CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 20668/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo S tudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata in foglio separato da ritenersi congiunta in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri;rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma e domiciliatiex lege presso i relativi U ffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 716 /20 21 della CORTE d ’ APPELLO di ROMA, depositata il 28 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti indicati in epigrafe , medici iscrittisi in scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 ed il 1991(o loro eredi ) , proposero intervento litisconsortile in una causa iniziata da altri medici davanti al Tribunale di Roma nei confronti dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e deiMinisteri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata re munerazione spettante per la frequenza d e i corsi di specializzazioneda loro frequentati. il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, rigettò l a domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 28 gennaio 2021, n. 716, ha rigettato l’impugnazione. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione,sulla base di tre motivi. Hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si de nuncia « violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 163-bis, 166, 183, 268, 269 c.p.c.; nonché dell’art. 111, secondo comma, Cost. – error in iudicando de iure procedendi». 2. Con il secondo motivo si denuncia « nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2938 c.c. -Error in procedendo».I due motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. I ricorrenti espongono: che nel giudizio di primo grado la prima udienza di trattazioneera stata fissata alla data del 14 gennaio 2014; che essi –o i loro danti causa -avevano depositato gli atti di intervento cinque giorni prima di detta udienza, in data 9 gennaio 2014; che, all’udienza, le amministrazioni convenute, già costituite in relazione allacitazione proposta dagli originari attori (alla cui domanda avevano resistito sollevando, preliminarmente, l’ eccezione di prescrizione del diritto azionato), non avevano esteso l’eccezione stessa in confronto degli intervenienti, limitandosi ad invocare la concessione dei termini per il deposito delle memoriedi cui all’art.183, sesto comma, cod. proc. civ.; che questi termini erano stati concessi, con rinvio della causa all’udienza del 14 ottobre 2014per i provvedimenti istruttori ; che , in data 24marzo 2014, la difesa erariale aveva depositato una comparsa di costituzione e risposta rispetto agli atti di intervento , prendendo posizione rispetto alledomande degli intervenienti ed eccependo , oltre al difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e al l’inammissibilità dell’intervento, laprescrizione del diritto da loro azionato. Ciò esposto, i ricorrenti deducono, nella sostanza, che, vertendosi in ipotesi di eccezione preliminare di merito in senso proprio, l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata dalle amministrazioni convenute nell’atto immediatamente successivo all’intervento, ovverosia nel corso della prima udienza di trattazione, celebrata il 14 gennaio 2014, con conseguente inammissibilità della sua formulazione nella comparsadi costituzione del 24 marzo 2014. Sostengono, sotto il profiloprocessuale, che il rispetto del termine a comparire di cui all’art. 163 - bis c od. proc. civ. si impo rrebbe solo allorquando unaparte ne citi in giudizio un’altra e sia necessaria a tal fine una notifica dell’atto introduttivo, affinché quest’ultima possa costituirsi, mentre, per converso, nell’ipotesi in cui un terzo intervenga in giudizio spiegando una nuova domanda nei confronti di parti già costituite, il diritto di difesadelle parti originarie sarebbegarantito dalle tempistiche e dagli strumenti processualipredisposti in relazione allo stato di avanzamento della causa, potendo, al limite, richiedersi la rimessione in termini ove si paventi la violazionedel diritto di difesa. Osservano, sotto il profilo sostanziale, che, essendo la loro domanda connessa per il titolo a quella spiegata dagli attori originari (giacché fondata sull’identica causa petendi , costituita dall’inadempimentodello Stato alle Direttive europee in te m a di medici specializzandi), le amministrazioni convenute avevano la piena conoscenza della questione e non si erano trovate nella necessità di predisporre una nuova linea difensiva:esse dunque avrebbero dovuto “compulsare”l’atto di intervento al fine di esercitare i relativi poteri in udienza. Concludonoche, pertanto, da un lato, la comparsa del 24 marzo 2014, il cui deposito era stato del tutto irrituale, avreb be dovuto ritenersi inammissibile; dall’altro lato, il giudice del merito, nel dichiarare la prescrizione del diritto azionato dagli intervenienti, avrebbe pronunciato d’ufficio su un ’eccezione proponibile solo dalle parti, con violazionedell’art.112 cod. proc. civ.. 2.1.Gli illustrati primi due motivi del ricorso sono infondati. 2.1.a. Va premesso , sul piano sostanziale, che l’ interventore adesivo autonomo (o litisconsortile), al pari dell’interventoreprincipale, fa valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, sia pure inerente all’ oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle partioriginarie. Pertanto, con tale forma di intervento volontario viene proposta una autonoma domanda, quantunque oggettivamente connessa (perl’oggetto o per il titolo ) con la domanda originaria. La formulazione della domanda, in altre parole, costituisce l'essenza stessa tanto dell ’ intervento principale quanto dell’intervento litisconsortile , sebbene nel primo caso essa riguardi un diritto incompatibile con quello già azionato nel processo , essendo l’intervento rivolto in confronto d i tutte le parti originarie (intervento ad excludendum o ad infringendum iura utriusque competitoris ); mentre, nel secondo caso, la domanda concerna un diritto sovrapponibile a quello già vantato da una o da taluna dell e parti originarie in confronto delle altre, che sono le uniche legittimate passive rispetto alladomanda formulata dall’ interveniente . 2.1.b. Da tali rilievi , che attengono ai presupposti sostanziali dell’intervento volontario, discende necessariamente , sul piano processuale,che il sistema delle preclusioni non si estende all ’ attività assertiva dell’interveniente volontario, nei cui confronti non opera il divieto di proporredomande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (ora “sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione”: art.268 cod. proc. civ.), configurandosi solo l’obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass.02/12/2015, n. 25798; Cass. 25/01/2018, n. 1859). Questa conclusione è in linea con la pronuncia della Corte Costituzionalen. 215 del 2005, la quale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti eindicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l’atto di intervento», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, implicitamente ha circoscritto l ’ applicazione del sistema delle preclusioni , « al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente», all’attività istruttoria. 2.1.c.La facoltà riconosciuta al terzo titolare di un diritto inerente all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, di svolgere – in alternativa alla proposizione di un autonomo giudizio o all’avvalimento dei rimedi di cui artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ.– l’intervento volontario nel processo e di proporre in esso un’autonoma domanda in confronto di tutte le parti o di talune di esse, pone il problema della tutela del diritto di difesa delle parti originarie e, in particolare, di quelle ( tu t te o al c une , secondo che l ’ intervento sia principale o litisconsortile ) che sono legittimate passive rispetto al la domanda proposta dall’interveniente. Con particolare riguardo alla facoltà delle parti convenute di difendersi non limitandosi allasemplice negazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dall’attore interveniente ma allargando l’oggetto del processo a fatti ulteriori e diversi, impeditivi , modificativi o d estintivi del diritto medesimo (facoltà di sollevare eccezioni di m e rito in senso proprio ), non sembra analogicamente estensibile l a preclusione s pecificamente fissata in tema di nullità relative (che impone alla parte interessata l’onere di sollevare l’ eccezione nella prima istanza o difesa successiva all’atto nullo o alla notizia di esso (art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.), poiché non si tratta di evitare la sanatoria per convalidazione soggettiva di un atto processuale viziato (sanatoria che potrebbe operare in alternativa a quella per convalidazione oggettiva in caso di raggiungimento dello scopo(art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ma si tratta di consentire alla parte già costituita, che abbia assunto la legittimazione passiva rispetto alladomanda proposta dal terzo interveniente , di esercitare il proprio diritto di di fesa nel merito d i questa domanda ; difesa che, appunto, puòlimitarsi a mere allegazioni difensive senza allargamento dell’oggetto del processo, ma può anche estendersi all’allegazione d i fatti ulteriori,oggetto di eccezione e persino al superamento dei limiti della domanda, mediantela proposizione di domande riconvenzionali. 2.1.d. Il problema d ella tutela del diritto di difesa della parte originaria legittimata passiva rispetto al la domanda p roposta dall’intervenientenon è stato risolto dalla citata pr onuncia del giudice delle leggi che hadichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell ’ art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. –sollevata sul presupposto che le parti originarie non po trebbero proporre domande ed eccezioniconseguenti all’intervento, né precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni gi à proposte, con conseguente alterazione del principio della parità delle parti nel processo, a tutto vantaggio del terzo medesimo– « nella parte in cui , in caso di intervento volontario principale o litisconsortile , non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all’art. 163-bis, cod. proc. civ.,una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento difissazione» (Corte cost. n. 205 del 2015, cit. ) . Nondimeno, l’interprete deve prendere atto, per un verso, della circostanza che la preclusione di cui all’art.268 cod. proc. civ. –quale che ne sia il limite –rispondeproprio al fine di evitare che il terzo possa trarrevantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, sicché da essa non possono trarsi implicazioni atte, invece, a deprimere le esigenze difensive delle parti originarie che, rispetto alla domanda da lui proposta,assumono la qualità di parti convenute; per a l tro verso, che, secondo la regola generale, l’onere, previsto per il convenuto a pena di decadenza, di sollevare eccezioni di m e rito in senso proprio e di proporreeventuali domande riconvenzionali nel la comparsa di risposta tempestivamente depositata, postula che egli sia stato messo tempestivamente nella condizione di prendere cognizione della domandadell’attore, al quale è attribuito il diverso onere di assegnare alla controparte un termine di comparizione non inferiore a quello previsto dalla legge(art.163-bis cod. proc . civ.), la violazione del quale determina la nullità della citazione per unospecifico vizio inerente a lla vocatio in jus(art.164, primo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, alla parte originaria - convenuta dal terzo interventore principale o litisconsortile con una comparsa di intervento successiva agli atti introduttivi, depositata nella fase di trattazione o in quella istruttoria del giudizio, sino alla fissazione dell’udienza di rimessione in decisione –, in funzione del compiuto esercizio del diritto difesa, non solodeve riconoscersi, ovviamente, l a facoltà di sollevare eccezioni o proporre domande riconvenzionali nel primo atto successivo alla comunicazionedell’intervento ex art. 267, secondo comma, cod. proc. civ., o, se questa non vi è stata, alla conoscenza di esso, eventualmente – come presumibilmente avvenuto nel la fattispecie in esame – appresa in udienza ; ma deve attribuirsi anche il diritto