CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, aw. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30 aprile 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, atteso che egli è stato condannato per tre reati di furto e ha già riportato condanna irrevocabile per reati della stessa indole, come emerge dalla sentenza qui appellata, cosicché ricorre il presupposto ostativo della abitualità della condotta, sulla base dei principi già affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso