare su un conto corrente nell'agosto 2010 si sottolinea l'assenza di motivazione, quanto alla marginalità della vicenda, sia negli aspetti cronologici sia in quelli oggettivi. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al profilo della individuazione cronologica dell'asserito ruolo di amministratore di fatto del Magro, per avere la Corte territoriale omesso di operare qualunque distinguo temporale, nonostante che i testimoni ascoltati avessero fatto tutti riferimento ad un periodo più circoscritto rispetto a quello indicato nel capo di imputazione, che si estende dalla data di costituzione della società sino alla data della dichiarazione di fallimento. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dimostrazione del ruolo ricoperto dall'imputato con riguardo agli illeciti che gli sono attribuiti. Si osserva che, non essendo stata contestata alcuna ipotesi di concorso, l'atto di appello aveva sollevato la questione della individuazione delle condotte materiali ascrivibili al Magro anziché alla Dariotti, dal momento che l'attribuzione di tutte le condotte stesse in forza del richiamo all'art. 40, secondo comma, cod. pen. (anch'esso non indicato nel capo di imputazione) si era tradotto in un'evidente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Si osserva, altresì, che, anche a voler superare il problema della modifica operata dalla sentenza di primo grado del titolo di responsabilità, era comunque mancata la prova - e la motivazione correlata - in ordine al ruolo del Magro per l'intero arco temporale nel quale le condotte si sarebbero sviluppate e della consapevolezza delle stesse, quali assunte dall'amministratore di diritto. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Rilevato che, secondo la sentenza impugnata, la condanna in primo grado riguarda la irregolare tenuta delle scritture contabili e non quella, pure in origine contestata, di omessa tenuta, si osserva che la Corte territoriale si era soffermata sui profili - ormai irrilevanti per quanto detto - dell'omessa tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e della documentazione bancaria, laddove l'irregolare tenuta riguardava i registri contabili a fini IVA, sui quali si registrava il silenzio dei giudici di secondo grado. Fermi i superiori rilievi, osserva il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di affrontare il tema, argomentato in relazione alla prova documentale e testimoniale raccolta, dell'avvenuta consegna di tutta la documentazione bancaria, con la conseguenza che, al più, sarebbe stato possibile prospettare la sussistenza della bancarotta semplice documentale. Sotto ulteriore, distinto profilo si svolgono critiche rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, alla luce di considerazioni che, mutatis mutandis, si muovono nella medesima prospettiva del terzo motivo, sia con riferimento alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sia con riferimento alla mancanza di apparato argomentativo idoneo a giustificare la condanna del Magro per non avere impedito alla moglie di tenere i registri contabili a fini IVA in maniera irregolare e completa. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla qualifica di amministratore di fatto del Magro alla data delle operazioni distrattive poste in essere dalla Dariotti e alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, occorre premettere, per comodità di esposizione, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). In questa prospettiva - che rende logica e giuridicamente corretta l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le condotte dell'imputato, isolatamente considerate non erano riconducibili al profilo dell'amministratore di società, mentre assumevano portata dimostrativa del ruolo gestorio ove «complessivamente valutate e considerate» -, l'elemento unificante dei dati che verranno esaminati nel prosieguo, alla luce delle critiche sollevate in ricorso, è rappresentato dal fatto che le condotte distrattive attribuite all'imputato consistono, come nella sostanza riconosce il ricorrente nell'incipit del quinto motivo: a) in pagamenti non giustificati eseguiti, negli anni 2006 e 2007, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] e nella Immobiliare DA.MA . s.a.s., ossia in favore di società pacificamente riconducibili al Magro, che ne era il legale rappresentante; b) in pagamenti non giustificati eseguiti in favore del padre della Dariotti, del Magro stesso (nel periodo tra il 15 gennaio 2007 e il 22 febbraio 2008) nonché in favore di altre persone fisiche appartenenti alla cerchia familiare degli imputati. Ai fini che qui rilevano - ossia ai fini dell'individuazione della logicità della motivazione che sorregge la responsabilità del Magro e in difetto di puntuali rilievi rispetto all'analitica ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado quanto alle singole operazioni