di invocare, al riguardo, la concessione di apposito termi n e a difesa o , alternativamente,di avvalersi delle facoltà proces suali ancora esistenti inrelazione alla fase in cui si trova il giudizio (ad es. , con riguardo all a possibilità di utilizzare le memorie successive al la fase introduttiva , precedenti o meno la prima udienza di trattazione, secondo la formulazione applicabile ratione temporis dell’art.183 cod. proc. civ., in relazione al “nuovo” art. 171-ter cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. n. 149 del 2022)e , comunque, di beneficiare, in via residuale, del termine ordinariamente spettante al convenuto per comparire e preparare la propria difesa (art.163-bis, 166 e 167 cod. proc. civ.). Va, dunque,affermato il seguente principio: “In caso in in tervento principale o litisconsortile, poiché il terzo interventore propone una autonoma domanda, sia pure connessa per l’oggetto o per il ti t olo con quella già proposta dalle parti originarie, facendo valere, in confronto di tutte le parti o di al c une di esse , un autonomo diritto soggettivo, alle parti originarie che assumono la legittimazionepassiva in ordine a tale domanda va riconosciuto il diritto di difendersinel merito di essa non solo mediante la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo interveniente ma anche mediantel’allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dello stesso posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio , nonché mediante la proposizione di domande ric o nvenzionali ; diritto che può essere esercitato immediatamente, nel primo atto successivo allanotizia dell’intervento o al la conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine o attraverso l’utilizzazione delle facoltà processuali esistenti in relazione alla fase processuale in corso, e che deve comunque essere esercitato,a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi invece escludere che la generale applicazione del siste m a delle preclusioni possa produrre l’effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente a detrimentodel diritto di difesa delle parti originarie”. 2.1.e. Ove da tali rilievi di carattere generale vengano tratte le necessitate implicazioni con riguardo al la fattispecie in es a me, deve allora escludersi che sia viziata da error in procedendo la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la comparsa di costituzione depositata dalla difesa erariale in data 24 marzo 2014 e per avere reputato tempestival’eccezione di prescrizione con essa sollevata : ciò, peraltro – ed in tal senso va corretta la motivazione della sentenza medesima, il cui dispositivoè conforme a diritto – , non già in ragione della circostanza che la predetta comparsa sia stat a depositata nel termine di almeno venti giorni antecedenti l’udienza del 14 ottobre 2014, fissata per i provvedimenti istruttori, bensì in ragione della diversa circostanzache essa è stata depositata prima che fosse decorso il terminedi settanta giorni (arg. ex artt. 163 - bis e 167 cod. proc. civ., nella formulazione applicabil e rati o ne temporis ) dall’udienza di comparizionedel 14 gennaio 2014, giorno in cui la difesa erariale , in difetto di precedente notifica, avevapresumibilmente preso atto della comparsadi intervento depositata il 9 gennaio precedente , chi edendo la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all’art.183, sesto comma, cod. proc. civ.. I primi due motivi del ricorso vanno dunque rigettati. 3. Con il terzo motivo viene denunciata « v iolazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto- art. 13 della Direttiva n. 82/76/CEE; artt. 5 e 189 del [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea; art. 10 della versione consolidata del Trattato; art.117, comma 1, Costituzione». La sentenza impugnataè censurata nella parte in cui ha individuato il termineiniziale di decorrenza della prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) alla data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999:data in cui non sarebbe stato ancora possibile azionare il predetto diritto, non essendo ancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto soltanto con i DPCM del novembre 2007 e, precisamente, a far tempo dal 20 ottobre 2007, data in cui s arebbe cessato l’obbligo dello Stato di attuare la normativa comunitaria 3.1.Il terzo motivo è inammissibile a norma dell’art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. U. n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022). Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1°gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». 3.2.Né assume rilevanza, in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbeescluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti -come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (da ultimo, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso deltermine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva –premesso che, come si è già evidenziato, è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell ’ art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un.,27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. 3.3. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatiodel danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile unadefinizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevareper la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.). 3.4.Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, atteso che questa Corte ha già rilevato –in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 –come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali siagarantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve aggiungersi - nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento digiurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022). 3.5. Quanto alla compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani - in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione -giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U n . , n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un.,n. 18640 del 2022, cit.). 4.In definitiva, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giud