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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 45496/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 25 gennaio 2022 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto delle sentenze in questione erano stati commessi in tempi ed in luoghi diversi, che non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe doverosa in presenza di reati commessi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, in luoghi vicini o addirittura identici, e per titoli di reato a sua volta sempre dello stesso tipo.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".

I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".

La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580 - 01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).

Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l'applicazione della continuazione sarebbero della stessa tipologia e sarebbero avvenuti in uno spazio temporale ridotto.

In realtà, però, come correttamente rileva nelle sue conclusioni il Procuratore generale, i concreti indicatori per verificare la sussistenza della continuazione, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto e la contiguità spazio-temporale delle condotte sono in gran parte comuni anche ai diversi istituti della recidiva e della dichiarazione di professionalità e abitualità a delinquere, che comportano aumenti di pena e l'applicazione di misure di sicurezza, in quanto il legislatore attribuisce rilievo negativo all'abitualità criminosa ed a scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Nel caso in esame, dalle stesse pronunce che si vorrebbe mettere in continuazione (sentenza del Tribunale di Napoli del 15 gennaio 2010 per reati dell'art. 171-ter r.d. 633 del 1941 e 648 cod. pen,, commessi in Napoli il 6 febbraio 2008; sentenza del Tribunale di Napoli del 9 giugno 2008 per reati dell'art. 171- ter r.d. 633 del 1941 e 648 cod. pen., commessi in Napoli il 8 giugno . 2008; sentenza del Tribunale di Napoli del 24 marzo 2010 per reati dell'art. 171-ter r.d. 633 del 1941 e 648 cod. pen., commessi in Napoli il 14 agosto 2008) emerge una scelta di vivere abitualmente del provento di attività che sono criminali.

La stessa istanza nel momento in cui evidenzia che il 6 febbraio 2008 il ricorrente venne trovato mentre vendeva supporti audiovisivi contraffatti, il 8 giugno 2008 venne trovato in possesso sulla pubblica via di supporti audiovisivi contraffatti, il 14 agosto 2008 venne notato mentre approntava una bancarella per vendere supporti audiovisivi contraffatti, trasferisce l'idea che il ricorrente vivesse professionalmente di questo tipo di crimine che costituiva il suo lavoro quotidiano, e che, quindi, più che in presenza di una deliberazione unitaria di questi tre reati, ci si trovi di fronte ad generale programma di vita.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2022 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto delle sentenze in questione erano stati commessi in tempi ed in luoghi diversi, che non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe doverosa in presenza di reati commessi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, in luoghi vicini o addirittura identici, e per titoli di reato a sua volta sempre dello stesso tipo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione". I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580 - 01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti). Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l'applicazione della continuazione sarebbero della stessa tipologia e sarebbero avvenuti in uno spazio temporale ridotto. In realtà, però, come correttamente rileva nelle sue conclusioni il Procuratore generale, i concreti indicatori per verificare la sussistenza della continuazione, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto e la contiguità spazio-temporale delle condotte sono in gran parte comuni anche ai diversi istituti della recidiva e della dichiarazione di professionalità e abitualità a delinquere, che comportano aumenti di pena e l'applicazione di misure di sicurezza, in quanto il legislatore attribuisce rilievo negativo all'abitualità criminosa ed a scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Nel caso in esame, dalle stesse pronunce che si vorrebbe mettere in continuazione (sentenza del Tribunale di Napoli del 15 gennaio 2010 per reati dell'art. 171-ter r.d. 633 del 1941 e 648 cod. pen,, commessi in Napoli il 6 febbraio 2008; sentenza del Tribunale di Napoli del 9 giugno 2008 per reati dell'art. 171- ter r.d. 633 del 1941 e 648 cod. pen., commessi in Napoli il 8 giugno . 2008; sentenza del Tribunale di Napoli del 24 marzo 2010 per reati dell'art. 171-ter r.d. 633 del 1941 e 648 cod. pen., commessi in Napoli il 14 agosto 2008) emerge una scelta di vivere abitualmente del provento di attività che sono criminali. La stessa istanza nel momento in cui evidenzia che il 6 febbraio 2008 il ricorrente venne trovato mentre vendeva supporti audiovisivi contraffatti, il 8 giugno 2008 venne trovato in possesso sulla pubblica via di supporti audiovisivi contraffatti, il 14 agosto 2008 venne notato mentre approntava una bancarella per vendere supporti audiovisivi contraffatti, trasferisce l'idea che il ricorrente vivesse professionalmente di questo tipo di crimine che costituiva il suo lavoro quotidiano, e che, quindi, più che in presenza di una deliberazione unitaria di questi tre reati, ci si trovi di fronte ad generale programma di vita. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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