Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2008
ECLI:EU:C:2008:422
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑521/06 P
[OSCURATO:PERSONA] AE
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio [OSCURATO:PERSONA] — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 13 e 20 — Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’art. 230 CE»
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti impugnabili dall’autore di una denuncia relativa a un aiuto di Stato — Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] di archiviare la denuncia ponendo così termine al procedimento preliminare — Inclusione
(Artt. 87 CE, 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4)
Per determinare se un atto in materia di aiuti di Stato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999,
recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, occorre verificare se, in considerazione della sostanza di tale atto
e dell’intento della [OSCURATO:PERSONA], tale istituzione ha definitivamente fissato, con l’atto in esame, in esito alla fase preliminare
di esame, la sua posizione in ordine alla misura denunciata e, pertanto, se ha concluso che essa costituiva o meno un aiuto
e che suscitava o meno dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune.
Una lettera con cui la [OSCURATO:PERSONA] informa l’autore di una denuncia intesa a far dichiarare una violazione degli artt. 87 CE
e 88 CE che, «in mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha
disposto l’archiviazione amministrativa del caso (...)», indica che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente adottato un atto d’archiviazione
amministrativa del caso.
Dalla sostanza di tale atto e dall’intento della [OSCURATO:PERSONA] discende che essa ha deciso in tal modo di concludere il procedimento
preliminare d’esame avviato dall’autore della denuncia. Con tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’indagine avviata non
aveva consentito di concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto a termini dell’art. 87 CE e si è implicitamente rifiutata
di avviare il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE. In una situazione di tal genere, i beneficiari
delle garanzie procedurali previste da tale disposizione possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità
di contestare la decisione stessa dinanzi al giudice comunitario conformemente all’art. 230, quarto comma, CE. Tale principio
si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata perché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene l’aiuto compatibile con il mercato
comune, sia qualora essa ritenga che debba escludersi l’esistenza stessa di un aiuto.
A tale riguardo, l’atto impugnato non può essere qualificato come preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà seguito,
nel contesto del procedimento amministrativo avviato, nessun altro atto suscettibile di dar luogo a un ricorso di annullamento.
Non rileva, al riguardo, che la parte interessata possa ancora fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni supplementari che possano
obbligare quest’ultima a rivedere la propria posizione sulla misura statale di cui trattasi, poiché la legittimità di una
decisione adottata in esito alla fase preliminare di esame è valutata solo in funzione degli elementi di informazione di cui
la [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata, vale a dire, nel caso di specie, nel momento dell’archiviazione
amministrativa del caso. Se una parte interessata fornisce informazioni supplementari dopo l’archiviazione del caso, la [OSCURATO:PERSONA]
può essere tenuta ad avviare, eventualmente, un nuovo procedimento amministrativo. Per contro, tali informazioni non incidono
sulla circostanza che il primo procedimento preliminare di esame sia ormai concluso. Ne consegue che, con tale atto, la [OSCURATO:PERSONA]
ha assunto una posizione definitiva sulla domanda dell’autore della denuncia.
Tale atto, avendo impedito all’autore della denuncia di presentare le sue osservazioni nell’ambito del procedimento formale
di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere sui suoi interessi e costituisce,
pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
(v. punti 46, 49, 51-58, 61-62)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 luglio 2008 (
*
)
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio [OSCURATO:PERSONA] – Denuncia – Decisione di archiviare la denuncia – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Artt. 4, 13 e 20 – Nozione di ‘atto impugnabile’ ai sensi dell’art. 230 CE»
Nel procedimento C‑521/06 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 18 dicembre 2006,
[OSCURATO:PERSONA] AE,
con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. S. Pappas, dikigoros,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado
[OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon,
con sede in Marrousi (Grecia), rappresentata dalla sig.ra F. Carlin, barrister, e dall’avv. N. Korogiannakis, dikigoros,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di Sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J.
Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento dell’ordinanza
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑94/05, in prosieguo:
l’«ordinanza impugnata»), in cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], con il quale
si chiedeva l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 2 giugno 2004 di archiviare la sua denuncia
relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di un appalto
pubblico relativo alla cessione de 49% del capitale del casinò [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente è venuta a conoscenza con
lettera del 2 dicembre 2004 (in prosieguo: la «lettera controversa»).
Contesto normativo
2
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE:
«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
3
L’art. 88, n. 2, primo comma, CE prevede quanto segue:
«2. Qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto
concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure
che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa
fissato».
4
L’art. 88, n. 3, CE è del seguente tenore:
«3. [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o
modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la [OSCURATO:PERSONA]
inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle
misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
5
Come emerge dal suo secondo ‘considerando’, il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione
dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), codifica e stabilizza la prassi in materia di esame degli aiuti di Stato
elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] in conformità con la giurisprudenza della Corte.
6
Al capo II di detto regolamento, rubricato «Procedure relative agli aiuti notificati», l’art. 4 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la [OSCURATO:PERSONA]
adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.
2. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante
una decisione.
3. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1,
del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»).
La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.
4. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, del trattato (in
seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d’indagine formale»).
(…)».
7
L’art. 7 del regolamento n. 659/1999 precisa le ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione di concludere il procedimento
d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE.
8
Il capo III di detto regolamento disciplina la procedura relativa agli aiuti illegali.
9
In tale capo, l’art. 10, n. 1, così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti
illegali, da qualsiasi fonte esse provengano».
10
Nel medesimo capo III, l’art. 13, n. 1, prevede quanto segue:
«1. L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di
decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo
7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata
in base alle informazioni disponibili».
11
Nel capo VI del regolamento n. 659/1999, rubricato «Parti interessate», l’art. 20 così recita:
«1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario
di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 7.
2. Ogni parte interessata può informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva
di aiuti. [OSCURATO:PERSONA], se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere
un parere sul caso, ne informa l’interessato. [OSCURATO:PERSONA], se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle
informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10,
paragrafo 3, e 11».
12
A termini dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999:
«Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato (…)».
I fatti
13
I fatti della controversia sono esposti come segue dal Tribunale nell’ordinanza impugnata:
«1 Nell’ottobre 2001, le autorità elleniche indicevano una gara pubblica in vista della cessione del 49% del capitale del
casinò [OSCURATO:PERSONA]. Erano in concorrenza due offerenti, ossia il consorzio [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]. In seguito
a una procedura asseritamente viziata, la gara veniva aggiudicata allo [OSCURATO:PERSONA].
2 Un membro del consorzio [OSCURATO:PERSONA], la Egnatia SA, cui era succeduta, a seguito di fusione, la [[OSCURATO:PERSONA]],
sporgeva denuncia rispettivamente alla direzione generale (DG) “Mercato interno” e alla DG “Concorrenza” della [OSCURATO:PERSONA].
La prima veniva invitata a pronunciarsi sulla regolarità della gara [di cessione del 49% del capitale del casinò [OSCURATO:PERSONA]]
alla luce della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, mentre la seconda riceveva una denuncia relativa a un
aiuto di Stato che sarebbe stato concesso allo [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della medesima gara.
3 Con lettera 15 luglio 2003 la DG “Concorrenza” ricordava alla [[OSCURATO:PERSONA]] la propria prassi decisionale, secondo
cui la cessione di un bene pubblico nell’ambito di una procedura di gara non costituiva un aiuto di Stato se tale procedura
si era svolta in modo trasparente e non discriminatorio. Di conseguenza, essa la informava che non si sarebbe pronunciata
prima che la DG “Mercato interno” avesse terminato l’esame della procedura di gara in questione.
4 Con messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2003 il rappresentante della [[OSCURATO:PERSONA]] precisava, in sostanza,
che la denuncia relativa all’esistenza di un aiuto di Stato riguardava elementi diversi dalla procedura di gara e che, di
conseguenza, i servizi della DG “Concorrenza” non dovevano attendere le conclusioni della DG “Mercato interno”.
