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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 25785/2026

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imento impugnato e il ricorso, definito con rito deplano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 12 novembre 2025 la Corte di Appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2023,appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, su concorderichiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in anni tre, mesicinque di reclusione ed euro 5.800 di multa, in relazione ai reati per i quali avevariportato condanna in primo grado.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (artt. 132 e133 cod. pen.) e il vizio di motivazione circa la determinazione e congruità dellapena, in relazione alla sua finalità rieducativa.3.

Il ricorso è inammissibile.Va ribadito quanto affermato al riguardo dalla costante giurisprudenza dilegittimità (di recente, Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02)secondo cui, a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-biscod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma haeffetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Conla conseguenza che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanataall'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono solo quelle relative adeventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenutodifforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei algenerico motivo di ricorso proposto).4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore dellaCassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenutaequa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imento impugnato e il ricorso, definito con rito deplano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 12 novembre 2025 la Corte di Appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2023,appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, su concorderichiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in anni tre, mesicinque di reclusione ed euro 5.800 di multa, in relazione ai reati per i quali avevariportato condanna in primo grado.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (artt. 132 e133 cod. pen.) e il vizio di motivazione circa la determinazione e congruità dellapena, in relazione alla sua finalità rieducativa.3. Il ricorso è inammissibile.Va ribadito quanto affermato al riguardo dalla costante giurisprudenza dilegittimità (di recente, Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02)secondo cui, a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-biscod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma haeffetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Conla conseguenza che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanataall'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono solo quelle relative adeventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenutodifforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei algenerico motivo di ricorso proposto).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore dellaCassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenutaequa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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