distrattive (oltre si esaminerà la questione del p.c. oggetto di distrazione, cui il quinto motivo dedica alcune considerazioni finali) -, il dato appare di assoluta centralità. Esso, infatti, sgretola la critica che vorrebbe il ricorrente comparso nella vita della società solo verso la fine del 2008, alla luce del narrato testimoniale, e comprova la logicità della conclusione dei giudici di merito fondata sulla solidità del criterio dell'interesse e dei dati che mostrano un coinvolgimento del Magro ab origine nella vita della società fallita (ossia il tema affrontato, in particolare, nel secondo e nel quinto motivo di ricorso, ma che attraversa comunque l'intero atto di impugnazione) con compiti - come puntualmente rilevato dalla sentenza di merito - rimasti inalterati nel tempo: ciò che spiega perché la Corte territoriale ritenga razionalmente le dichiarazioni del teste Dell'Agnese confermative di quelle del Lisotto, a dispetto del mutamento dei ruoli formali con i quali la difesa ha tentato di giustificare le condotte descritte dai testimoni. La sostanziale identità di ruolo del ricorrente, solo nel giugno 2010 nominato responsabile dei lavori, laddove, prima, secondo la prospettazione difensiva, il Magro sarebbe stato il rappresentante di altri soggetti giuridici imprenditoriali impegnati nel cantiere, comprova l'unitario ruolo di fatto di gestore della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale si tratta. D'altra parte, a tacere del dinamismo del Magro nelle trattative per l'acquisto del terreno sul quale avrebbe dovuto essere realizzato l'immobile come pure per la vendita di alcun unità immobiliari, proprio il fatto che, secondo quanto dichiarato dal teste Lisotto, egli avesse fatto intervenire in cantiere delle imprese sconosciute al primo, ossia al direttore dei lavori, è argomento di assoluta solidità logica con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo, se non per considerarlo il presupposto della presenza del ricorrente nel cantiere. Ma il punto è che rimasto priva di specifica confutazione proprio il rilievo della Corte territoriale, secondo la quale l'avere introdotto quelle società nei cantieri in piena autonomia, dimostrava la centralità del ruolo del Magro. In ricorso anzi si obietta di non avere mai contestato di avere «portato varie imprese in cantiere», avendo piuttosto chiarito che tale condotta non fosse indice di attività gestoria ma solo del ruolo di legale rappresentante di tali imprese. L'obiezione è completamente fuori fuoco, poiché non risponde - dandolo per presupposto che resta tuttavia non agganciato alle risultanze obiettive del processo - al rilievo dei giudici di merito secondo cui non esisteva alcun titolo giustificativo della presenza di quelle imprese nel cantiere se non nella volontà del Magro medesimo. E tanto rivela una centralità gestoria non contestabile logicamente, poiché esprime l'individuazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] dei soggetti che avrebbero curato la realizzazione dell'immobile. Né in senso contrario può essere valorizzato il fatto che il Lisotto avesse indirizzato l'ordine di servizio del 2 febbraio 2010 non al Magro, ma ad [OSCURATO:PERSONA], posto che, all'evidenza, una comunicazione formale deve necessariamente avere (quantomeno anche) destinatari che ricoprano incarichi formali. E tale era il Dariotti, socio della [OSCURATO:SOCIETA], oltre che padre della moglie del Magro. Del resto, l'esistenza di attività non riconducibili ai ruoli con i quali il Magro ha inteso giustificare le condotte emerse nel corso dell'istruttoria è tema del quale il ricorso è consapevole, al punto che, in termini assertivi e di assoluta genericità, pretende di giustificarle valorizzando il legame di coniugio con la Dariotti. Quanto alle critiche indirizzate alla valutazione delle prove testimoniali operata dalla Corte d'appello, occorre premettere, a parte il rilievo sulla necessaria valutazione unitaria delle risultanze istruttorie del quale s'è detto, che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021). Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv.236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Limitando, pertanto, l'analisi delle critiche ai soli snodi nei quali con il primo motivo si investe la valutazione delle risultanze istruttorie, si osserva, al netto di quanto già rilevato supra a proposito delle dichiarazioni dei testi Lisotto e Dell'Agnese, si osserva: a) che il tema della presenza di imprese riconducibili al Magro e di altre non riconducibili - ma comunque per titoli non conosciuti dal direttore dei lavori - è del tutto frainteso in ricorso, per le ragioni sopra ricordate, giacché la questione centrale è che, secondo l'accertamento dei giudici di merito, siffatta presenza, in quanto espressione della volontà del medesimo ricorrente, dimostrava il suo ruolo gestorio nell'individuazione dei soggetti incaricati di curare la realizzazione dell'opera; b) che il tema del conflitto di interessi che si veniva in tal modo a concretizzare viene introdotto dalla Corte d'appello, a ben guardare, per sottolineare che al contrasto di posizioni formali faceva da riscontro una comunanza di interessi sostanziali, ossia per corroborare l'assunto di un ruolo gestorio svolto attraverso l'utilizzazione di una pluralità di soggetti, formalmente distinti, ma assoggettati a controllo unitario; c) che il fatto che il Dell'Agnese, ossia il nuovo direttore dei lavori, abbia confermato che fosse stato il Magro a consegnargli tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, non è reso irrilevante dal rilievo critico per il quale non vi era alcuna necessità che la Dariotti si interfacciasse con il direttore dei lavori, dal momento che ciò che resta inspiegato - e che deve essere apprezzato unitamente ai restanti elementi di prova - è perché fosse il Magro a consegnare sempre la documentazione; d) che l'espressione usata dalla sentenza impugnata, quanto alla portata del narrato del teste Durante, è chiarissima nel suo significato, giacché dalle dichiarazioni la Corte territoriale ha tratto la prova che il Magro non si era limitato ad affrontare questioni tecniche, ma si era occupato di «tutto (enfasi di chi scrive per sottolineare dove si coglie il senso della puntualizzazione della motivazione) quanto concerne aspetti tecnici»; e) che non è esatto che il teste non abbia riferito di avere ricevuto indicazioni e istruzioni da parte del Magro, giacché, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata che precede siffatto giudizio di sintesi - contro il quale insorge il ricorrente -, l'imputato gli aveva chiesto di smontare i ponteggi e di portare parte degli stessi presso un luogo da lui indicato, laddove la natura di siffatte istruzioni attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie; f) che, quanto al teste Bellot, al netto delle sovrabbondanti considerazioni sulle critiche altrove svolte dalla difesa all'attendibilità del teste Lisotto, il cuore della motivazione si coglie nel fatto che la Corte territoriale ha escluso razionalmente la tesi del «maneggiamento», ossia della falsificazione, da parte del primo, del documento recante la data del 1° dicembre 2006, nel quale compare il Magro come acquirente, per sé o per persona da nominare, del terreno sul quale sarebbe stato realizzato l'edificio, osservando che non era dato comprendere il movente di tale condotta; g) che tale motivazione attiene al merito delle valutazioni istruttorie e non presenta alcun profilo di illogicità; h) che il denunciato contrasto tra le dichiarazioni del Bellot e quelle del Lisotto, oltre a riposare sulla personale sintesi del contenuto delle stesse, non collide in alcun modo con l'esistenza della scrittura privata del 10 dicembre 2006, che va colta non a posteriori, una volta che altro è stato l'esito delle trattative e della dinamica negoziale - come è normale che sia rispetto agli scenari che possono aprirsi all'esito delle contrattazioni - ma proprio perché confermativa del ruolo dell'imputato in queste ultime; h) che, pertanto, l'esame complessivo della motivazione rivela che essa è tutt'altro che mancante rispetto alle censure svolte dall'imputato; i) che i rilievi dedicati alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], come pure dei testi Ricci e Favret, a tacer della assoluta assertività dei rilievi, quanto a questi ultimi, sono privi di decisività per l'assorbente ragione - peraltro ampiamente chiarita dalla sentenza impugnata - che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Ne discende che non si coglie alcuna carenza motivazionale o alcun ricorso ad argomentazioni prive di razionale credibilità, tali da lasciare insuperato un ambito di ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato. Può essere qui aggiunto il rilievo dell'assoluta genericità della critica che investe la distrazione del p.c., che viene razionalmente argomentata dalla sentenza impugnata alla luce di una valutazione di non credibilità della dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], apprezzata su un piano obiettivo, alla luce della non immediatezza della denuncia di furto, quale dalla stessa testimone riferita. Si tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità per le ragioni sopra ricordate. In tal modo sottolineata la manifesta infondatezza o assenza di specificità delle critiche che hanno investito il percorso motivazionale che ha condotto ad attribuire al Magro sin dalla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] il ruolo di amministratore di fatto, va infine rilevato che privo di qualunque base giustificativa è, rispetto alla sentenza impugnata, la critica particolarmente sviluppata nel secondo, a proposito del titolo di attribuzione della responsabilità. Ora, le