Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30383/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi in esame sono stati presentati dagli imputati personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione.

L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Pertanto, i ricorsi sono inammissibili.

2. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi in esame sono stati presentati dagli imputati personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Pertanto, i ricorsi sono inammissibili. 2. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Cos
Sentenza Cassazione n. 30383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris