CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 03822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui agli art. 10, 12 e 14 L.n. 497 del 1974 con riferimento alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di una pistola lanciarazzi, mentre è stata dichiarata prescritta la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, riguardante il porto senza giustificato motivo di due coltelli; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio di tutti gli elementi necessari per la configurabilità dei reati in materia di armi, si appalesa completamente a-specifico oltre che rivalutativo poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito - che ha chiarito che la condanna per entrambi i reati rinveniva dall'essere stato il ricorrente trovato, in luogo pubblico, nelia disponibilità della pistola lanciarazzi senza essere, però, titolare di alcun porto d'armi (non essendo evidentemente idoneo quello posseduto dal padre) - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorrente a fornire una diversa ricostruzione e, pertanto, sollecitando questa Corte ad una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata; rilevato, altresì, che la censura in punto di vizio di motivazione riguardante la sussistenza della contravvenzione oblitera l'avvenuta declaratoria di prescrizione della stessa ed il principio secondo cui «In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato» (Sez. 6, n. 330 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091;S ez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275219), ciò che il ricorrente non ha fatto, ancora una volta limitandosi a ribadire la tesi già vagliata (dell'altrui titolarità dei coltelli) e superata dal Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estens