doglianze si concentrano sui rilievi generali che la sentenza di primo grado dedica al tema della responsabilità degli amministratori di fatto e di diritto. Posto che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello hanno ricostruito una responsabilità della Dariotti e del Magro fondata, per quanto rileva in questa sede, sull'assenza di ruoli nettamente distinti e sulle rilevanti ingerenze del secondo non solo negli aspetti tecnici ma anche in quelli gestionali (e ciò senza trascurare il profilo dell'essere, direttamente o indirettamente, il beneficiario di varie condotte distrattive) - e su questi punti vale quanto sopra rilevato - la critica resta del tutto infondata anche se apprezzata con riguardo alla regolarità della contestazione. E infatti In tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; v., con riguardo ad un caso nel quale è stato escluso che la mancata specificazione, nel capo di imputazione, della condotta criminosa in concorso avesse leso l'esercizio del diritto di difesa, Sez. 6, n. 17893 del 09/04/2009, Zuccarelli, Rv. 243657 - 01). Senonché la responsabilità concorsuale risulta all'evidenza dal capo di imputazione e tale emerge dal complesso della motivazione della sentenza di primo grado, se la si esamina anche con riguardo alle parti specificamente destinate all'esame delle singole vicende contestate. Ne discende, del pari, oltre all'assenza di qualunque pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa - infatti ampiamente dispiegatosi -, l'assoluta erroneità della lamentata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, si osserva che il capo di imputazione ha riguardo alla irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, salvo poi introdurre una esemplificazione ("in particolare") concernente la mancata annotazione di fatture nei registri contabili IVA.Senza indugiare ulteriormente sul tema dell'omessa consegna delle scritture contabili, espressamente ritenuto fuori del fuoco della contestazione, per come interpretata dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata dal P.M., va osservato: a) che i rilievi della Corte territoriale alle omissioni contabili si giustificano ragionevolmente con la volontà di replicare ai rilievi difensivi con i quali si apre il terzo motivo dell'appello; b) per il resto la sentenza impugnata, senza decampare dai limiti obiettivi del capo di imputazione e dai temi affrontati dal Tribunale e dall'atto di appello, ha preso atto che persino la consulente della difesa per ricostruire la contabilità aveva dovuto far riferimento su elementi extracontabili e impiegare presunzioni e che la curatrice aveva dovuto esaminare gli estratti conto di altre società giungere a ricostruire, peraltro parzialmente, il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita. Ora diversamente da quanto ritenuto dal P.G. nelle sue conclusioni, l'affermazione di responsabilità non riposa affatto sulla (mera) omessa consegna degli estratti conto bancari, ma sull'inidoneità della documentazione consegnata a ricostruire, pur con il notevole impegno profuso dalla curatrice e dalla stessa consulente di parte, in termini obiettivamente fondati il movimento degli affari e il patrimonio della società. Il fatto che attraverso l'esame degli estratti conto (anche di altre società) sia stato possibile raggiungere una parziale ricostruzione non significa affatto che solo essi mancassero. Ad es., la Corte d'appello osserva che i registri di acquisto e vendita non erano sufficienti e che alcune fatture consegnate alla curatrice non erano state registrate in contabilità. Proprio il fatto che la stessa consulente di parte sia giunta a risultati non completamente fondati su obiettivi dati risultanti dalle scritture rende del tutto vano l'indugiare - in termini, peraltro, di inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie - sulla dimostrazione della consegna di tutta la documentazione necessaria. Quanto al profilo soggettivo, nel rinviare a quanto rilevato supra sub 1, non è esatto che il Magro sia stato ritenuto responsabile in primo grado per non avere impedito all'amministratore di diritto di rendersi responsabile del reato del quale si tratta. Sia il Tribunale che la Corte d'appello, alla luce degli elementi fattuali dei quali s'è fatta menzione sopra, hanno valorizzato l'ingerenza dell'imputato in tutti gli aspetti della vita societaria, il legame di coniugio e, infine, il fatto che il Magro e le società da lui amministrate fossero destinatari di pagamenti privi di formale giustificazione (in tale contesto il tema della delega ad operare su un conto appare elemento di mero contorno rispetto al carattere stringente delle restanti argomentazioni). In tale contesto, deve solo ricordarsi che l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01, proprio con riguardo ad un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore