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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07554/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TALLERICO Nicodemo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto con violenza sulle cose e lo aveva con- dannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata esclu- sione della violenza sulle cose in quanto la res non risultava essere stata danneggiata, ma era stata esclusivamente manipolato il bene posto a sua difesa e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte degli elementi positivi indicati in appello e non considerati dal giudice distrettuale.

3. In relazione al primo motivo di ricorso va richiamata e ribadita la recente giurisprudenza del S.C. che ha affermato che la circostanza aggra- vante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto fac- cia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere ne- cessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità, ponendo appunto in rilievo (in relazione al furto di pneumatici rimossi da un'autovettura), la relazione tra la res nel suo complesso e componenti es- senziali della stessa e riconoscendo la circostanza della violenza sulle cose in ragione della trasformazione realizzata a seguito del distacco di una compo- nente, così da rendere necessaria una attività di ripristino (sez.5, n.13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv.282974).

Nella specie la violenza era stata esercitata sul lucchetto e sul cassone che conteneva le batterie divenuto in- servibile.

La motivazione è logica non si sottrae al sindacato di legittimità. 3.2 In relazione poi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610;sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distret- tuale ha escluso profili di meritevolezza e d'altro canto ha evidenziato i pre- cedenti penali del prevenuto come espressione di capacità criminale e per- severanza nel crimine.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è ne- cessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bian- chi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli ele- menti positivi indicati in appello che il giudice distrettuale avrebbe omesso di ponderare.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TALLERICO Nicodemo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto con violenza sulle cose e lo aveva con- dannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata esclu- sione della violenza sulle cose in quanto la res non risultava essere stata danneggiata, ma era stata esclusivamente manipolato il bene posto a sua difesa e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte degli elementi positivi indicati in appello e non considerati dal giudice distrettuale. 3. In relazione al primo motivo di ricorso va richiamata e ribadita la recente giurisprudenza del S.C. che ha affermato che la circostanza aggra- vante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto fac- cia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere ne- cessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità, ponendo appunto in rilievo (in relazione al furto di pneumatici rimossi da un'autovettura), la relazione tra la res nel suo complesso e componenti es- senziali della stessa e riconoscendo la circostanza della violenza sulle cose in ragione della trasformazione realizzata a seguito del distacco di una compo- nente, così da rendere necessaria una attività di ripristino (sez.5, n.13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv.282974). Nella specie la violenza era stata esercitata sul lucchetto e sul cassone che conteneva le batterie divenuto in- servibile. La motivazione è logica non si sottrae al sindacato di legittimità. 3.2 In relazione poi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610;sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distret- tuale ha escluso profili di meritevolezza e d'altro canto ha evidenziato i pre- cedenti penali del prevenuto come espressione di capacità criminale e per- severanza nel crimine. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è ne- cessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bian- chi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli ele- menti positivi indicati in appello che il giudice distrettuale avrebbe omesso di ponderare. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 I
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