CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9212/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre- sentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilioeletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, piazzale Don Minzoni9 –ricorrenti – Oggetto:atto impo-esattivo –struttura –notifica art.14 l. n.890/82 –compatibilità – necessità intervento ufficiale giudiziario -esclusione contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- gurian. 979/6/2019 depositata il 6 agosto 2019, e non notificata; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.979/6/2019, depositata in data 6 agosto 2019, veniva rigettato l’ap- pelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci MirziaiMajid e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 128/1/2016 della CommissioneTributaria Provinciale di Imperia che , a sua volta , aveva rigettatoil ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di rettifica dell'accertamento della dichiarazione doganale IM A n. 546 Q del 3.11.2010. 2. In sentenza si legge che le riprese ad imposizione riguardavano la difformità del valore dichiarato in dogana nell’importazione di orologi dapolso di lusso, fatti dai quali era anche scaturito un procedimento penalee il rinvio a giudizio degli indagat i. Alcontempo, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società il ver- bale di revisione dell’accertamento con una lettera esplicativa, anche al fine di instaurare la procedura del contraddittorio preventivo. Tale facoltà non veniva esercitata da parte c ontribuente, e faceva seguito lanotifica dell’atto di accertamento alla società e ai due soci. Il giudice di prime cure riteneva tardivo il ricorso proposto dai contri- buenti,adempimento intervenuto circa 8 mesi dopo la notifica dell’atto impositivo,e l’esito decisorio era integralmente condiviso dalla CTR. 3. Contro la sentenza d’appello i contribuenti presentano ricorso affi- datoa sei motivi, che illustrano con memoria, cui resiste l’Agenzia con controricorso. Successivamente alla celebrazione dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]quando il ricorso era già stato incamerato per la decisione , in data5.6.2023 i ricorrenti ha nno depositato istanza di sospensione del processoper adizione alla definizione agevolata della lite , cui ha fatto seguitoloro nota di deposito del 29.11.2024 . L ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nota in cui ha riferito che in realtànon era mai stata trasmessa all’Ufficio alcuna domanda di defi- nizioneagevolata ex lege n.197/2022 e ha insistito per la decisione con rigettodella domanda. I ricorrenti deposita no memoria ex art.380 bis - 1 cod. proc. civ. e , quindi,relazione peritale insistendo nella richiesta di cessazione della materiadel contendere. Consideratoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, successivamente alla celebrazione dell’adu- nanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , in data 5.6.2023 i contribuent i ha nno depositatoistanza di sospensione del processo per adizione alla defini- zioneagevolata della lite e la controversia è stata su loro richiesta so- spesa ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , per permettere la dimostrazione della definizione agevolata dellalite. 1.1.I ricorrenti ha nno depositato il 5.6.2023 copia della domanda di definizioneagevolata presentata il data 19.4.2023, ai sensi dell'art. 1, comma197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previ- sionedello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025 ) , in vigore dall'1° gennaio 2023. Successiva- mente,in data 29.11.2024 ha depositato asserita prova di pagamento deldovuto per la definizione agevolata . 1.2. Ha risposto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],dichiarando che non le è stata trasmessa alcuna do- mandaper la definizione agevolata ex lege 29 dicembre 2022, n. 197 eha insistito per il rigetto della domanda. 1.3.I contribuent i hanno ulteriormente replicato depositando in data 2.10.2025memoria ex art.380 bis - 1 cod. proc. civ. in cui ribadisc ono la prospettazione di aver pagato integral ment e i l dovuto e , in data 17.10.2025,hanno depositato anche relazione peritale per asseverare taleassunto. 2.Non è dimostrata la cessazione della materia del contendere. 