CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 dicembre 2023
Cassazione n. 32334/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2012-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 36225/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/12/2023 R.G.N. 117/2023; Oggetto R.G.N.2012/2024 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 2012/24 Rilevato che: Il Ministero della Difesa e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro la sentenza n. 36225/23 emessa l’11.10.23 e pubblicata il 28.12.23, con cui questa Corte, ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Ministero della Difesa, condannando tale Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge. La Corte ha tuttavia, nella motivazione della sentenza, indicato il nominativo del controricorrente non in [OSCURATO:PERSONA] ma nel sig. [OSCURATO:PERSONA] (pagina 3, quarto capoverso, sesta riga; pagina 4, secondo capoverso, prima riga; pagina 4, quinto capoverso, quinta riga). Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone la correzione della sentenza, nei sensi di cui in motivazione. Così deciso