5 Con lettera 16 settembre 2003 i servizi della DG “Concorrenza” ribadivano il contenuto della lettera 15 luglio 2003, invitando
tuttavia la [[OSCURATO:PERSONA]] a trasmettere loro informazioni supplementari in merito a qualsiasi altro aiuto che non fosse
connesso all’aggiudicazione del casinò.
6 Con lettere 22 gennaio e 4 agosto 2004 i servizi della DG “Mercato interno” informavano la [[OSCURATO:PERSONA]] che non
intendevano proseguire l’esame delle due denunce loro pervenute».
14
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi inviato alla [OSCURATO:PERSONA] la lettera controversa, così redatta:
«Scrivo in riferimento al vostro quesito telefonico, inteso a confermare se la [OSCURATO:PERSONA] continua la sua inchiesta nella
suddetta controversia ovvero se detta controversia è stata archiviata.
Con lettera 16 settembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva informata che, sulla base delle informazioni di cui disponeva, non sussistevano
motivi sufficienti per continuare l’esame del caso [ai sensi dell’art. 20 del (regolamento n. 659/1999)].
In mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’archiviazione
amministrativa del caso in data 2 giugno 2004».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
15
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso volto all’annullamento
della decisione menzionata al punto 1 della presente sentenza, di cui è venuta a conoscenza mediante la lettera controversa.
16
Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, accolta da tale giudice nell’ordinanza
impugnata.
17
Riferendosi al regolamento n. 659/1999, il Tribunale ha rilevato che le decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di
aiuti di Stato hanno come destinatari gli Stati membri.
18
Ai punti 29-31 dell’ordinanza impugnata, ha quindi statuito quanto segue:
«29 Nel caso di specie, la lettera [controversa], che era indirizzata unicamente all’[OSCURATO:PERSONA], informava quest’ultima,
ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 659/1999, che, sulla base delle informazioni di cui disponeva, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva
che non vi fossero motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso che le veniva sottoposto nella denuncia. [Nella lettera
controversa], la [OSCURATO:PERSONA] indicava inoltre che, non avendo ricevuto informazioni supplementari che giustificassero il proseguimento
dell’indagine, essa aveva disposto l’archiviazione amministrativa della denuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] in data 2 giugno 2004.
[OSCURATO:PERSONA] non ha quindi adottato una posizione definitiva sulla qualifica e sulla compatibilità con il mercato comune
della misura oggetto della denuncia dell’[OSCURATO:PERSONA].
30 Ne consegue che la lettera [controversa] non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999 e
non produce effetti giuridici. Tale lettera non è quindi impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
31 Occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la non impugnabilità di una lettera di rigetto delle
denunce porterebbe a impedire ai privati l’accesso alla giustizia comunitaria, atteso che il denunciante può fornire informazioni
supplementari a sostegno della sua denuncia. Infatti, nel caso in cui tali informazioni siano sufficienti, la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe tenuta a prendere posizione sulla misura statale controversa con l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 4
del regolamento n. 659/199, offrendo in tal modo al denunciante la possibilità di proporre un ricorso di annullamento in forza
dell’art. 230, quarto comma, CE. Peraltro, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il denunciante può anche proporre un ricorso per
carenza in forza dell’art. 232, terzo comma, CE».
19
Infine, il Tribunale ha ritenuto che il procedimento in materia di aiuti di Stato non può essere assimilato a quello applicabile
in materia di concorrenza. Contrariamente agli artt. 81 CE e 82 CE, il regolamento n. 659/1999 non avrebbe conferito diritti
procedurali ai denuncianti prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato.
Conclusioni delle parti
20
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di annullare l’ordinanza attaccata;
– di accogliere le domande presentate in primo grado, e
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
21
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di respingere l’impugnazione in quanto infondata, e
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
22
[OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon chiede alla Corte:
– di respingere l’impugnazione, e
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
23
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ordinanza impugnata sia viziata da un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha
qualificato l’atto menzionato al punto 1 della presente sentenza come «decisione». [OSCURATO:PERSONA] afferma che una posizione
definitiva e motivata sulla qualifica di un asserito aiuto di Stato, come quella in oggetto, costituisce una «decisione» ai
sensi dell’art. 230 CE.
24
Con riguardo, da una parte, al carattere definitivo della posizione contenuta nella lettera controversa, la [OSCURATO:PERSONA]
afferma che tale carattere non è rimesso in discussione dalla circostanza che essa avrebbe potuto apportare elementi nuovi
dopo l’adozione di detto atto.
25
Con riguardo, d’altra parte, alla presenza di motivazione della lettera controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la
[OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente preso una decisione motivata sulla qualifica degli asseriti aiuti di Stato. Infatti, tale
motivazione discenderebbe dal contesto in cui è stata adottata la lettera controversa. Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso
in un errore di diritto riferendosi al tenore letterale di tale lettera invece di collocarla nel suo contesto. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] abbia deliberatamente redatto la lettera controversa in modo laconico al fine di evitare
di mettere in luce un’eventuale violazione della normativa degli appalti pubblici.
26
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la qualificazione della lettera si fonda sull’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999, che consente
di evitare di mettere in moto il meccanismo decisionale in assenza di qualsivoglia elemento serio e circostanziato. Secondo
la [OSCURATO:PERSONA], dall’art. 25 di tale regolamento risulta che le decisioni che essa adotta in materia di aiuti di Stato hanno
come destinatari gli Stati membri. Essa deduce che la distinzione tra gli atti decisori e le lettere di informazioni emerge
da costante giurisprudenza del Tribunale. Una lettera di informazioni, come quella controversa, non produrrebbe effetti giuridici
obbligatori e non potrebbe, pertanto, essere oggetto di un ricorso di annullamento.
27
[OSCURATO:PERSONA], peraltro, ritiene che, in assenza di motivazione, occorre ritenere la lettera controversa come una decisione
inesistente, che non produce alcun effetto giuridico in quanto tale e, pertanto, non può ledere la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, del pari, che l’argomento di tale società, secondo cui la lettera controversa sarebbe motivata, è inconferente,
atteso che tale argomento non mette in discussione la distinzione tra atti decisori e lettere di informazioni. A suo avviso,
la [OSCURATO:PERSONA] intende eludere l’impossibilità di impugnare il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento
per inadempimento nei confronti di uno Stato membro mediante il ricorso di annullamento avverso una semplice lettera di informazione.
28
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] AE Symmetochon, la lettera controversa non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 25
del regolamento n. 659/1999 e non produce effetti giuridici. Dagli artt. 20 e 25 di detto regolamento risulterebbe che le
lettere che hanno un carattere informale vengono inviate alle parti interessate e non costituiscono atti impugnabili ai sensi
dell’art. 230 CE. La lettera controversa, pertanto, non sarebbe impugnabile ai sensi di tale articolo.
Giudizio della Corte
29
Secondo giurisprudenza costante, il ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230 CE deve potersi esperire nei confronti di
qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, miri a produrre
effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione
giuridica (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9; 6 aprile 2000,
causa C‑443/97, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2415, punto 27, nonché 12 settembre 2006, causa C‑131/03 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7795, punto 54).
Osservazioni preliminari sull’oggetto del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale
30
In limine, occorre osservare che il ricorso di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] non riguardava la lettera controversa
in quanto tale. Infatti, dal ricorso in primo grado risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto «l’annullamento della decisione
della direzione generale Concorrenza di archiviare la denuncia della ricorrente relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla
Repubblica ellenica al consorzio [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell’appalto pubblico ‘casinò [OSCURATO:PERSONA]’» (in prosieguo: l’«atto
impugnato»). Tale atto impugnato è stato reso noto alla [OSCURATO:PERSONA] con la lettera controversa. Detta lettera, pertanto,
costituisce solo l’atto con cui la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dell’atto impugnato, a far data dal quale è iniziato
a decorrere il termine per proporre ricorso nei suoi confronti, conformemente all’art. 230, quinto comma, CE.
31
Occorre poi sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato argomentando che tale atto
era stato adottato sul fondamento dell’art. 88, n. 3, CE, senza che la [OSCURATO:PERSONA] avviasse previamente il procedimento formale
di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, che le avrebbe consentito di presentare le proprie osservazioni.
32
Ciò premesso, occorre precisare, anzitutto, la natura degli atti adottati prima di tale procedimento formale di esame e, quindi,
esaminare se il Tribunale poteva concludere che l’atto impugnato non è finalizzato a produrre effetti giuridici obbligatori
tali da incidere sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA], modificando in modo circostanziato la sua situazione giuridica.
Sulla natura degli atti adottati in esito alla fase preliminare di esame degli aiuti di Stato
33
Nel contesto del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame
degli aiuti istituita dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinata dagli artt. 4 e 5 del regolamento n. 659/1999, che ha soltanto
lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di
cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame propriamente detta, prevista dall’art. 88, n. 2, CE e disciplinata dagli artt. 6
e 7 di detto regolamento, la quale è diretta a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente ragguagliata su tutti i
dati della questione (v., in tal senso, sentenze 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 22;
15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punto 16, e 15 aprile 2008, causa C‑390/06, [OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57).
34
Il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, si dimostra indispensabile non appena la [OSCURATO:PERSONA] si trovi in gravi difficoltà
nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi alla fase preliminare
di cui all’art. 88, n. 3, per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione,
in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia
convinto la [OSCURATO:PERSONA] del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione
della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale
scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (v., in particolare, sentenze citate supra Cook/[OSCURATO:PERSONA], punto 29;
Matra/[OSCURATO:PERSONA], punto 33, nonché sentenza 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-1719, punto 39).
35
Solo nel contesto di quest’ultimo procedimento, il quale è diretto a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente ragguagliata
su tutti i dati della questione, il Trattato prevede l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di intimare agli interessati di presentare
le proprie osservazioni (sentenze citate supra Cook/[OSCURATO:PERSONA], punto 22; Matra/[OSCURATO:PERSONA], punto 16, nonché sentenza 13 dicembre 2005,
causa C‑78/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10737, punto 34).
36
Qualora, senza promuovere il procedimento formale di esame ex art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, con decisione adottata
sulla base del n. 3 dello stesso articolo e dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, la compatibilità di una misura statale
con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità
di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, detto giudice dichiara ricevibile un ricorso
diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore
di tale ricorso intenda, con l’introduzione di esso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima
disposizione (v., in tal senso, sentenze citate supra Cook/[OSCURATO:PERSONA], punti 23‑26; Matra/[OSCURATO:PERSONA], punti 17‑20; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], punto 40, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], punto 35).
37
Inoltre, gli artt. 10, n. 1, e 20, n. 2, prima frase, del regolamento n. 659/1999 attribuiscono a un interessato di tal sorta
il diritto di avviare la fase preliminare di esame prevista dall’art. 88, n. 3, CE, indirizzando alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni
relative ad un aiuto asseritamente illecito, ove l’Istituzione è tenuta ad esaminare, senza indugio, l’eventuale sussistenza
di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato comune.
38
Gli interessati, qualora non possano far valere il diritto di difesa nell’ambito di tale procedimento, dispongono per contro
del diritto di parteciparvi in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza
8 maggio 2008, causa C‑49/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 69).
39
Siffatta partecipazione a tale procedimento deve implicare che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] li informi, conformemente all’art. 20,
n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, che non sussistano motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, essa deve
parimenti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, consentire loro di presentarle, entro
un termine ragionevole, osservazioni supplementari.
40
A seguito della consegna di tali osservazioni o del decorso del termine ragionevole, l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999
impone alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere la fase preliminare di esame con l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 4, nn. 2,
3 o 4, di tale regolamento, vale a dire una decisione in cui si dichiara l’inesistenza dell’aiuto, di non sollevare obiezioni
o di avviare il procedimento formale di esame. In tal modo, detta istituzione non è autorizzata a perpetuare uno stato di
inattività durante la fase preliminare di esame. Al momento opportuno, spetta ad essa avviare la fase di esame successiva,
ovvero archiviare la questione adottando una decisione in tal senso (v., nel contesto del procedimento in materia di concorrenza,
sentenza 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1503, punto 36). A termini dell’art. 20,
n. 2, terza frase, del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA], se adotta una decisione siffatta in esito ad informazioni
fornite da una parte interessata, le invia copia di tale decisione.