2.1.Sin dall’ istanza di estinzione depositata il 29.11.2024 i ricorrenti rendononoto il p agamento integrale solo con riferimento alla società: «La società [OSCURATO:SOCIETA]. haprovveduto al paga- mento integrale della maggiore imposta IVA oggetto dellacontroversia, pari a euro42.645,12, oltre interessi di mora (euro 6.402,60) e spese di notifica (euro8,75), per un totale complessivo corrispondente al va- lore della lite, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992». Innanzitutto, il Collegio osserva che ildato non è esattamente confer- mato dalla relazione peritale depositata il 17.10.2025 in cui pure si afferma che la «domanda di definizione agevolata ex art.1, commi 186 e ss., L.197/29022 è stata presentata nei termini di legge e regolar- mente acquisita», e che l’avviso di accertamento impugnato riguarda solo IVA all’importazione, da considerarsi non risorsa propria dell’Unione. La relazione contiene numerosi riferimenti non pertinenti alla presente controversia, ad es. si legge che «l’istanza è corretta- mente riferibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. identificata da CF e [OSCURATO:PARTITA_IVA]», ma la denominazione sociale della società odierna ricorrente è diversa, è [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. come riportato nella stessa intestazione del ricorso. Inoltre, non coin- cide il neppure CF e la partita IVA , poiché quello della società ricor- rente, è IT02359800402 ( ibidem ) ; ancora, la relazione afferma che «sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione RG n.20340/2025», mentre l’attuale ricorso è iscrittoal diverso RGN 9212/2020 . 2.2. Ciò premesso, all’allegato 1 della prima relazione peritale deposi- tata dai contribuenti datata 21.10.2024 e depositata in atti il 29.11.2024,viene prodotto il dettaglio dell’avviso di accertamento ese- cutivo n.73714820130800939000 intestato all’agente della riscos- sione, in cui si legge che sarebbe stato pagato l’importo di euro 49.056,47, ma il documento non è affatto una quietanza, bensì, espressamente,vi si legge : « questo documento riveste carattere me- ramenteinformativo». N é , del resto , può un consulente di parte inte- grare il documento dell’Amministrazione finanziaria apponendovi una propriadichiarazione firmata che possa avere valore di quietanza. 3.In ogni caso, va affermato in diritto che l’eventuale effetto estintivo derivante dalla definizioneagevolata del debito tributario operata dalla società «[OSCURATO:SOCIETA]. » che , si ribadisce, non è dimostratanel caso in esame, comunque non si estende per i principi di solidarietà passiva,come ritiene parte ricorrente, anche ai debitori solidali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n e consegue che , comunque , non vi sarebbe l’esonero di questi ultimi dall’obbligazione relativa al debito tributarioanche ove fosse dimostrata la definizione in capo alla società. Infatti, vale il principio dunque, l’eventuale effetto estintivo non si trasmette ai soci, e nonrisulta neppure allegato che nella fattispecie i soci abbiano a loro voltapresentato istanza di definizione agevolata per le rispettive posi- zioniindividuali. 4.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., si deduce l’ error in procedendo ed in iudi- candocommesso nella sentenza impugnata, per l’avvenuta disapplica- zione da parte della CTR degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. 31/12/1992,n. 546, 111, comma 6, Cost., nonché la nullità della sen- tenzaper motivazione apparente nella parte in cui la decisi one, dietro loschermo della pretesa tardività del ricorso, avrebbe completamente omesso di indicare gli e lementi da cui ha tratto il proprio convinci- mento,rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del ragionamento. 5.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon- datezza.Innanzitutto, il mezzo di impugnazione compendia una con- geriedi profili di doglianza eterogenei (ben tre), che spaziano dal vizio motivazionalealla violazione di legge alla nullità della sentenza, incom- patibilitra loro. Inoltre, neppure il contenuto autonomamente en uclea- biledella censura e salvabile dall’inammissibilità complessiva della ma- cro-doglianza,ossia la deduzione di nullità della sentenza per motiva- zione apparente circa la statuizione tardività del ricorso introduttivo, può trovare ingresso. Al proposito la Corte osserva che il contenuto decisorio incentrato sulla ritenuta tardività del ricorso introduttivo è statocorrettamente individuato dai ricorrenti quale ratio decidendi che sorregge la sentenza di appello, come già quella di primo grado. Non sussistela denunciata apparenza dell’argomentazione spesa dalla CTR a supporto dell’accertamento di tardività, dal momento che il giudice individua il dies a quo della decorrenza del termine di impugnazione, ossiala notifica degli atti impositivi, accerta il lasso di tempo trascorso tra questo e la proposizione del ricorso introduttivo, 8 mesi circa, e applica la regola del termine semestrale di impugnazione, tra endone logicamentela conseguenza che il ricorso introduttivo è tardivo, attra- verso un sillogismo che complessivamente rispetta il minimo costitu- zionale(Cass. n. 8850 del 2014). 6. Il secondo motivo dei contribuenti, in rapporto all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., prospetta l’ error in iudicando commesso dallaCTR, in violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 29del d.l. n. 78/2010, 42 e 60 d.P.R. n. 600/73, 148 e 149 cod. proc. civ.,3 comma 1 e 14 legge 890/1982, per aver omesso di dichiarare la nullità o inesistenza dell'avv iso di accertamento esecutivo impu- gnato,in ragione della ritenuta nullità o inesistenza della sua notifica- zione,perché avvenu ta tramite l’invio diretto dell’atto per il tramite del servizio postale, essendo necessario per il corretto espletamento del procedimento notificatorio l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Tanto nel ricorso quanto nella memoria illustrativa la doglian za viene ulte- riormente precisata alla luce della natura dell’atto impugnato, impo - esattivo. 7.Il motivo è infondato. Ilprincipio che governa in diritto la soluzione de lla questione è desu- mibileda quanto segue. 7.1.Innanzitutto, non incide sulla regolarità della notifica la particolare struttura dell'atto "impo - esattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010,conv. dalla l. n. 122 del 2010, secondo cui l'avviso di accerta- mento,prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giornidalla notifica al contribuente, senza necessità dell'emissi one di unasuccessiva cartella di pagamento, e l’attribuzione della natura ese- cutiva agli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria as- solvealla precipua funzione di potenziare le attività di riscossione. In- fatti, se è ammessa la notifica diretta della cartella di pagamento ef- fettuata,a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione con semplice consegna del plico al domicilio del desti natario, senza nessun altro adempimentoad opera dell'ufficiale postale (Cass. Sez. 5, o rdinanza n.946 del 17/01/2020), a maggior ragione la notifica dell’atto “impo - esattivo”può essere compiuta a mezzo posta direttamente dall’Agenzia delleentrate, qual e titolare del credito tributario. 7.2. Del resto, non vi sono elementi per ritenere che il legislatore, nell’introdurrel’articolo 29 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modifi- cazioni,dalla legge n. 122/2010, seppure abbia previsto che l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad a dempiere agli obblighi di pagamentocontenuti nell’atto, abbia anche inteso introdurre deroghe all’ordinaria disciplina in tema di notificazione postale degli avvisi di recupero tributario che, di conseguenza, possono legittimamente es- serenotificati da ll’ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio po- stale(Cass. n. 23435/2022). 8.Da quanto sopra ricostruito consegue che si deve ritenere che nes- sunamodifica sia stata apportata dalla nuova disciplina al regime no- tificatoriodi cui all'art. 14 della legge n.890 del 1982, il quale continua a prevedere « la notificazione degli avvisi (…) che per legge devono essere notificati al contribuente », « a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari », senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivio “impo - esattivi”. 8.1.Pertanto, in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche allastregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sen- tenzen. 175 del 2018 e n. 104 del 2019 (risp ettivamente in materia di notifica diretta della cartella di pagamento e dell'avviso di accerta- mento),secondo cui, « nella fattispecie della notificazione "diretta", vi èun sufficiente livello di conoscibilità - ossia di possibilità che si rag- giunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto — stante l’avvenutaconsegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente)a chi sia legittim ato a riceverlo, sicché il “limite in- derogabile"della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromessoil diritto di difesa del destinatario della notifica », deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta di un avvisodi accertamento “impoesattivi”, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 78del 2010, cit.. 9.Inoltre, dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato, quanto alla facoltà di notificare « mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento»gli atti «successivi » all'avviso di accertamento in tutti i casi in cuisiano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, non si puòricavare, come opina parte della dottrina, alcuna implicita abroga- zionedella facoltà riconosciuta all'amministrazione finanziari a di pro- cederealla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, previstadall'art. 14 della legge n. 890 del 1982. 9.1.Infatti, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone su un piano diincompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsionedi cui al citato art. 14 (riferito agli «avvisi» e agli «altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente») e nemmeno prevedeche la notificazione a mezzo posta è consentita «solo» per gli attisuccessivi all'avviso di accertamento. 9.2.Al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata«anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento», lanovella rende evidente l'intento del legislatore di specificare che an- che per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. "atti successivi" (nonè più prevista infatti l’emissione della cartella di pagamento la cui modalitàdi notifica è prevista dall 'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), èattribuita all'amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazionemediante l'utilizzo della più agile modalità rappresentata dall'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevi- mento. 9.3. Da tutto quanto esposto discende , in diritto, che la particolare struttura dell'atto "impo - esattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010,conv. dalla l. n. 122 del 2010 non osta all’applicazione del regime notificatorio di cui all'art. 14 della legge n.890 del 1982 non essendo necessarioper il corretto espletamento del procedimento notificatorio l’intervento dell’ufficiale giudiziario , con conseguente reiezione della censurain disamina. 10.Al rigetto del secondo motivo consegue la reiezione anche del terzo motivo,dal momento che non è stata commessa alcuna violazione di legge,censurata ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. perviolazione dell’art.153 comma 2 cod. proc. civ., poiché, sulla base deglielementi fattuali ricostruiti dalla CTR, all’evidenza non vi sono i presuppostiper la rimessione in termini , né vi è errore scusabile de- terminato dall’obiettiva incertezza, incompletezza e ingannevolezza dell’atto impugnato, dal momento che l’ignoranza della legge non è scusabile. Inoltre,la censura costituisce una mera riproposizione della questione giàsollevata avanti al giudice d’appello e oggetto di esplicita decisione all’ultima pagina della sentenza e, sotto questo profilo, la censura è anche priva di specificità perché non impugna tale preciso accerta- mento. 11.Il quarto motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.,prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.11 , comma 4bis, d.lgs. n.374/1990, 181 bis regolamento attuazione CDC, 29, 30 e31 CDC, la nullità dell’atto impugnazione per violazione delle regole procedimentalie lesione del diritto al contraddittorio preventivo. 11.1.Con il quinto motivo i ricorrenti, ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., censurano l’ error in procedendo e la violazione e falsaapplicazione degli artt.42 d.P.R. n.600/73, 3 e 21 septies legge n.241/1990, 7 l. n.212/2000, 24 Cost., con conseguente nullità dell’attoimpugnato per carenza assoluta di motivazione dal momento che conterrebbe un mero rinvio al verbale di di accertamento, a sua voltapalesemente incompleto, incoerente ed illogico. 11.2. Con la sesta doglianza, agli effetti dell’art.360 , primo comma , n.3,cod. proc. civ., si prospetta l’ error in iudicando , consistente nella violazionee falsa applicazione degli artt.7 , comma 2 , lett. a) , della l. n.212/2000,111 comma 6 Cost, 118 disp att. cod. proc. civ. e la nullità dell’attoimpugnato per carenza assoluta di motivazione in ordine alla nullitàdell’atto “ impo - esattivo ” per mancata e insufficiente indicazione delresponsabile del procedimento, indicato semplicemente come capo area. 12.I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché di concezioneanaloga e sono tutti inammissibili, non solo in quanto lar- gamenteaspecifici, ad esempio il quinto mezzo non riproduce né l’av- visoimpugnato né il verbale evidenziato nel mezzo di impugnazione, elementinecessari per poter valutare prima facie la decisività comples- sivadella censura, ma soprattutto per una assorbente carenza di inte- ressealla decisione delle tre censure. 12.1.Infatti, come sopra visto, la notifica dell’atto “impo - esattivo” era regolare secondo quanto stabilito dalla CTR con una statuizione non utilmente censurata in Cassazione e tale ratio decidendi supporta di per sé l’esito di rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primogrado, la quale aveva statuito a sua volta la tardività del ricorso introduttivo. 13. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguonola soccombenza, liqui