41
In tale contesto, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] può adottare una delle suddette decisioni, previste dall’art. 4 del
regolamento n. 659/1999, senza peraltro indicarla come decisione ai sensi di tale disposizione.
42
Infatti, dalla costante giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento si evince che occorre riferirsi
alla sostanza stessa degli atti impugnati nonché all’intenzione dei loro autori per qualificare gli atti medesimi. A tal riguardo,
costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della
[OSCURATO:PERSONA] al termine di una procedura amministrativa e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici obbligatori
tali da incidere sugli interessi del ricorrente, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione
finale, privi di tali effetti (v., in tal senso, sentenze IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punti 9 e 10, nonché 22 giugno 2000,
causa C‑147/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4723, punti 26 e 27).
43
Per contro, la forma in cui si adotta un atto o una decisione è, in linea di massima, irrilevante ai fini della ricevibilità
di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenze IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 9, e 7 luglio 2005, causa C‑208/03 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6051, punto 46).
44
Pertanto, in linea di principio, è irrilevante in ordine alla qualifica dell’atto di cui è causa, che esso soddisfi talune
esigenze formali, vale a dire, se sia correttamente rubricato dal suo autore, se sia sufficientemente motivato o se menzioni
le disposizioni che costituiscono il suo fondamento giuridico (v., con riguardo all’esigenza di motivazione, sentenza 16 giugno
1994, causa C‑39/93 P, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 31). Così, è irrilevante che tale atto non sia indicato
quale «decisione» o che esso non si riferisca all’art. 4, nn. 2, 3 o 4, del regolamento n. 659/1999. Del pari, non rileva
che esso non sia stato notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, in violazione dell’art. 25 di detto regolamento,
atteso che tale vizio non può modificare la natura vincolante di detto atto (v., a tal riguardo, sentenza 20 marzo 1997, causa
C‑57/95, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1627, punto 22).
45
Diversamente ragionando, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sottrarsi al controllo del giudice comunitario semplicemente violando tali
requisiti di forma. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, essendo la Comunità europea una comunità di diritto, le cui
istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato, le modalità procedurali applicabili ai
ricorsi di cui è adito il giudice comunitario devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo tale che dette modalità
possano ricevere un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa
C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6677, punto 44; 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e
KNK/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑439, punto 109, nonché 13 marzo 2007, causa C‑432/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2271, punti 37 e 44).
46
Ne consegue che, per determinare se un atto in materia di aiuti di Stato costituisce una «decisione» ai sensi dell’art. 4
del regolamento n. 659/1999, occorre verificare se, in considerazione della sostanza di tale atto e dell’intento della [OSCURATO:PERSONA],
tale istituzione ha definitivamente fissato, con l’atto in esame, in esito alla fase preliminare di esame, la sua posizione
in ordine alla misura denunciata e, pertanto, se ha concluso che essa costituiva o meno un aiuto, che non suscitava dubbi
in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune ovvero che ne suscitava.
Sull’atto impugnato
47
Come si è già rilevato al precedente punto 30, la [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato, con il ricorso, la lettera controversa,
atteso che essa costituiva una semplice lettera di informazioni, in cui le si comunicava l’adozione dell’atto impugnato. Essa
ha espressamente contestato quest’ultimo atto.
48
Con tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che, con una precedente lettera del 16 settembre
2003, la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva informata che, «sulla base delle informazioni di cui disponeva, non sussistevano motivi sufficienti
per continuare l’esame del caso».
49
La lettera controversa ha quindi precisato che, «in mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento
dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] [aveva] disposto l’archiviazione amministrativa del caso in data 2 giugno 2004».
50
Ammettendo che detta lettera del 16 settembre 2003 sia stata redatta nei termini indicati dalla lettera controversa, essa
costituirebbe l’atto preliminare ai sensi dell’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, con il quale la
[OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto il proprio obbligo, che discende da tale disposizione, di informare la parte interessata che non
intende pronunciarsi sul caso. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni
supplementari.
51
Inoltre, i termini della lettera controversa «in mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento
dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’archiviazione amministrativa del caso in data 2 giugno 2004» indicano che la [OSCURATO:PERSONA]
ha effettivamente adottato, in tale data, un atto di archiviazione amministrativa del caso, vale a dire l’atto impugnato.
52
Dalla sostanza di tale atto e dall’intento della [OSCURATO:PERSONA] discende che l’Istituzione ha deciso in tal modo di concludere
il procedimento preliminare d’esame avviato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’indagine
avviata non aveva consentito di concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto ai sensi dell’art. 87 CE, e si è implicitamente
rifiutata di aprire il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 47).
53
Risulta inoltre dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36 che, in una situazione di tal genere, i beneficiari delle
garanzie procedurali previste da tale disposizione possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare
detta decisione dinanzi al giudice comunitario conformemente all’art. 230, quarto comma, CE. Tale principio si applica sia
nel caso in cui la decisione sia adottata perché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene l’aiuto compatibile con il mercato comune, sia qualora
l’Istituzione ritenga che debba escludersi l’esistenza stessa di un aiuto.
54
L’atto impugnato non può essere qualificato come preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà seguito, nel contesto
del procedimento amministrativo avviato, nessun altro atto suscettibile di dar luogo a un ricorso di annullamento (v., in
tal senso, in particolare, sentenza SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], citata sopra, punto 28).
55
Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non rileva, al riguardo, che la parte interessata possa ancora fornire alla
[OSCURATO:PERSONA] informazioni supplementari che possano obbligare quest’ultima a rivedere la propria posizione sulla misura di
cui è causa.
56
Infatti, la legittimità di una decisione adottata in esito alla fase preliminare di esame è valutata solo in funzione degli
elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA],
citata supra, punti da 54 a 60), vale a dire, nel caso di specie, nel momento dell’adozione dell’atto impugnato.
57
Se una parte interessata fornisce informazioni supplementari dopo l’archiviazione del caso, la [OSCURATO:PERSONA] può essere tenuta
ad avviare, eventualmente, un nuovo procedimento amministrativo. Per contro, tali informazioni non incidono sulla circostanza
che il primo procedimento preliminare di esame sia ormai concluso.
58
Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto
una posizione definitiva sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare la violazione degli artt. 87 CE e 88 CE.
59
Infine, non rileva sulla qualifica dell’atto impugnato, come si è osservato al precedente punto 44, che la [OSCURATO:PERSONA] non
lo abbia notificato allo Stato membro interessato, che non lo abbia indicato quale «decisione» e che non si sia riferita all’art.
4 del regolamento n. 659/1999.
60
A tal riguardo, dallo svolgimento del procedimento amministrativo, come ricordato, in particolare, al punto 6 dell’ordinanza
impugnata, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la propria posizione sulla base del rilievo che la misura di cui è causa
non costituiva un aiuto di Stato. L’atto impugnato, pertanto, deve essere qualificato come decisione ai sensi dell’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 659/1999, letto nel combinato disposto con gli artt. 13, n. 1, e 20, n. 2, terza frase, del regolamento
medesimo.
61
Tale atto, avendo impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare le sue osservazioni nell’ambito del procedimento formale
di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ha prodotto effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di detta
società.
62
L’atto impugnato costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
Sull’annullamento dell’ordinanza impugnata
63
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento contro un atto che non produce effetti giuridici e che, pertanto, non è suscettibile
di ricorso ai sensi dell’art. 230 CE.
64
Di conseguenza, occorre annullare l’ordinanza impugnata.
Sul ricorso in primo grado
65
Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione
del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
66
Nella presente fase del procedimento, la Corte non è in grado di decidere sul merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
Tale aspetto della controversia implica, infatti, l’esame di questioni di fatto, sulla base di elementi che non sono stati
valutati dal Tribunale né discussi dinanzi alla Corte, il che implica che, quanto a tale punto, non si può statuire sulla
controversia. Per contro, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità
sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado (v. sentenza 15 maggio 2003, causa C-193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio
e BCE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4837, punto 32).
67
Oltre all’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e fondata sul fatto che l’atto impugnato non è suscettibile
di ricorso di annullamento, che deve essere respinta per i motivi enunciati ai precedenti punti da 33 a 61, la [OSCURATO:PERSONA]
fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso oltre il termine prescritto.
68
Occorre ricordare, in limine, che a termini dell’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi previsti da detto articolo devono essere
proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente
ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente all’art. 102, n. 2, del regolamento
di procedura del Tribunale, tale termine deve essere aumentato, eventualmente, di un termine forfettario in ragione della
distanza di dieci giorni.
69
È pacifico che l’atto impugnato non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea né notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto destinatario, sicché il decorso del termine di sei mesi e dieci giorni nei confronti di tale società è
potuto iniziare solo il giorno in cui essa ha avuto piena conoscenza di detto atto, vale a dire alla ricezione della lettera
controversa.
70
Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che spetta alla parte che si avvale della tardività di un ricorso dimostrare da quale
giorno ha iniziato a decorrere il termine per proporre tale ricorso (v., in tal senso, sentenze 5 giugno 1980, causa 108/79,
Belfiore/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1769, punto 7, e 23 ottobre 2007, causa C‑403/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9045,
punto 35).
71
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire presso la cancelleria del Tribunale una copia del ricorso mediante
telefax l’11 febbraio 2005 e l’originale il 18 febbraio 2005. Poiché l’ultima pagina di tale copia non era del tutto identica
all’originale, la copia stessa non è stata ritenuta conforme all’originale dalla cancelleria del Tribunale.
72
Non occorre interrogarsi sul punto se la [OSCURATO:PERSONA] abbia validamente depositato il suo ricorso l’11 febbraio 2005.
Infatti, anche se si prende in considerazione la data in cui è pervenuto presso il Tribunale l’originale del ricorso, il ricorso
di [OSCURATO:PERSONA] contro l’atto impugnato è comunque ricevibile, a condizione che essa abbia ricevuto la lettera controversa
l’8 dicembre 2004 o successivamente.
73
Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la lettera controversa è stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 6 dicembre
2004 e che il termine prescritto non è stato pertanto rispettato. A tal riguardo, essa fa valere di aver inviato tale lettera
il giorno della sua redazione, o il giorno successivo e che la posta deve averla consegnata alla [OSCURATO:PERSONA] entro
tre giorni dopo la spedizione.
74
Tuttavia, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha spedito la lettera controversa senza darsi carico di effettuare la spedizione
per lettera raccomandata né di accompagnarla con una domanda di avviso di ricevimento.
75
Di conseguenza, essa non fornisce alla Corte alcun elemento suscettibile di provare il giorno in cui ha effettivamente spedito
la lettera controversa.
76
Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] non ha supportato in alcun modo il suo argomento secondo cui la posta avrebbe consegnato la lettera
in oggetto alla [OSCURATO:PERSONA] entro tre giorni dalla spedizione.
77
[OSCURATO:PERSONA], così, non fornisce alcuna prova che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto la lettera controversa entro il 6
dicembre 2004. Essa si limita a dedurre argomenti che costituiscono mere presunzioni e che non possono aver valore di prova
(v. sentenza 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1045,
punto 47).
78
Tutto ciò premesso, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
Sulle spese
79
Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Commission (T-94/05),
è annullata.
2)
L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle
Comunità europee è respinta.
3)
La causa è rimessa dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché esso statuisca sulla domanda della
[OSCURATO:PERSONA] AE di annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 2 giugno 2004, di archiviare la sua
denuncia relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio [OSCURATO:PERSONA] nel contesto
di un appalto pubblico relativo alla cessione de 49% del capitale del casino [OSCURATO:PERSONA].
4)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.